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La mancata fruizione delle ferie nel pubblico impiego

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(@angelo-greco)
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Se non si è potuto godere delle ferie, la monetizzazione spetta solo quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene in modo anomalo e non per colpa del dipendente. 

Così come nel settore privato, anche nel pubblico impiego, la mancata fruizione delle ferie non può essere in generale sostituita da una indennità in denaro. In altri termini il lavoratore non può barattare la rinuncia al riposo annuale in cambio di un pagamento extra. Tuttavia, la Cassazione [1] ha di recente detto che se la mancata fruizione non dipende da colpa del dipendente allora è legittima la liquidazione di una indennità sostitutiva. 

Monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego: la legge

La pronuncia parte dal dato oggettivo: la legge. In particolare l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) stabilisce che, nell’ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti». Pertanto – così come anche argomentato dalla giurisprudenza comunitaria [2] e dalla nostra stessa Corte Costituzionale [3] – non è possibile corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. 

Quando non spetta la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego

La Corte di Appello di Roma ha infatti precisato che «nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico: vige, cioè, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli per il dipendente» [6].

Tuttavia, precisa la Cassazione, «la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole» ossia non dipenda da un comportamento del dipendente. 

Pertanto non è possibile monetizzare le ferie quando la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta del lavoratore come per le dimissioni, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova, o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie residue e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

Quando spetta la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego

Abbiamo detto sopra che, secondo la Cassazione, si possono monetizzare le ferie solo se la mancata fruizione dei riposi non dipende da colpa del lavoratore. Quali sono le ipotesi di “incolpevolezza” in cui il dipendente, pur non avendo fruito delle ferie, ha comunque diritto all’indennità? La Corte si riferisce innanzitutto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, come ad esempio il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la chiusura per fallimento.

Ma il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non opera anche qualora il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala o non prevedibile e, cioè, in caso di decesso e dispensa per inabilità o malattia [5]. 

Oltre a ciò, il diritto alla liquidazione spetta anche nelle ipotesi in cui, ad essere chiamata in causa, sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”». Il datore di lavoro deve infatti organizzare l’attività in modo da assicurare il godimento effettivo delle ferie nel corso del rapporto, in caso di inadempimento a siffatto obbligo il lavoratore ha diritto, alla cessazione del rapporto, alla compensazione economica per le ferie non godute per cause ad esso non imputabili.

Pertanto il lavoratore perde il diritto alle ferie, ed alla conseguente indennità sostitutiva alla cessione del rapporto, se il datore di lavoro non riesce a provare, nel corso della causa «di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» [6].

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Pubblicato : 10 Ottobre 2022 10:30