La donazione di beni altrui è valida?
La donazione di beni di proprietà di altre persone, non ancora entrate nel patrimonio del donante, è valida solo se sono presenti determinate condizioni. Il ruolo dell’usucapione.
La regola è che si può disporre solo di beni propri. Solo il titolare di un oggetto può decidere se venderlo, donarlo o tenerlo per sé. Tuttavia, a determinate condizioni, la donazione di beni altrui è valida. Quali sono queste condizioni e quando è ammesso regalare ciò che ancora non è entrato nel patrimonio del donante? Questo articolo esplorerà in dettaglio la questione della donazione di beni altrui, fornendo spiegazioni e chiarezza sul tema. Saranno discussi i requisiti e i casi in cui la donazione può essere considerata valida, nonché le situazioni in cui è considerata nulla. Inoltre, verrà analizzato il ruolo dell’usucapione nel trasferimento dei diritti di proprietà tramite donazione.
È possibile donare un bene altrui?
No, in linea di principio, non è possibile donare un bene altrui. La legge vieta sia la donazione di beni futuri, sia la donazione di un bene altrui. La ragione è semplice: nel nostro ordinamento è nullo l’impegno a donare in futuro un bene. Un preliminare di una donazione non è ammesso dalla legge e non sortisce alcun effetto. Sicché è ben possibile, nonostante la firma della donazione, sottrarsi a tale obbligo. Questo perché la donazione non può essere soggetta ad alcuna imposizione, neanche se proveniente dallo stesso donante.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola.
Quali sono le condizioni per una donazione di bene altrui valida?
Affinché una donazione di bene altrui sia valida, è necessario che nel contratto di donazione sia espressamente dichiarato che il donante è consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Dunque con l’atto di donazione, il donante non fa altro che assumersi formalmente l’obbligo di procurarsi il bene e poi trasferirlo al donatario a titolo gratuito [1].
In quali casi la donazione di un bene altrui è considerata nulla?
La donazione di un bene altrui è nulla nei seguenti casi:
- le parti non sono consapevoli dell’altruità del bene;
- il donante ritiene per errore che il bene sia di sua proprietà;
- il donante è in mala fede, consapevole dell’altruità del bene ma non lo comunica al donatario, facendogli credere di esserne il proprietario;
- le parti, consapevoli dell’altruità del bene, concludono una donazione senza che ciò risulti dal contratto e senza che il donante si assuma formalmente l’obbligazione di procurare l’acquisto al donatario.
Qual è il ruolo dell’usucapione nella donazione di beni altrui?
Donante un bene altrui e consegnarne il possesso al donatario può determinare, dopo 20 anni, l’usucapione del bene. Ma a tal fine è necessario che le parti siano in buona fede o ignorino che il bene donato appartiene ad altri. Tuttavia è necessaria una sentenza che accerti l’avvenuto compimento dell’usucapione.
Qual è il divieto riguardante la donazione di beni futuri?
Secondo l’articolo 771 del Codice Civile, il donante non può trasferire per donazione beni futuri, a meno che si tratti di frutti naturali e civili non ancora separati. Questo divieto implica che la donazione di beni futuri sia nulla.
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