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La banca può cambiare le condizioni del contratto unilateralmente?

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(@redazione)
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Come e quando una banca può modificare le condizioni di un contratto di conto corrente, secondo la Corte di Cassazione.

In un contesto economico in continua evoluzione, è frequente chiedersi se e come la banca può modificare unilateralmente le condizioni dei contratti con i propri clienti. La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti essenziali in merito, delineando i diritti dei consumatori e gli obblighi degli istituti bancari. La pronuncia si riferisce a un contratto di conto corrente al quale erano stati applicati interessi superiori.

Le banche possono cambiare unilateralmente i contratti?

Sì, le banche e gli intermediari finanziari possono modificare i contratti stipulati con la clientela, a condizione che rispettino determinate condizioni previste dall’articolo 118 del Testo Unico Bancario (TUB) che analizzeremo qui di seguito.

Queste modifiche possono riguardare vari aspetti del contratto di conto corrente (ad esempio, nei contratti a tempo indeterminato, i tassi, i prezzi e le altre condizioni), anche peggiorando la condizione del cliente rispetto all’originaria previsione.

Quali sono le condizioni per una modifica unilaterale?

Per essere esercitato legittimamente, il potere di modificare unilateralmente le condizioni del contratto deve essere previsto già nel contratto originario; tale clausola deve essere approvata dal cliente con una seconda firma al termine del documento, in quanto si tratta di clausola vessatoria.

Inoltre, la possibilità di modica deve essere sempre motivata da un giustificato motivo.

Infine, la banca deve informare il cliente con un preavviso di almeno due mesi. Durante questo preavviso il cliente può decidere se recedere o meno dal contratto nonostante il termine di scadenza non sia ancora intervenuto.

Se il cliente non recede nel termine di 2 mesi, la modifica si intende tacitamente approvata.

Come devono essere comunicate queste modifiche?

Le comunicazioni relative alle variazioni contrattuali devono essere obbligatoriamente per iscritto oppure in altra forma precedentemente autorizzata dal cliente (ad esempio la spunta di una casella sul sito dell’home banking).

La comunicazione deve contenere la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto“. È importante notare che questa formula non si applica ai tassi di interesse, i quali possono essere modificati solo in presenza di eventi specifici previsti dal contratto.

Quali tutele ha il cliente in caso di modifica unilaterale?

Il cliente ha il diritto di valutare le modifiche proposte, comprenderne le motivazioni e, se necessario, cercare alternative contrattuali più adatte alle proprie esigenze recedendo con effetto immediato dal contratto nei due mesi successivi alla comunicazione.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le regole appena indicate sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

In caso di danni, il cliente può avviare un procedimento giudiziario per la ripetizione dell’indebito.

 
Pubblicato : 20 Dicembre 2023 13:45