forum

Investigazioni priv...
 
Notifiche
Cancella tutti

Investigazioni private: cosa prevede la legge

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
48 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

Cosa può fare, e cosa non può fare, il detective; come si diventa investigatori privati, quali requisiti occorrono e quali controlli ci sono sulle loro attività.

Le investigazioni private sono sempre più diffuse in Italia: basti a pensare ai detective messi alle costole delle mogli dai mariti gelosi che cercano le prove del tradimento, o ai pedinamenti disposti dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti sospettati di infedeltà aziendale o altri comportamenti scorretti, come le assenze illecite mascherate da malattie o da permessi ai sensi della legge 104. Inoltre questi professionisti possono essere incaricati dagli avvocati di svolgere penetranti indagini difensive, che potranno essere utilizzate a favore degli imputati nei processi penali.

Si tratta, quindi, di un settore molto delicato per la privacy e altri diritti fondamentali, come la libertà di movimento e la segretezza delle comunicazioni. È bene, quindi, sapere cosa prevede la legge in materia di investigazioni private.

Chi può fare l’investigatore privato?

Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza [1] dispone che: «Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati».

Quindi per diventare investigatori privati è necessario ottenere un’apposita licenza rilasciata dal Prefetto del luogo di residenza del richiedente (che sarà valida sull’intero territorio nazionale) ed essere in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali, a partire dalla cittadinanza italiana, o di un altro Stato dell’Unione Europea, e dall’assenza di condanne penali per delitti non colposi, che sono comuni a tutte le categorie di investigatori (titolari, dipendenti o commerciali).

L’investigatore autorizzato autorizzato a svolgere le indagini difensive nell’ambito di procedimenti penali [2], che servono per individuare elementi di prova a favore dell’indagato o dell’imputato, necessita di un requisito ulteriore: deve essere munito dell’autorizzazione prefettizia, rilasciata a coloro che sono già investigatori privati in ambito civile ed hanno «maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività» [3].

Che titolo di studio serve per diventare investigatore privato?

Quanto ai titoli di studio necessari per diventare investigatore privato con la qualifica di «titolare di istituto», cioè di un’agenzia investigativa, occorre aver conseguito una laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, psicologia con indirizzo forense, criminologia o scienza dell’investigazione, aver compiuto un triennio di praticantato e aver frequentato corsi di perfezionamento organizzati da Enti autorizzati dal ministero dell’Interno, oppure aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle forze di Polizia.

Per fare l’investigatore privato dipendente, invece, ferma restando la necessità della licenza prefettizia, basta un qualsiasi diploma di scuola media superiore, più tre anni di pratica compiuta come collaboratore presso un investigatore titolare di istituto autorizzato da almeno cinque anni, e la partecipazione ai corsi di perfezionamento ovvero la pregressa esperienza investigativa in una forza di Polizia.

Cosa rischia l’investigatore privato abusivo?

Chi fa l’investigatore privato senza essere in possesso della licenza e dei suddetti requisiti incorre in una contravvenzione specifica prevista dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza [4], punita con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 206 a 619 euro; inoltre può commettere il reato di esercizio abusivo della professione, oltre a tutti quelli ravvisabili nei comportamenti concreti, come la violazione della privacy e lo stalking (atti persecutori).

Cosa può fare l’investigatore privato?

Un decreto del ministero dell’Interno [5] contiene la classificazione delle attività consentite all’investigatore privato, che sono le seguenti:

  • indagini in ambito privato, volte alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare (ad esempio, l’acquisizione di prove per l’affidamento dei minori), matrimoniale (come la dimostrazione dell’infedeltà coniugale), patrimoniale (ad esempio, il recupero dei crediti e il rintraccio dei debitori) e la ricerca di persone scomparse;
  • indagini in ambito aziendale, richieste dal titolare d’azienda o dal legale rappresentante o da enti giuridici pubblici e privati, volte a risolvere questioni afferenti l’attività aziendale, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
  • indagini in ambito commerciale, richieste dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori appositamente delegati, per individuare e accertare le cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale;
  • indagini in ambito assicurativo, richiesti da privati o da società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità  professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
  • indagini difensive, volte all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, alle quali abbiamo accennato sopra parlando dei requisiti necessari;
  • indagini speciali, consistenti in attività previste da decreti ministeriali o da leggi speciali e caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Cosa non può fare l’investigatore privato?

Anche nell’ambito delle suddette attività autorizzate, l’investigatore privato soggiace a tutti i limiti posti dalla legge a tutela della riservatezza delle persone, dei loro dati e delle loro comunicazioni: pertanto non potrà:

  • intercettare comunicazioni telefoniche o telematiche (ad esempio, un flusso di messaggi su WhatsApp);
  • registrare conversazioni se non è personalmente presente al dialogo con i partecipanti;
  • entrare in luoghi di privata dimora, o effettuare in essi, dall’esterno, riprese audio e video;
  • accedere a dati sensibili e coperti dalla privacy, come quelli dei conti correnti bancari o postali.
 
Pubblicato : 6 Marzo 2023 10:45