Infiltrazioni: se paga l’assicurazione il condomino ha 2 risarcimenti
In caso di danni alle pareti o al soffitto di un appartamento conviene prima verificare se la compagnia copre o meno i danni.
Non sempre conviene pagare subito, specie in un condominio coperto da assicurazione. Quella di cui, infatti, vi stiamo per parlare è una sentenza della Cassazione [1] che potrebbe lasciare decisamente interdetti. Secondo la Suprema Corte, in caso di infiltrazioni, se paga l’assicurazione il condomino ha due risarcimenti. In altre parole: chi è responsabile per le infiltrazioni di acqua e dei conseguenti danni provocati all’appartamento sottostante ed ha corrisposto il risarcimento al vicino non può chiederne poi la restituzione se quest’ultimo, in un momento successivo, viene anche indennizzato dalla assicurazione.
La vicenda concreta farà comprendere meglio la regola stabilita dalla Corte.
Un condomino, appurato che una perdita d’acqua proveniente dalle proprie tubature aveva determinato infiltrazioni e danni sul soffitto del vicino, aveva subito versato a quest’ultimo 10mila euro per pagare una ditta specializzata nel ripristino dell’appartamento danneggiato.
Senonché, a lavori ultimati, il condomino danneggiato si accorgeva che i danni potevano essere risarciti anche dall’assicurazione con cui lo stabile aveva contratto regolare polizza. Presentata la domanda di indennizzo, otteneva dalla compagnia un secondo ristoro economico di pari misura. A questo punto, il condomino responsabile dei danni chiedeva la restituzione di quanto inizialmente versato, ma il secondo declinava la pretesa.
La Cassazione ha dato ragione al condomino danneggiato.
In casi come questi, l’azione che sembrerebbe consentire la legge è quella dell’ingiusto arricchimento senza giusta causa [2]. Chi, infatti – recita il Codice civile – si è arricchito a danno di un’altra persona, senza una giusta causa, deve, nei limiti di tale arricchimento, indennizzare quest’ultima della correlativa perdita.
Senonché, secondo la Suprema Corte, perché si possa compiere tale azione, è necessario che l’arricchimento di uno dei due soggetti e l’impoverimento dell’altro siano correlati tra loro, ossia siano generati dallo stesso identico fatto. Non è così, invece, nel caso di specie, dove l’arricchimento è stato determinato dal pagamento dell’assicurazione, mentre l’impoverimento è stato causato dal pagamento anticipato in favore della ditta che ha effettuato i lavori di ripristino.
L’interpretazione della Cassazione, a nostro avviso, è fin troppo formalista. La punizione per chi sia stato «galantuomo» e abbia voluto adempiere ai propri doveri – pur ignorando di non essere tenuto a farlo, essendo prevista, per casi del genere, la copertura assicurativa – è fin troppo rigorosa. E soprattutto non premia il caso, purtroppo isolato, di chi non attenda la condanna di un giudice per eliminare un sacrificio economico al proprio vicino di casa.
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