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Incolpare e denunciare un innocente: quando c’è calunnia?

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(@redazione)
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Querela e denuncia: la calunnia presuppone il dolo, ossia la conoscenza della innocenza altrui; la distorta rappresentazione della realtà o delle leggi non fa scattare il reato.

Se qualcuno prova a incolpare o denunciare un innocente, quando c’è calunnia? Chi si comporta in questo modo con leggerezza, temerariamente e senza ben informarsi di cosa preveda la legge, non è responsabile per calunnia: infatti, perché possa scattare la controquerela, è necessario che chi accusa sia consapevole dell’altrui innocenza e, ciò nonostante, agisca ugualmente presentando la denuncia alle autorità.

Insomma, per il reato di calunnia è necessario il dolo, ossia la volontà di incolpare una persona che si sa essere innocente. Diversamente, se il querelante agisce in base a una distorta percezione dei fatti e delle leggi, frutto piuttosto di una sua colpa, non è responsabile penalmente per tutti gli affanni e i danni cagionati al soggetto ingiustamente querelato [1].

Tizio querela Caio per dei fatti totalmente infondati e non sussistenti. Caio viene sottoposto a un lungo processo all’esito del quale viene assolto. Tizio è responsabile? Può essere controquerelato per calunnia? Gli si possono chiedere i danni per le spese processuali sostenute? La risposta che fornisce la Suprema Corte è negativa, ma solo nella misura in cui Tizio abbia agito in buona fede, ossia presupponendo in cuor suo (sebbene erroneamente e anche con una certa temerarietà) che Caio fosse davvero colpevole. Se, al contrario, Tizio avesse querelato Caio sapendolo sin dall’inizio pienamente innocente, ma avesse agito al solo scopo di procurargli un danno – sia pure derivato dall’ansia e dalle preoccupazioni del procedimento penale – allora egli sarebbe responsabile per il reato di calunnia.

A proposito, i giudici ricordano che affinché risulti integrato il dolo di calunnia occorre la sussistenza cumulativa di due distinti elementi:

  • l’intenzionalità dell’incolpazione
  • la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.

Conclude la Corte ricordando che il dolo del reato di calunnia non sussiste quando un individuo, anche se affidandosi a fatti che sono frutto di una personale e distorta percezione, si limiti a incolpare qualcuno temerariamente, senza avere alcuna intenzione di accusare una persona innocente.

Inoltre, la calunnia richiede che la querela venga sporta necessariamente davanti all’autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, come ad esempio le forze dell’ordine (come carabinieri o poliziotti), i pubblici ufficiali, ecc.

Quindi, per esempio, chi incolpa ingiustamente un collega davanti al datore di lavoro non risponde di calunnia.

La calunnia consiste pertanto nell’incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire.

 
Pubblicato : 24 Maggio 2023 18:05