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Incidente per oggetti in autostrada: chi paga i danni?

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(@paolo-remer)
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Quando la responsabilità risarcitoria del sinistro causato dalla presenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata ricade sul gestore del tratto stradale interessato.

Stai guidando la tua autovettura sull’autostrada, e sei tranquillo perché non c’è traffico intenso e le condizioni meteo sono buone. All’improvviso ti trovi davanti un ostacolo imprevisto: un grosso pneumatico perduto da un camion, un materasso volato via dal tettuccio di un’auto che ti precede, una ingombrante cassa di prodotti sbalzata via da un mezzo di trasporto durante il tragitto, una bicicletta che si è staccata dalla parte posteriore di un camper, un bancale di legno, una marmitta che si è staccata. La casistica è sterminata e se hai esperienza di guida sai sicuramente di cosa stiamo parlando.

Non è un bel momento, e la possibilità di compiere manovre utili in quel frangente è molto ridotta. Non sempre c’è tempo e spazio a sufficienza per frenare o per sterzare in condizioni di sicurezza, e allora è inevitabile colpire quel corpo estraneo e inerte che certamente non doveva essere lì sulla carreggiata in modo da creare un grave pericolo. Oppure, se si fa una manovra brusca per evitare di colpirlo, c’è il serio rischio di perdere il controllo del mezzo, urtare il guardrail o altri veicoli, ribaltarsi, finire fuori strada. Le conseguenze di un sinistro del genere potrebbero essere molto gravi. Allora sorge la domanda: in caso di incidente per oggetti in autostrada, chi paga i danni?

Un caso del genere è stato recentemente deciso dalla Cassazione [1]: un conducente aveva sbandato a causa di una balla di fieno, caduta da un camion in autostrada. Erano le cinque del mattino e l’ostacolo non era stato segnalato né tantomeno rimosso (a quell’ora gli operai non lavoravano e la Polizia stradale non era passata). Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte ti sorprenderanno: niente risarcimento. Vediamo perché è stata adottata questa decisione, e soprattutto quali sono le regole applicabili in questi casi, che sono purtroppo molto frequenti.

Ostacoli in autostrada: quando il gestore è responsabile

L’articolo 2051 del Codice civile sancisce il fondamentale principio secondo cui «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Nel nostro caso, il custode è l’Ente proprietario, concessionario o gestore dell’autostrada (quindi, a seconda della rete, Autostrade per l’Italia o Anas Spa), che ha in carico tutte le varie parti che la compongono: carreggiata, corsie, banchine laterali, spartitraffico, segnali orizzontali e verticali, reti di protezione laterali per impedire l’accesso di animali, cantieri per lavori in corso, e così via.

È evidente che la carreggiata destinata al traffico veicolare deve essere sgombra da ostacoli, per evitare pericoli alla sicurezza della circolazione stradale. È appunto compito del gestore dell’autostrada monitorare costantemente i tratti viari, e provvedere alla loro regolare manutenzione e pulizia, per evitare che in essi vi siano situazioni di rischio: ad esempio, il manto stradale sconnesso, ma anche chiazze d’olio lasciate da qualche veicolo in transito, sino ad arrivare agli ostacoli imprevisti di cui ci stiamo occupando.

Oggetti in autostrada: quando il gestore non risponde dei danni

Il problema concreto, e che talvolta fa venire meno la responsabilità risarcitoria del gestore, sorge dal fatto che spesso sulle autostrade si verificano perdite accidentali del carico da parte degli automezzi che la percorrono: dai tir agli autocarri sino alle normali autovetture, specialmente quando trasportano oggetti di vario genere sul portapacchi esterno situato sul tettuccio. E tutto ciò senza considerare gli sciagurati che lanciano apposta oggetti fuori dal finestrino o sassi dai cavalcavia.

In queste situazioni, a meno che il veicolo responsabile della perdita del carico non venga individuato – e allora sarà lui a risarcire i danni, avendo causato la turbativa all’origine dell’incidente – entra in gioco la seconda parte della norma che abbiamo riportato al paragrafo precedente: il «caso fortuito», cioè un evento che, nella prospettiva del gestore dell’autostrada, è da considerare eccezionale, e come tale imprevedibile. Ciò interrompe il nesso di responsabilità normalmente esistente tra il custode e le cose da egli custodite e dunque fa venire meno la responsabilità risarcitoria del gestore dell’autostrada ove si è verificato l’incidente causato da un oggetto presente sulla carreggiata.

Perdita del carico durante le ore notturne: cosa succede

Ecco perché, nella sentenza che abbiamo menzionato all’inizio, i giudici della Corte di Cassazione hanno escluso il risarcimento all’automobilista che aveva sbandato ed era finito fuori strada a causa di una balla di fieno che si trovava nel bel mezzo della carreggiata autostradale: siccome la perdita del carico era avvenuta (da parte di un veicolo non identificato) durante le ore notturne, il fatto non era stato segnalato da nessun utente della strada né era stato rilevato dalle forze dell’ordine.

È da sottolineare che l’evento è stato inquadrato nel caso fortuito – che, come abbiamo detto, esclude la responsabilità risarcitoria del gestore dell’autostrada – perché si era verificato alle 05,30 del mattino, in un’orario in cui la vigilanza dell’Anas non era attiva (era terminata alle 19,30 del giorno precedente e sarebbe ripresa alle 07,30). Altrimenti, se l’incidente fosse avvenuto nelle ore diurne e lavorative, le conclusioni degli Ermellini molto probabilmente sarebbero state diverse. Invece nel caso esaminato il Collegio rileva che «prima dell’incidente non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non rimovibile con immediatezza da Anas», alla quale, pertanto, «non è imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo», cioè della balla di fieno che l’autovettura in marcia si era improvvisamente trovata di fronte.

Così, in definitiva, l’incidente esaminato è stato inquadrato nel caso fortuito, che – spiega la sentenza – «è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale».

Una precisazione è importante: siccome non è dato conoscere quando era avvenuta la perdita della balla di fieno dal camion che la trasportava, se l’ostacolo fosse rimasto a lungo sulla carreggiata si sarebbe potuta configurare la colpa del custode, e quindi dell’Anas, perché – dice il Collegio – «l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa — nel caso specifico, la caduta di una balla di fieno da un camion in transito sulla strada – fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale». In altre parole, ciò che può ritenersi eccezionale e fortuito all’inizio e nei primi minuti (o anche qualche ora, se accade di notte) non lo è più in seguito, perché i poteri di vigilanza e di intervento del gestore autostradale diventano concretamente praticabili: a quel punto si rafforza, e diventa ineludibile, l’obbligo di intervenire per rimuovere l’ostacolo o quantomeno segnalare il pericolo.

In definitiva, quanto più a lungo l’ostacolo rimane sul manto stradale senza essere rimosso, tanto più è probabile ravvisare la colpa del custode che gestisce quel tratto di autostrada ed ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’incidente avvenuto a causa dell’oggetto che non avrebbe dovuto essere lì; altrimenti i giudici riconoscono «l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto», ed escludono ogni addebito a carico del gestore della rete autostradale. Puoi leggere la sentenza per esteso nel box sotto questo articolo.

Approfondimenti

Può esserti molto utile sapere “Come segnalare oggetti in autostrada“.

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Pubblicato : 15 Dicembre 2022 13:15