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Incentivi all’esodo: tassazione

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(@paolo-remer)
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Qual è il regime fiscale degli emolumenti percepiti per l’uscita anticipata dal lavoro; come vanno dichiarati; a quanto ammonta l’imposta.

Nei periodi di crisi economica i lavoratori non sono più considerati come risorse produttive, ma diventano un costo per le aziende e per le pubbliche amministrazioni che li hanno alle dipendenze. Così si cerca in tutti modi di invogliarli ad andarsene, per trasferire questi costi a carico dell’Inps o di altri enti previdenziali. I datori di lavoro sono disposti a riconoscere somme di denaro anche piuttosto consistenti, purché i loro dipendenti compiano il grande passo: l’uscita anticipata dal mondo del lavoro.

Ma per i lavoratori che ricevono questi emolumenti qual è e come funziona la tassazione degli incentivi all’esodo? È molto importante saperlo, per calcolare se una fetta, più o meno grande, dell’importo ottenuto sarà prelevata dallo Stato, e per capire come queste somme percepite vanno indicate nella dichiarazione dei redditi. Come vedrai adesso, c’è qualcosa di più oltre ai dati riportati nel cedolino rilasciato dal datore di lavoro, perché quell’aliquota d’imposta applicata è soltanto provvisoria, non definitiva.

Incentivo all’esodo: cos’è e come funziona

L’incentivo all’esodo è una somma ulteriore rispetto alle spettanze dovute per legge, che il datore di lavoro è disposto a riconoscere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto per agevolare le dimissioni volontarie: quindi questo importo si aggiunge al trattamento di fine rapporto e alle eventuali retribuzioni arretrate dovute, e non può mai sostituirle.

Questa attribuzione monetaria aggiuntiva serve a favorire l’uscita spontanea del personale, senza ricorrere ai licenziamenti. In termini giuridici, l’incentivo all’esodo è un accordo raggiunto (in forma individuale o con l’assistenza dei sindacati) tra l’azienda ed il lavoratore per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: accettando di andarsene, il dipendente riceve come contropartita una determinata somma di denaro.

Incentivo all’esodo: a quanto ammonta

L’importo riconosciuto a titolo di incentivo all’esodo varia in base alla tipologia dell’accordo raggiunto e in relazione ai vari comparti d’impiego. In genere viene commisurato all’anzianità di servizio del lavoratore, alla qualifica raggiunta, alla retribuzione percepita, all’età anagrafica ed agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione. Per maggiori dettagli, leggi qui come si calcola l’incentivo all’esodo.

Incentivo all’esodo: come è tassato?

L’attuale normativa tributaria [1] prevede per l’incentivo all’esodo l’applicazione del medesimo regime di tassazione separata previsto per il Tfr (trattamento di fine rapporto). La tassazione separata risulta quasi sempre più favorevole di quella ordinaria, perché considera l’aliquota media anziché quella massima annua calcolata in base agli scaglioni Irpef del percettore, che crescono proporzionalmente all’aumentare del reddito complessivo; in questo modo, invece, l’importo dell’incentivo all’esodo non si cumula con gli altri redditi e il prelievo fiscale è minore.

Il metodo di applicazione di aliquota e della conseguente Irpef da versare prevede due fasi: in un primo momento il datore di lavoro calcola l’aliquota provvisoria di tassazione dell’incentivo all’esodo, in base al reddito di riferimento percepito dal lavoratore. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione definitiva dell’imposta, applicando l’aliquota media del contribuente riferita ai redditi complessivi percepiti nei 5 anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro e di percezione dell’incentivo all’esodo.

Differenze a credito o a debito d’imposta: cosa succede?

Ci può essere, quindi, una significativa differenza tra la liquidazione provvisoria operata dal datore di lavoro e quella definitiva compiuta dall’Agenzia delle Entrate; se la differenza è a credito, l’Agenzia provvede al rimborso, altrimenti emana un atto impositivo con cui chiede all’ex lavoratore di versare l’imposta residua a debito. Ecco perché il lavoratore deve fare bene i suoi calcoli, anziché basarsi soltanto sul prospetto elaborato dal datore di lavoro che, come abbiamo visto, liquida l’imposta soltanto a titolo provvisorio.

Incentivo all’esodo e fondo pensione complementare

Con una recente risoluzione [2], l’Agenzia delle Entrate ha stretto le maglie sul riconoscimento della tassazione separata per l’incentivo all’esodo che, anziché essere incassato direttamente dal lavoratore, viene trasferito al suo fondo pensione complementare. In questi casi, secondo la tesi dell’Agenzia, la qualificazione di incentivo all’esodo contenuta nell’accordo, individuale o sindacale, non vale, perché la somma riconosciuta dall’azienda non viene erogata al percipiente e dunque non entra nella sua disponibilità finanziaria, bensì transita direttamente nel fondo.

Nella risposta all’interpello sollevato da un contribuente si legge che «sulla base dell’attuale normativa che regola i versamenti alla previdenza complementare, la neutralità fiscale dei trasferimenti di somme destinate al fondo complementare è invocabile solo per il trattamento di fine rapporto e non per cifre ulteriori, anche a titolo di sue integrazioni, riconosciute per accordo fra le parti». L’Agenzia lascia, comunque, aperta la possibilità per il lavoratore di optare per la tassazione ordinaria dell’incentivo all’esodo, nel caso in cui risultasse più favorevole, come avviene quando consente di fruire delle ordinarie deduzioni e detrazioni d’imposta: la deducibilità dei contributi destinati ai fondi pensione, infatti, è limitata a 5.164 euro annui, quindi se l’incentivo all’esodo supera questo importo si possono ottenere deduzioni maggiori.

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Pubblicato : 20 Novembre 2022 19:00