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In quale caso non è ammessa l’ispezione presso il domicilio di una persona?

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(@mariano-acquaviva)
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Ispezioni e perquisizioni: qual è la differenza? Quando la polizia può entrare in casa per cercare le tracce del reato? Serve sempre il “mandato” del giudice?

Secondo la Costituzione [1], il domicilio è inviolabile, ad eccezione dei casi in cui la polizia può entrarvi per effettuare ispezioni, perquisizioni e sequestri. In altre parole, nessuno può entrare in casa di altri senza il consenso del proprietario, a meno che non si tratti delle forze dell’ordine che devono eseguire un accertamento. Con questo articolo vedremo in quale caso non è ammessa l’ispezione presso il domicilio di una persona.

In effetti, la legge stabilisce che, di regola, polizia e carabinieri possono entrare in casa solamente se c’è l’autorizzazione del magistrato (il famoso “mandato”). Tuttavia, esistono numerose ipotesi in cui le forze dell’ordine possono procedere a perquisizione anche in assenza del decreto di autorizzazione del giudice, soprattutto quando ricorrono casi d’urgenza. Ciò vale anche per le ispezioni? In quale caso non è ammessa l’ispezione presso il domicilio di una persona? Scopriamolo insieme.

Ispezione: cos’è?

L’ispezione è una procedura che esegue la polizia per trovare tracce o effetti materiali del reato. Sono tracce del reato tutti gli indizi che consentono di risalire al crimine (le impronte digitali su un’arma, ad esempio); sono invece effetti materiali tutte le conseguenze (polvere da sparo, vetri rotti, ecc.) dalle quali si può desumere che sia stato commesso un reato.

Volendo utilizzare un’espressione un po’ più tecnica, possiamo affermare che l’ispezione è un mezzo di ricerca della prova, cioè un’attività volta a rintracciare elementi dai quali si può desumere la commissione di un reato.

Perquisizione: cos’è?

Anche la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova, solo che essa è diretta a rinvenire direttamente il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Il corpo del reato è la cosa su cui è stato compiuto il reato (ad esempio, il cadavere della vittima, la cassaforte scassinata, ecc.) o che è stata utilizzata per commettere il crimine (la pistola con cui è stata uccisa una persona), nonché tutte le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (i gioielli rubati, i soldi contraffatti, ecc.) [2].

Le cose pertinenti al reato sono invece tutte quelle che sono in rapporto indiretto con il reato ma che sono comunque utili per l’accertamento dei fatti. È il caso, ad esempio, degli oggetti preparatori alla commissione del delitto (la piantina della banca poi svaligiata, il grimaldello non utilizzato, ecc.).

Ispezione e perquisizione: differenza

Mentre l’ispezione è diretta a rinvenire tracce del reato, cioè elementi dai quali si può risalire alla commissione del crimine, la perquisizione serve a trovare (e, successivamente, a porre sotto sequestro) cose che sono strettamente collegate al reato, tant’è vero che ne possono rappresentare l’oggetto (è il caso del denaro rubato, ad esempio).

Basti solamente pensare che, senza corpo del reato, un procedimento penale nemmeno potrebbe farsi, o comunque andrebbe avanti con molte difficoltà: si pensi al furto senza che sia stata trovato la refurtiva, oppure all’omicidio senza che sia stato trovato il cadavere dell’assassinato.

Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, cioè all’apprensione fisica del bene, che viene quindi sottratto a chi ne aveva la disponibilità.

L’ispezione, al contrario, consiste essenzialmente in un’attività di osservazione (ispezione deriva dal latino “inspicere”, che significa appunto “guardare”, “osservare”) dalla quale trarre delle conclusioni. Si pensi all’ispezione del suolo che porta a rilevare le tracce degli pneumatici da cui si desume che il veicolo procedesse a forte velocità.

Ispezione: in quali casi è ammessa?

Come spiegato nell’articolo dal titolo Ispezione: cos’è e come avviene, la polizia può procedere all’ispezione solamente se autorizzata dal giudice o dal pubblico ministero con apposito decreto.

In assenza di questo permesso, non è possibile eseguire nessun tipo di ispezione, né personale né locale, a meno che la legge non disponga diversamente.

Ad esempio, la legge [3] stabilisce che le forze dell’ordine, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possa essere rinvenuta della droga.

Dell’esito delle ispezioni è redatto verbale da trasmettere entro quarantotto ore al pubblico ministero il quale, se ne ricorrono i presupposti, convalida le operazioni entro le successive quarantotto ore.

Possiamo quindi affermare che la polizia può procedere a ispezione:

  • se autorizzata dal giudice o dal pubblico ministero;
  • senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ma solo nei casi stabiliti dalla legge, sempre che vi sia il fondato sospetto che sia stato commesso un reato.

Dal punto di vista degli illeciti amministrativi, cioè delle infrazioni punite solamente con una sanzione economica, la legge [4] stabilisce che le autorità possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

Non è quindi possibile entrare in casa per smascherare, ad esempio, una piccola evasione fiscale che non costituisce reato.

Ispezione domiciliare: come si svolge?

L’ispezione eseguita su luoghi o cose è accompagnata da precise garanzie. La legge dice che all’imputato e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto (il famoso “mandato”) che dispone tale accertamento.

Essendo l’ispezione un atto a sorpresa, cioè un’attività che la polizia giudiziaria esegue senza preavviso, il difensore ha diritto di assistere all’atto ma non ha diritto di essere preventivamente avvisato: l’intervento della polizia giudiziaria, infatti, implica l’urgenza dell’atto.

Ispezione domiciliare: quando non è ammessa?

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che l’ispezione presso l’abitazione di una persona non è ammessa:

  • quando non è stata autorizza dal giudice o dal pubblico ministero;
  • se la polizia che intende eseguirla non fornisce copia del decreto del giudice (cioè, del mandato);
  • nei casi in cui la polizia può procedere anche senza decreto del magistrato, non vi sono fondati motivi per ritenere che in casa sia stato commesso un reato;
  • per accertare un illecito amministrativo, come ad esempio il protesto di un assegno o di una cambiale oppure il pagamento tramite contanti superiore alla soglia di tracciabilità stabilita dalla legge.

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Pubblicato : 29 Ottobre 2022 11:00