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Impugnazione cartella: va citato anche l’ente impositore?

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(@angelo-greco)
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Non c’è alcun litisconsorzio necessario: non spetta al contribuente ma all’Agente della Riscossione la chiamata in causa dell’ente titolare del credito.

Si è spesso discusso, nelle aule giudiziarie, della legittimazione passiva in caso di ricorso contro una cartella esattoriale: se cioè al contribuente spetti citare in giudizio solo l’Agente per la Riscossione o anche l’ente impositore (l’ente cioè titolare del credito). La sussistenza di un litisconsorzio necessario è stata tuttavia esclusa anche dalla stessa Cassazione. Di recente sul tema si è espressa la Commissione di Giustizia Tributaria (CGT) di Torino con due sentenze gemelle particolarmente interessanti.

Di tanto parleremo meglio in questo articolo. Vedremo cioè se, in caso di impugnazione della cartella esattoriale va citato anche l’ente impositore o meno. Ma procediamo con ordine.

Chi deve citare l’ente impositore in giudizio?

Nel momento in cui si propone ricorso contro una cartella di pagamento, è responsabilità dell’Agente esattoriale – sia esso l’Agenzia delle Entrate Riscossione o un concessionario locale – citare in giudizio l’ente impositore se il contribuente ricorrente non lo ha fatto, pur contestando le sue azioni. Questa disposizione è garantita dall’articolo 39 del Dlgs n. 112/99.

Quindi la chiamata del terzo spetta all’Esattore, se vuol quantomeno evitare le spese del giudizio, non essendo questi altro che un delegato dell’amministrazione e non dovendo subire le condanne per gli errori commessi da quest’ultima.

La chiamata in causa dell’ente impositore richiede l’approvazione del giudice?

Il coinvolgimento dell’ente impositore in giudizio da parte dell’agente esattoriale non richiede l’autorizzazione del giudice adito. Questa procedura può essere eseguita senza formalità specifiche e in qualsiasi modo che fornisca conoscenza della controversia. Questa pratica, nota come denuncia della lite (litis denuntiatio), non richiede un litisconsorzio necessario.

Come ha deciso la Commissione di Giustizia Tributaria (CGT) di Torino?

Le sentenze n. 441 e 442 del 6 giugno 2023 dalla CGT di Torino, hanno confermato tale punto di vista. Queste decisioni derivano da un contenzioso riguardante l’impugnazione di alcune ingiunzioni di pagamento Imu emesse dalla Soris Spa, la società di riscossione della città di Torino e della Regione Piemonte, da una società immobiliare che citava in giudizio solo il concessionario, non il Comune, contestando la nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti.

L’ente esattoriale, rappresentato nel caso in questione dalla Soris Spa, ha richiesto al tribunale di primo grado di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al vizio di notifica degli atti presupposti e di ordinare la citazione del Comune da parte della società ricorrente, o di ottenere l’autorizzazione a farlo. Tuttavia, i giudici di Torino hanno respinto questa richiesta e hanno annullato gli avvisi Imu, sottolineando che l’ente di riscossione aveva l’obbligo di citare in giudizio l’ente impositore.

Come avviene la citazione dell’ente titolare del credito

I giudici hanno sottolineato che, in quanto resistente nel processo, assimilabile alla figura del convenuto in un giudizio ordinario, l’agente della riscossione non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte del giudice per citare in giudizio l’ente impositore. Questa regola è prevista dall’articolo 269, terzo comma del Codice di procedura civile, che impone solo al ricorrente, se intende coinvolgere un terzo nel processo, l’onere di richiedere un’autorizzazione preventiva.

Quali sono le implicazioni per il contribuente?

La Cgt di Torino ha chiarito che attendere – come ha fatto il concessionario – l’udienza di trattazione del merito del ricorso per chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa l’ente creditore, appare gravemente lesivo della posizione del contribuente in quanto in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione che sorregge l’intero sistema processuale.

 
Pubblicato : 3 Luglio 2023 19:00