Impossibilitato a pagare: cosa dice la legge
Impossibilità oggettiva di pagamento di un debito per gravi difficoltà economiche: c’è la giustificazione della forza maggiore?
Esiste un modo per ritardare un pagamento o comunque per sottrarsi ad esso se si è in condizioni di grave difficoltà economica? Un licenziamento, un fallimento o una sopraggiunta invalidità possono rappresentare una “giusta causa” per sottrarsi all’adempimento di un contratto? La questione si è posta in epoca di pandemia Covid quando, a causa dei mancati introiti derivanti dal lavoro, molte persone non sono state in grado di pagare l’affitto o il condominio. Tuttavia, quasi nessun giudice ha giustificato l’insolvenza per “forza maggiore”. Questo perché non esiste una norma nel codice civile che la giustifichi. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio cosa dice la legge per chi è impossibilitato a pagare e come fare quando, per cause oggettive e non dipendenti dalla propria volontà, non si possono rispettare gli accordi presi.
Impossibilità ad adempiere: cosa dice la legge?
L’articolo 1256 del codice civile stabilisce che se il debitore è impossibilitato ad adempiere, l’obbligazione si estingue solo quando tale impossibilità è definitiva. In caso contrario, l’eventuale ritardo si considera giustificato.
Attenzione però a tre importanti precisazioni:
- l’impossibilità deve essere assoluta e obiettiva;
- non deve dipendere da una causa imputabile al debitore;
- deve avere ad oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già una somma di danaro.
Il denaro infatti non è un bene insostituibile. Sembra quasi che il legislatore abbia voluto dire che ciascuno di noi deve poter prevedere che, nella vita, possono esserci degli imprevisti e quindi deve sempre mettere qualcosa da parte per farvi fronte.
Pertanto, non si può invocare la «impossibilità sopravvenuta e incolpevole» prevista dall’articolo 1256 cod. civ. quando la prestazione riguarda il pagamento di una somma di denaro. Il debitore può ricorrere al prestito o ai risparmi o vendere i propri beni. E quando tutto manca perché egli è nullatenente, il creditore resterà insoddisfatto; egli infatti potrà tutt’al più avviare un pignoramento che non avrà alcun esito. Il debitore dunque non rischierà nulla.
Inadempimento per forza maggiore
Con la sentenza 304/2024 il Tribunale di Sciacca (adito per il pagamento di una somma di denaro a titolo di retribuzioni asseritamente non percepite) sottolinea come la responsabilità del debitore inadempiente sia esclusa quando dipenda da un caso fortuito, o da forza maggiore non prevedibili né prevenibili, oppure da una sopravvenuta difficoltà rimediabile soltanto attraverso uno sforzo anormale e, quindi, non esigibile secondo la buona fede cui è tenuto il creditore.
L’impossibilità cui fa riferimento l’articolo 1256 cod. civ. deve essere obiettiva e assoluta, ossia tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve costituire un ostacolo che non può essere superato neanche con uno sforzo estremo (Cass. ord. 22 giugno 2022, n. 20152; Trib. Palermo, sez. III, 30 maggio 2023, n. 2628).
In ogni caso si presume, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione sia imputabile alla colpa del debitore.
Cosa può fare il debitore che non riesce a pagare?
Come anticipato il debitore che non riesca a pagare il proprio debito non è, solo per questo, giustificato. Tuttavia, se è privo di redditi o patrimoni pignorabili, non subirà conseguenze dirette, poiché non esistono beni su cui il creditore possa rivalersi. Se invece il debitore possiede beni o risorse, anche minime, tali da essere pignorati, la sua impossibilità di adempiere non sarà considerata oggettiva e assoluta.
Che fine fa il debito se non si può pagare?
Un debito non si estingue solo perché il debitore è nullatenente (a meno che il creditore faccia decorrere i termini della prescrizione). Esso quindi resterà a carico del debitore per tutta la vita, sempre che vengano posti atti interruttivi della prescrizione (solleciti di pagamento, tentativi di pignoramento, notifiche di precetti, ecc.). Il debito si trasferirà agli eredi nel caso di morte del debitore.
Per chi non ha capacità di pagare le obbligazioni contratte c’è sempre il ricorso alla procedura di sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d’Impresa. Tale soluzione consente di ottenere un saldo e stralcio con ricorso presentato al Tribunale, previa redazione di un programma di liquidazione del proprio patrimonio redatto da un Organismo di Composizione della Crisi. Tale proposta:
- sarà sottoposta al solo vaglio del giudice se si tratta di debiti di natura personale o familiare, che non hanno a che fare con il lavoro del debitore. Il giudice può autorizzare il pagamento in percentuale dei creditori;
- sarà sottoposta al voto dei creditori se si tratta di debiti lavorativi (di natura imprenditoriale o professionale). Il programma di liquidazione redatto dall’Organismo di Composizione della Crisi sarà approvato con il consenso dei creditori che rappresentino il 60% dei debiti del richiedente.
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