Il testimone penale può evitare di presentarsi?
Sono stato citato come testimone in un processo penale. Vorrei non presentarmi perché il tribunale dove devo recarmi è molto distante dalla mia residenza. E’ possibile evitare di presentarsi? Cosa rischio?
Il Codice di procedura penale stabilisce (articolo 198) che:
- il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo.
Non è perciò possibile evitare di testimoniare se si viene citati a comparire per questo motivo.
Rendere la propria testimonianza è un dovere (anche civico) dal quale non ci si può sottrarre.
Difatti altra norma del Codice di procedura penale (l’articolo 133) precisa che:
- se il testimone, regolarmente citato a comparire (la citazione deve essergli notificata almeno tre giorni prima della data fissata per l’esame testimoniale), omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può anche condannarlo al pagamento di una somma tra euro 51 ed euro 516 a favore della cassa delle ammende ed al pagamento delle spese causate dalla mancata comparizione.
Perciò o il testimone comunica alla cancelleria del giudice davanti al quale è stato chiamato a testimoniare (fornendo idonea documentazione) che esiste un impedimento a comparire (una malattia o un concorso pubblico ad esempio) oppure, se non si presenta senza alcuna giustificazione, sarà accompagnato coattivamente all’udienza successiva (verrà cioè prelevato dalle forze dell’ordine ed accompagnato al tribunale per testimoniare) e sarà condannato al pagamento di una multa e delle spese provocate dalla sua assenza ingiustificata.
Soltanto nel caso di assoluta impossibilità, il testimone potrà. a richiesta, essere ascoltato nel luogo in cui si trova: è il caso di chi è ricoverato in un ospedale, ad esempio (così stabilisce l’articolo 502 del Codice di procedura penale).
Per il testimone chiamato a testimoniare su richiesta del giudice o del pubblico ministero e che debba per questo scopo trasferirsi fuori dal luogo in cui risiede è prevista un’indennità (da richiedere alla cancelleria entro cento giorni dalla data dell’udienza) pari al costo del biglietto ferroviario di andata e ritorno (anche se ci si sposta con auto privata): così dispone il Testo unico delle spese di giustizia.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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