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Il ruolo degli intermediari di assicurazione

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(@roberto-scavo)
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Chi sono, cosa fanno e a cosa servono gli intermediari tra le imprese assicuratrici ed i clienti: obblighi, competenze e responsabilità.

In un’epoca in cui molti tipi di polizze si stipulano facilmente online, e sembra sufficiente inserire pochi dati rispondere alle domande presenti in un modulo precompilato, è interessante sapere qual è il ruolo degli intermediari di assicurazione.

Devi sapere che non basta compilare un form preimpostato per ottenere una polizza assicurativa adeguata alle tue esigenze. E questo vale sia per la classica Rc auto, ossia la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, sia per le garanzie complementari (furto o incendio del veicolo, rottura cristalli, assistenza legale, ecc.), ma soprattutto quando si tratta di ottenere una valida copertura contro gli eventi più sfavorevoli e infausti: il caso morte, innanzitutto, per assicurare un capitale, o una rendita, ai familiari superstiti, ma anche il rischio di malattie invalidanti ed infortuni che possono compromettere, in via permanente o temporanea, la capacità lavorativa e dunque incidere negativamente sui redditi.

Anche la casa è un bene primario, e un’assicurazione sull’immobile è necessaria e consente di dormire sonni tranquilli in caso di esplosione, cataclismi naturali, come le alluvioni o i terremoti, e gli incidenti vari che possono verificarsi in qualsiasi momento. In tutte queste situazioni emerge il ruolo degli intermediari di assicurazione, che sono in grado di fornire ai clienti una consulenza adeguata.

Prima di tutto, vediamo chi sono questi soggetti qualificati e quali abilitazioni devono possedere. Poi ti spiegheremo cosa offrono e perché sono importanti.

Intermediario di assicurazione: chi è?

 L’intermediario di assicurazione è un soggetto che opera come snodo tra un’impresa assicuratrice ed i suoi clienti. In qualità di agente mandatario della società, propone le varie polizze offerte dalla compagnia di riferimento (che possono essere più di una, in caso di agente plurimandatario) e le personalizza in base alle esigenze del soggetto di assicurare, al quale offre la consulenza necessaria per compiere la scelta più adeguata.

L’intermediario assicurativo è fondamentale per aiutare il cliente ad orientarsi tra le varie offerte ed a comprendere le clausole contenute nelle polizze, spiegandone il contenuto ai “non addetti ai lavori” in modo da evitare che diventino, in futuro, capestri o trappole per negare l’indennizzo al verificarsi di un determinato evento che il cliente credeva rientrasse nella copertura assicurativa, o per riconoscere un risarcimento ridotto rispetto a quello auspicato, facendo valere qualche postilla che era sfuggita durante la lettura preliminare alla sottoscrizione della polizza.

È bene, quindi, rivolgersi al proprio intermediario assicurativo esponendogli tutti i dubbi e le perplessità prima di sottoscrivere il contratto, in modo da ricevere tutte le spiegazioni opportune da questo soggetto che, come vedremo fra poco, è professionalmente qualificato e deve essere iscritto in un registro pubblico. In poche parole, non ci si può “improvvisare” come intermediari di assicurazione, ma è necessario avere la preparazione adeguata e seguire un percorso abilitante.

Intermediario di assicurazione: cosa fa?

Per capire cosa fa un intermediario di assicurazione e come svolge questa funzione di raccordo tra il cliente (potenziale o già effettivo) e la compagnia assicuratrice di riferimento, facciamo qualche esempio concreto.

L’intermediario di assicurazione potrà suggerire l’importo migliore del massimale, cioè la cifra massima indennizzabile da parte della compagnia al verificarsi di uno degli eventi previsti in polizza: è evidente che un importo inadeguato, perché troppo basso, sarebbe inutile a sortire l’effetto risarcitorio voluto, ma anche una somma troppo elevata potrebbe comportare il versamento di un premio periodico eccessivo a fronte delle reali esigenze di tutela.

Anche le franchigie sono importanti: si tratta degli importi al di sotto dei quali la copertura assicurativa non opera, e che, dunque, in caso di verificarsi del danno rimangono a totale carico del cliente. Ad esempio, se in una polizza contro il furto è prevista una franchigia di 1.000  euro, nel caso in cui vengono rubati, o danneggiati, oggetti aventi un valore inferiore, l’assicurato non riceverà nessun indennizzo; e se il bene sottratto ha un valore di 1.100 euro, verrà rimborsata soltanto l’eccedenza, e non l’intera somma.

Ci sono, poi, polizze dette “a primo rischio assoluto”, che coprono il danno fino alla concorrenza massima del valore assicurato, e non oltre, ma neppure per una cifra inferiore: è importante saperlo in anticipo, specialmente se ci si assicura contro il rischio di perimento, per crollo o altri eventi catastrofali, di un edificio ad uso abitativo o di un esercizio commerciale, perché i costi di ricostruzione potrebbero essere ingenti.

E ancoa, nelle polizze vita e contro il rischio di infortuni o malattie è importante spiegare al cliente quali sono gli eventi coperti dall’assicurazione –  ad esempio l’infarto e l’ictus – o se è prevista una determinata percentuale di invalidità minima riconosciuta per far scattare l’indennizzo da parte della compagnia: è ben diverso vedersi risarcire per ogni punto, in modo da coprire anche le cosiddette invalidità micropermanenti, oppure partire da una soglia determinata, ad esempio il 67%.

Certo, ogni compagnia tenderà a proporre, tramite i propri intermediari, i prodotti della casa, ma ogni impresa assicuratrice solitamente dispone di un ampio ventaglio di proposte che possono essere personalizzate in base alle esigenze del soggetto da assicurare. Inoltre l’aspirante assicurato, prima di firmare il contratto, potrà confrontare le offerte delle varie compagnie, per stabilire qual è quella per lui più conveniente. Intanto hai capito che ci sono vari fattori da considerare, a parte il prezzo, che non è di per sé indicativo del reale contenuto della polizza proposta, e che il ruolo dell’intermediario è molto utile per il cliente.

Gli intermediari di assicurazione sono iscritti in un albo?

Gli intermediari di assicurazione per poter esercitare la professione devono essere iscritti in un apposito registro, chiamato Rui (Registro unico degli intermediari) e tenuto dall’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private.

L’obbligo di iscrizione nel Registro è previsto direttamente dalla legge [1], considerata la delicatezza delle funzioni svolte dagli intermediari.

Il Registro è composto di 6 sezioni, e ogni operatore può sceglierne soltanto una come inquadramento al momento dell’iscrizione:

  • A – gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari, che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione (e, quindi, possono essere monomandatari oppure plurimandatari);
  • B- i broker, ossia i mediatori di assicurazione o riassicurazione: sono intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle compagnie di riferimento;
  • C- i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
  • D – le banche autorizzate, gli intermediari finanziari inseriti in un elenco speciale [2], le Sim (Società di intermediazione mobiliare) e la società Poste Italiane, Divisione servizi di bancoposta, che da alcuni anni, notoriamente, opera anche nel settore assicurativo;
  • E – i soggetti addetti all’intermediazione, come i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti ad una delle precedenti sezioni, e che svolgono l’attività di intermediazione o in qualità di subagenti oppure al di fuori dei locali dove l’intermediario opera (come i consulenti assicurativi esterni, che si recano al domicilio del cliente);
  • F – gli intermediari assicurativi a titolo accessorio [3] che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Per le assicurazioni che svolgono attività di distribuzione di polizze online è necessaria l’iscrizione nel Registro del titolare del dominio del sito internet.

Come ci si iscrive al Registro degli intermediari di assicurazione?

 Le imprese assicuratrici devono individuare i nominativi delle persone fisiche che curano per loro conto la distribuzione delle polizze su tutto il territorio italiano, e comunicarli all’Ivass. L’iscrizione avviene in favore dei soggetti che posseggono “adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità”, individuati dall’Ivass in un apposito Regolamento [4].

Gli intermediari appartenenti alle sezioni A o B devono superare un esame scritto di idoneità – tenuto con cadenza annuale presso l’Ivass – per potersi iscrivere nel Registro e devono essere assicurati per la responsabilità civile e professionale per gli eventuali danni arrecati dalle loro attività. All’iscrizione dei soggetti rientranti nella categoria E provvede, invece, l’intermediario per cui operano, che deve essere già iscritto in una delle sezioni precedenti.

Chi non può fare l’intermediario di assicurazione?

L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione è vietato a chi si trova in una delle seguenti cause di incompatibilità:

  • è pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale, quando l’orario supera la metà di quello previsto per il tempo pieno ;
  • è iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
  • ha riportato sentenza definitiva di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 110 del Codice delle Assicurazioni;
  • è stato dichiarato fallito;
  • ricopre la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o responsabile di internal auditing (controllo interno) presso le imprese di assicurazione preponenti;
  • è stato destinatario di una misura di prevenzione antimafia [5] che comporta la decadenza, il divieto o la sospensione di iscrizione ad albi o di conseguimento di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Come verificare un agente assicurativo?

Sul sito dell’Ivass è possibile verificare immediatamente, accedendo all’area pubblica di consultazione se un agente assicurativo, o una qualsiasi altra figura di intermediario di assicurazione, è iscritto nel registro, semplicemente inserendo nel modulo online il suo cognome e nome.

Se il nominativo è presente, il sistema restituirà le informazioni di interesse, come la data di iscrizione, la qualifica rivestita e l’impresa assicuratrice per cui l’intermediario opera.

Intermediazone assicurativa abusiva: cosa si rischia?

È importante sapere che solo gli iscritti nel Rui possono esercitare legittimamente l’attività di intermediazione assicurativa: chi svolge queste funzioni senza essere iscritto nel Registro è considerato un operatore abusivo e commette un reato, previsto e punito dal Codice delle assicurazioni  [6] con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

Inoltre, l’intermediario di assicurazione che si avvale della collaborazione di soggetti non iscritti nel Rui è sanzionato con la radiazione dal Registro.

 
Pubblicato : 6 Luglio 2023 13:00