Il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Cosa rischia chi vuole influire sull’attività di un funzionario pubblico? Qual è la differenza con il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Il funzionamento della pubblica amministrazione è garantito dal lavoro di migliaia di persone a cui è affidato il compito di esercitare una piccola parte del potere statale. Si pensi ai poliziotti, autorizzati dalla legge a effettuare perquisizioni e arresti per garantire la giustizia, oppure ai notai, in grado di accertare determinate situazioni all’interno dei propri atti. Questi soggetti, proprio perché svolgono compiti fondamentali per la pubblica amministrazione e, quindi, per la collettività intera, sono particolarmente tutelati rispetto alle pressioni che possono ricevere dall’esterno. Con questo articolo vedremo cos’è e come funziona il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Il delitto in esame, attraverso la protezione diretta dei funzionari pubblici, persegue lo scopo più ampio di garantire il corretto funzionamento e il prestigio della pubblica amministrazione, a beneficio di tutti. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa dice la legge a proposito del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Violenza o minaccia pubblico ufficiale: cosa dice la legge?
Secondo il Codice penale [1], commette reato chi, mediante una condotta violenta o minacciosa, cerca di costringere un pubblico ufficiale (o un incaricato di un pubblico servizio):
- a compiere un atto contrario ai propri doveri. Si pensi al presidente della commissione esaminatrice di un concorso costretto, dietro minaccia, a valutare positivamente un candidato;
- a omettere di compiere un atto dovuto. Si pensi all’automobilista che minaccia con una pistola l’agente che si sta avvicinando all’auto per effettuare una perquisizione.
Violenza pubblico ufficiale: in cosa consiste il reato?
In pratica, il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale punisce chi impedisce al funzionario pubblico di svolgere correttamente il proprio dovere, interferendo quindi con l’attività stessa della pubblica amministrazione, la quale si manifesta proprio attraverso l’operato di questi soggetti.
Ad esempio, il genitore che minaccia il professore nel caso in cui non promuoverà il proprio figlio commette reato in quanto interferisce col normale funzionamento della pubblica istruzione.
Lo stesso dicasi nel caso di minaccia al responsabile dell’ufficio tecnico comunale al fine di farsi rilasciare un permesso di costruire altrimenti non dovuto.
Perché si abbia reato occorre che la costrizione ai danni del pubblico ufficiale avvenga con:
- violenza, cioè con l’impiego della forza. Si pensi al consigliere regionale picchiato per convincerlo a votare favorevolmente una legge;
- minaccia, cioè prospettando un male ingiusto. È il caso delle intimidazioni rivolte al pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio indebito, come ad esempio un permesso in sanatoria.
Pubblico ufficiale e incaricato servizio pubblico: chi sono?
Come anticipato, la vittima “indiretta” di questo reato è la pubblica amministrazione, il cui corretto e imparziale funzionamento è messo a repentaglio dalla condotta violenta o minacciosa del colpevole.
Le minacce o le violenze, però, sono rivolte direttamente alle persone fisiche che rivestono un determinato ruolo all’interno della pubblica amministrazione. Costoro sono quindi le vittime “dirette” del reato.
Per la precisione, la minaccia o la violenza deve essere rivolta verso:
- un pubblico ufficiale, come ad esempio un poliziotto, un magistrato, un cancelliere, un ufficiale giudiziario, un notaio, un docente, un medico, un notaio, un parlamentare, un consigliere regionale, un controllore dell’autobus, ecc. In linea di massima, sono pubblici ufficiali tutti coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- un incaricato di un pubblico servizio, per tale dovendosi intendere colui che esercita una pubblica funzione, senza però i poteri autoritativi o certificativi tipici del pubblico ufficiale. Si pensi ad esempio all’infermiere o al farmacista.
Reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: com’è punito?
Il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è inferiore (reclusione fino a tre anni) se la violenza o la minaccia è commessa per costringere il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) a compiere un atto del proprio ufficio o servizio.
In pratica, la legge prevede una pena inferiore per chi usa violenza o minaccia contro un funzionario pubblico per fargli fare qualcosa che dovrebbe già compiere per legge.
È il caso, ad esempio, del cittadino che minaccia il funzionario comunale affinché gli rilasci il permesso di costruire, titolo che gli sarebbe comunque stato concesso.
Quando non c’è reato di violenza a pubblico ufficiale?
Non scatta il reato di cui stiamo parlando se la condotta violenta o minacciosa è tenuta nei confronti di una persona che si ignorava essere un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. In casi del genere, però, potrebbe integrarsi il diverso reato di minaccia o di violenza privata.
Per legge [2], non c’è reato se la reazione del cittadino è giustificata dall’abuso di potere del pubblico ufficiale. Ad esempio, se il poliziotto della stradale manifesta l’intenzione di voler ingiustamente multare il conducente, questi può ribellarsi senza incorrere in reato.
Infine, non c’è reato se si cerca di influire sull’attività di un pubblico ufficiale senza ricorrere a minaccia o violenza (fermo restando che altri tipi di condotte potrebbero integrare altri tipi di reato, come ad esempio la corruzione).
Violenza e resistenza a pubblico ufficiale: differenza
Simile al reato di violenza o minaccia è quello di resistenza a pubblico ufficiale [3].
A differenza che nel reato di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, in cui la condotta violenta o minacciosa è diretta ad influenzare un’attività futura del funzionario, la resistenza si concreta in una violenza o minaccia posta in essere mentre il funzionario compie l’atto del suo ufficio e mira ad opporsi al suo compimento.
Ad esempio, mentre il conducente che, fermato dalla polizia, minaccia gli agenti affinché non si azzardino a effettuare la perquisizione del veicolo commette reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lo stesso conducente che dovesse avventarsi contro i poliziotti mentre stanno cercando di effettuare la perquisizione commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
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