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Il reato di detenzione di materiale pedopornografico

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Files temporanei nella cache e immagini cancellate nel cestino: c’è reato di pornografia minorile?

La pornografia minorile è un grave reato, sanzionato con diversi anni di reclusione. Come vedremo, la legge punisce ogni condotta che possa mettere a rischio l’integrità dei minorenni, compresa quella consistente nel conservare immagini di minori coinvolti in atti sessuali. Con questo articolo parleremo proprio di questo: vedremo cioè quando si configura il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte, commette reato anche chi conserva immagini e video pedopornografici nel cestino del computer o nella cache di internet. Per i giudici, infatti, la rimozione di alcuni files è irrilevante se essi, pur collocati nella cartella destinata ai contenuti cancellati, sono facilmente recuperabili. Approfondiamo la questione e vediamo quando scatta il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Pedopornografia: cos’è?

Secondo la legge (art. 600-ter cod. pen.), per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minorenne coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali.

Insomma: rappresenta pedopornografia non solo il materiale che ritrae minori coinvolti in attività sessuali, ma anche ogni altra immagine che utilizzi minorenni per realizzare contenuti erotici in senso lato.

Pedopornografia: cosa dice la legge?

Quando parliamo di pedopornografia facciamo riferimento a una lunga serie di reati che la legge sanziona severamente. Ad esempio, la legge punisce tanto la produzione quanto il commercio e la cessione (gratuita) del materiale pedopornografico, così come tutti coloro che assistono (dal vivo) a spettacoli di questo tipo.

Insomma: la legge punisce ogni tipo di condotta che favorisca la pornografia minorile, compresa la detenzione di materiale pedopornografico. Analizziamo meglio questo argomento.

Detenzione materiale pedopornografico: quand’è reato?

Secondo la legge (art. 600-quater cod. pen.), al di là delle ipotesi di reato finora viste, chi consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro. La pena è aumentata se il materiale detenuto è di ingente quantità.

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico intende punire coloro che, svincolati del tutto dalla produzione, distribuzione e diffusione del contenuto illegale, si adoperano per ottenere detto materiale.

Classica ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico è quella di chi scarica da internet foto o video pedopornografici e conservi tali files sul proprio computer.

Consultazione e accesso a materiale pedopornografico

A seguito di una modifica approvata nel 2022, il reato di detenzione di materiale pedopornografico scatta anche quando solo si accede a siti contenenti tali immagini o video. Quindi non è più necessaria la semplice “detenzione” ma basta anche la sola “consultazione”.

Recita infatti il quarto comma dell’art. 600-quater cod. pen.: «Chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000».

Viene così introdotto il reato di accesso a materiale pedopornografico di cui abbiamo già parlato nell’approfondimento Guardare pedopornografia è reato. Non è punibile chi, per puro caso e senza volerlo, si trovi a guardare della pornografia minorile. Si prenda il caso del soggetto a cui capiti di guardare un video pedopornografico mentre naviga su un sito di pornografia che assicura la perfetta liceità dei contenuti (come PornHub, ad esempio): in un’ipotesi del genere non ci sarebbe alcun reato in quanto l’accesso al materiale pedopornografico non è stato volontario.

Files cancellati: è detenzione di materiale pornografico?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [1], le immagini e i video trovati sullo smartphone costituiscono il reato di detenzione di materiale pedopornografico anche se sono collocati nella cartella “eliminati di recente”, in quanto facilmente recuperabili.

Nella fattispecie, un uomo convinceva due ragazzini a farsi inviare selfie a sfondo sessuale; queste foto venivano rinvenute dalla polizia all’interno dello smartphone dell’imputato e, nello specifico, tra i files eliminati di recente.

Secondo la Cassazione, «benché la cancellazione delle foto da uno smartphone non preveda il loro inserimento in un cestino, tanto il sistema Android che quello degli smartphone Apple consentono procedure piuttosto elementari e di comune conoscenza per ripristinare le immagini eliminate non in modo permanente».

Nella vicenda in esame, le immagini, recuperate e sequestrate, si trovavano in una cartella del cellulare denominata “eliminati di recente” e, quindi, erano di facile ed immediato ripristino.

Secondo i giudici, dunque, scatta sempre reato di detenzione di materiale pedopornografico fintantoché i contenuti illeciti sono recuperabili all’interno del dispositivo elettronico. Solo la cancellazione definitiva, che rende irrecuperabili i files, consente di evitare l’accusa.

Questa sentenza si pone nel solco tracciato da precedente giurisprudenza: già in passato era stato detto che integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, scaricati da Internet, mediante lo spostamento del materiale nel “cestino” del pc, in quanto gli stessi restano comunque disponibili [2].

Altra sentenza [3] ha stabilito che costituisce il reato di detenzione di materiale pedopornografico la conservazione di files temporanei nella cache del computer. I files temporanei sono quelli automaticamente salvati dal browser nel momento in cui si naviga sul web.

In pratica, anche le immagini pedopornografiche che si trovano all’interno dei temporary internet files (files temporanei di internet) possono integrare il reato, se la detenzione di tali contenuti è consapevole, nel senso che il responsabile sa della presenza dei files ed è in grado di recuperarli.

Detenzione materiale pedopornografico: quando non è reato?

Non c’è reato di detenzione di materiale pedopornografico quando la foto del minore è stata scattata dal minorenne stesso e da lui volontariamente condivisa.

Secondo la giurisprudenza [4] non è integrato il reato di detenzione di materiale pornografico se il minorenne abbia autoprodotto il materiale ritraente se stesso e l’abbia liberamente trasmesso a un maggiorenne, non essendovi in questo caso il requisito dell’utilizzazione della minore.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo Detenzione di materiale pornografico: ultime sentenze.

Pedopornografia virtuale

Il reato scatta anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

La sentenza della Cassazione n. 22265/17 ha infatti chiarito che anche disegni e cartoni animati, se di alta qualità e in grado di sembrare veri, rientrano in questa categoria quando rappresentano minori in situazioni sessuali. Questo amplia significativamente il campo di applicazione della legge, includendo anche materiale che rappresenta soggetti non realmente esistenti ma che evoca situazioni realistiche.

Leggi Immagini pedopornografiche realizzate con l’IA: è reato?

Ignoranza dell’età della persona offesa

Quando il fatto è commesso in dano di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Pedopornografia commessa all’estero

Il reato in commento  si applica anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, o dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultimo caso, però, lo straniero è punibile quando si tratta di reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Cosa si rischia per detenzione materiale pedopornografico?

La pena prevista per il reato di cui all’art. 600-quater c.p. è la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a euro 1.549. Nel caso di pornografia virtuale, la pena è diminuita di un terzo.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

La pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

Confisca 

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

Pene accessorie

alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’art. 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.

Inoltre, quando il fatto è commesso in danno di minori, la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, comporta l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine o grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata al delitto in questione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 
Pubblicato : 31 Maggio 2024 05:38