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Il padre deve pagare l’alloggio del figlio universitario?

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(@raffaella-mari)
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Separazione e divorzio: quali spese per l’università spettano al padre? Chi deve versare il canone di locazione?

La questione del supporto finanziario ai figli in ambito universitario è un tema ricorrente nelle famiglie separate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 33939 del 5.12.2023, fa luce su un aspetto cruciale: il padre deve pagare l’alloggio del figlio universitario? Il contributo mensile che il genitore già versa all’ex comprende anche il canone di locazione per la residenza del fuori sede? Il caso in questione riguarda un padre che si era opposto al pagamento dell’affitto, sollevando un dibattito sulle responsabilità finanziarie in situazioni simili.

Spese straordinarie per i figli: cosa dice la legge?

La sentenza della Corte di Cassazione ha sottolineato che, in caso di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli come appunto sono da classificare quelle per il canone di affitto per lo studente fuorisede, non è sempre necessario un accordo preventivo tra i genitori. Questo vale soprattutto per le spese prevedibili e regolari, come quelle scolastiche o mediche, di cui non è possibile fare a meno. L’accordo preventivo diventa essenziale solo per spese di rilevante impatto economico, imprevedibili e di notevole importanza.

La vicenda

Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha evidenziato che la figlia, frequentando con profitto l’università, necessitava di un alloggio vicino all’istituto per motivi di praticità e gestione del tempo. Il padre, pur avendo le risorse economiche necessarie, si era opposto al pagamento del canone di locazione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le motivazioni del padre non fossero valide, poiché la sua obiezione si basava unicamente sull’assenza di necessità del trasferimento e sul desiderio di limitare il proprio contributo finanziario alle sole tasse universitarie.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, sottolineando l’importanza di considerare le esigenze dei figli e il tenore di vita familiare. È stato chiarito che le spese per l’affitto del figlio fuori sede, vista la sua frequenza obbligatoria in università, rientrano nelle spese necessarie e giustificabili, e pertanto il padre è tenuto a contribuire economicamente anche senza bisogno di un preventivo accordo con l’ex.

Spese ordinarie e straordinarie per i figli: un’elencazione esemplificativa

Interessante è la sentenza del tribunale di Pistoia n. 80/2022, secondo cui «l’assegno di mantenimento ordinario comprende le voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese vi sono le spese straordinarie, ossia quelle caratterizzate da occasionalità, sporadicità, imprevedibilità gravosità o voluttuarietà che si distinguono ulteriormente in spese che non richiedono il preventivo accordo (quali, ad esempio, quelle sanitarie di necessità ed urgenza, l’iscrizione scolastica, le tasse universitarie, i libri di testo, spese per l’attività sportiva, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai mezzi di locomozione) e quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori (ad esempio: spese per visite mediche; esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici; ripetizioni, gite scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, corsi di lingua, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all’estero; baby sitter dopo la separazione; acquisto cellulare; corso patente di guida; attività artistiche, culturali e ricreative; festeggiamenti dedicati ai figli).

Il Tribunale di Campobasso con sent. n. 109/2021 ha poi aggiunto che, tra le spese straordinarie per il mantenimento dei figli in caso di separazione dei coniugi rientrano anche le spese relative all’università ed all’eventuale canone di locazione dell’immobile e pertanto, integra il reato di «violazione degli obblighi di assistenza familiare» previsto dall’ art. 570 cod. pen. il mancato versamento da parte del genitore non affidatario del 50% di quanto dovuto a titolo delle predette spese relative alla vita da fuorisede del figlio universitario.

Considerazioni conclusive

Questa sentenza pone un importante precedente in materia di responsabilità finanziarie dei genitori separati nei confronti dei figli universitari. Evidenzia come l’interesse preminente del figlio debba essere il criterio guida nelle decisioni relative al sostegno economico, anche in assenza di un accordo preventivo tra i genitori.

 
Pubblicato : 6 Dicembre 2023 13:45