Il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione?
Cos’è e come funziona la prescrizione dei diritti? Dopo quanto tempo scatta l’estinzione? È possibile eccepire la prescrizione per la prima volta in appello?
Decorso un certo tempo, praticamente tutti i diritti si estinguono per prescrizione. Ciò significa che se il creditore non si attiva tempestivamente per chiedere il pagamento di quanto gli si deve, perderà ogni possibilità di avere ciò che gli spetta. È in questo preciso contesto che si inserisce la seguente domanda: il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione?
Mettiamo il caso che il debitore, convenuto in giudizio, dimentichi di eccepire la prescrizione, cioè di ricordare al magistrato che il credito dell’attore è prescritto perché risale a molto tempo prima. In un’ipotesi del genere, il giudice potrebbe ugualmente constatare la prescrizione, respingendo la domanda del creditore? Vediamo cosa dice la legge.
Cos’è la prescrizione?
La prescrizione è una causa di estinzione dei diritti legata al decorso del tempo. In pratica, se un certo diritto non viene esercitato per molto tempo, la legge presume che il titolare non ne abbia più interesse e, pertanto, lo “cancella”. Insomma: la prescrizione è legata all’inerzia del soggetto che avrebbe potuto far valere il diritto.
Si pensi al creditore che per più di un decennio non si preoccupi di chiedere al debitore il pagamento di quanto dovuto: dopo tutto questo tempo il credito non esiste più perché prescritto.
La prescrizione, peraltro, è una causa estintiva non solo dei diritti ma anche dei reati: tranne i delitti puniti con l’ergastolo, ogni crimine è soggetto a prescrizione dopo un certo lasso di tempo.
Quali diritti non si prescrivono?
I diritti indisponibili, cioè quelli che non possono essere ceduti, non sono soggetti a prescrizione: ne sono un esempio il diritto alla tutela del nome e dell’immagine, oppure il diritto agli alimenti.
Non si prescrive nemmeno il diritto di proprietà. Ad esempio, chi abbandona la propria casa e vi fa ritorno dopo trent’anni non avrà perso il proprio diritto, a meno che non sia maturata l’usucapione a favore di qualcun altro.
Dopo quanto tempo c’è la prescrizione?
Normalmente i diritti si prescrivono dopo dieci anni di inattività del proprio titolare [1]. La legge prevede tuttavia termini più brevi:
- la prescrizione è di cinque anni per il risarcimento dei danni da atto illecito altrui;
- per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni [2];
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (come ad esempio i canoni di locazione) si prescrive in cinque anni.
Come si interrompe la prescrizione?
La prescrizione può essere interrotta in qualsiasi momento inviando alla controparte un atto di messa in mora, cioè una diffida scritta con cui si chiede di esercitare il proprio diritto.
Classico esempio è la lettera mandata al debitore contenente l’intimazione a pagare. Con questo semplice atto, il decorso della prescrizione si interrompe e ricomincia daccapo.
Anche la notifica dell’invito alla mediazione o di un atto giudiziario (citazione, ricorso, ecc.) interrompe la prescrizione, la quale resta sospesa fino a che il procedimento non termina [3].
Il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta?
Se in un giudizio per l’adempimento di un diritto di credito risulta che il credito si è prescritto per decorso del termine, il giudice non può d’ufficio dichiarare l’estinzione del diritto per prescrizione: la prescrizione, infatti, non opera automaticamente [4].
L’eccezione di prescrizione costituisce infatti un’eccezione in senso proprio e, come tale, deve essere sollevata dalla parte alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale.
La Corte di Cassazione [5] ha ricordato che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia dimostrato l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
In pratica, chi vuole difendersi dalla pretesa altrui eccependo la prescrizione deve semplicemente sollevare la questione davanti al giudice, dimostrando come il titolare del diritto sia stato inerte: sarà poi il giudice a valutare se effettivamente l’eccezione è fondata, individuando anche il giusto termine prescrizionale (dieci, cinque oppure due anni).
La prescrizione può essere eccepita in appello?
Posto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione, è possibile che la parte possa sollevare la relativa eccezione solamente in appello, perché in primo grado se n’è dimenticata?
Purtroppo no: trattandosi di eccezione in senso stretto, la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e non può essere proposta per la prima volta in grado d’appello.
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