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Il giudice può revocare le prove già ammesse?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa sono i mezzi di prova? Quali sono i poteri del giudice in ordine all’ammissione e alla revoca delle prove richieste dalle parti?

Chi intende far valere un proprio diritto in giudizio deve fornire prova dello stesso, attraverso ogni mezzo consentito. Questo principio, stabilito per il diritto civile, vale in realtà anche per quello penale, nella misura in cui le parti (pubblico ministero e imputato) possono chiedere l’ammissione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi per sostenere la propria tesi durante il procedimento. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: il giudice può revocare le prove già ammesse? Vediamo cosa dice la legge.

Cosa sono le prove?

Sono “prove” (o mezzi di prova) gli strumenti attraverso cui la legge consente di dimostrare determinati fatti rilevanti ai fini della decisione del giudice.

Detto in altri termini, i mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali è possibile assolvere l’onere probatorio gravante sulle parti in un giudizio civile o di difendersi rispetto a determinate accuse nel giudizio penale.

Quali prove si possono portare in giudizio?

I mezzi di prova di cui ci si può avvalere in un giudizio sono stabiliti dalla legge; ne costituiscono un esempio la testimonianza, la confessione (nel processo civile), la perizia e i documenti.

La legge ammette altresì la legittimità delle cosiddette prove atipiche, cioè dei mezzi di prova non previsti in maniera espressa ma comunque ritenuti utilizzabili.

Ne sono un esempio i messaggi delle chat (anche i vocali), le videoriprese effettuate col cellulare, i verbali provenienti da altri processi, ecc.

Ordinanza ammissione prove: in cosa consiste?

Sia nel giudizio civile che in quello penale le parti che intendono avvalersi di determinate prove devono chiedere l’autorizzazione al giudice.

Infatti, il ricorso ai mezzi di prova, pur essendo fondamentale per dimostrare le proprie ragioni in un processo, è subordinato all’ammissione da parte del giudice, il quale provvede sulla richiesta con ordinanza.

Sul punto la legge è molto chiara. Per quanto riguarda il processo penale, il codice stabilisce che le prove sono ammesse a richiesta di parte.

Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti [1].

Sostanzialmente dello stesso tenore il codice di procedura civile, secondo cui con l’ordinanza che ammette la prova il giudice riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [2].

Insomma: l’ultima parola spetta sempre al giudice, il quale può decidere di non ammettere le prove che ritiene inutili ai fini della decisione.

Si tratta di un potere che la legge ha deciso di conferire al giudice per evitare che le parti processuali possano abusare del loro diritto, finendo così per ottenere come risultato quello di paralizzare il procedimento.

Classica ipotesi è quella dell’avvocato che, pur di far prescrivere il reato di cui è imputato il proprio assistito, presenti una lista di oltre cento testimoni.

Il giudice può revocare l’ordinanza di ammissione delle prove?

Il giudice non solo può escludere sin dall’inizio i mezzi di prova che ritiene superflui ma può perfino tornare sui propri passi e revocare le prove già ammesse. Tanto è consentito sia nel processo penale che in quello civile.

Con riferimento alla prima ipotesi, la legge [3] dice che il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue e perfino ammettere prove già escluse.

Insomma: al giudice penale non è precluso nulla, né di escludere prove inizialmente ammesse né di ammettere prove inizialmente escluse.

Questo potere va però esercitato con particolare attenzione. La Corte di Cassazione [4] ha infatti stabilito che l’ordinanza di revoca delle prove testimoniali va motivata, pena la nullità del provvedimento.

Se il giudice, durante l’istruttoria dibattimentale, si rende conto che l’imputato è innocente, può decidere di ritenere superflua l’escussione degli altri testi e di emettere subito sentenza di assoluzione.

Anche nel processo civile il giudice può avere ripensamenti e revocare le prove ammesse. Tanto si evince dalla disposizione di legge secondo cui tutte le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate [5].

In ambito civile la giurisprudenza [6] ha ammesso che l’ordinanza di ammissione dei mezzi di prova sia revocabile anche implicitamente, cioè senza un’ulteriore ordinanza espressa, come invece richiesto nel processo penale, con la conseguenza che il giudice che ritiene la causa matura per la decisione può trattenerla a sentenza senza revocare espressamente le prove precedentemente ammesse.

 
Pubblicato : 8 Ottobre 2023 15:00