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Il giudice può affidare un figlio al padre e uno alla madre?

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona l’affido condiviso della prole? È possibile accordarsi per un collocamento separato dei figli?

Quando i genitori si separano il giudice deve stabilire a chi affidare i figli minorenni o non economicamente indipendenti. Solitamente la scelta ricade sulla madre, soprattutto se la prole è ancora in tenera età. Ciò non significa, ovviamente, che il padre non debba avere più alcun rapporto con i bambini: al contrario, egli ha diritto a trascorrere del tempo con loro e a tenerli con sé presso la sua abitazione. Non a caso, oramai quasi tutti i giudici propendono per l’affido condiviso. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: il giudice può collocare un figlio presso il padre e uno presso la madre? Sul punto ha fatto chiarezza la giurisprudenza. Vediamo in che modo.

Separazione: a chi si affidano i figli?

In caso di separazione, i figli vanno affidati a entrambi i genitori, a meno che non vi siano gravissime ragioni che sconsiglino il ricorso all’affidamento condiviso.

Il giudice dovrà attenersi all’accordo eventualmente raggiunto dai genitori, sempreché lo stesso risponda alle esigenze di tutela e di protezione della prole.

In mancanza di intesa, il giudice potrà decidere tenendo conto del prioritario interesse dei minori a trascorrere il maggior tempo possibile con entrambi i genitori.

Come già ricordato, solamente in via residuale il giudice potrà optare per l’affido esclusivo: si tratta dei casi in cui uno dei genitori dimostri di essere totalmente incapace di occuparsi della prole (si pensi alla madre tossicodipendente oppure al padre ristretto in carcere).

Chi è il genitore collocatario?

L’affido condiviso non presuppone necessariamente che i figli trascorrano lo stesso tempo con l’uno e con l’altro genitore.

Una collocazione paritaria della prole, cioè equamente distribuita al 50% tra i genitori, è molto difficile da ottenere, in quanto presuppone che i figli trascorrano esattamente le stesse ore sia con il padre che con la madre.

Ecco perché la “formula” in assoluto più diffusa di affidamento condiviso è quella “con collocazione prevalente” presso uno dei genitori (solitamente, la madre).

La collocazione prevalente significa che i figli stabiliranno la residenza presso il genitore privilegiato, con il quale trascorreranno inevitabilmente più tempo, visto che continueranno a vivere insieme con lui.

L’altro genitore conserverà invece il diritto di visita e quello di tenere con sé, a casa sua, i figli, secondo il calendario stabilito di comune accordo oppure dal giudice.

Si può affidare un figlio al padre e uno alla madre?

Secondo la giurisprudenza [1], il giudice può decidere di “separare i figli”, affidandone uno al padre e uno alla madre.

Si tratta di una soluzione “salomonica” che, secondo questo orientamento, può essere adottata ogni volta che v’è il consenso di entrambi i genitori e corrisponde alla volontà dei figli.

Maria e Marco sono separati con due figli: il maggiore ha già 18 anni e vuole dormire a casa del padre, mentre la minore preferisce stare con la madre. Il giudice può collocare un figlio presso il padre e uno presso la madre.

Ovviamente, il collocamento separato dei figli presso i genitori non esclude il diritto di visita di questi ultimi nei confronti del figlio che risiede presso l’altro.

Per la giurisprudenza, qualora tra i genitori e i figli adolescenti si venga a determinare un incontestato regime di collocamento di fatto, tale per cui un figlio dimora prevalentemente presso il padre e l’altro presso la madre, è opportuno che il giudice adegui il regime di collocamento e di visita dei minori in modo coerente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti, demandando all’accordo di queste ultime la definizione del regime di frequentazione di ciascuno dei minori con il genitore non collocatario, salvo l’intervento, in caso di disaccordo, dei servizi sociali.

In sintesi, è possibile affidare un figlio al padre e uno alla madre solamente se:

  • la soluzione è condivisa, sia dai genitori che dai figli, tanto da essere già una realtà di fatto;
  • i figli non siano troppo piccoli. In tal caso, per il loro benessere psicofisico è opportuno il consueto collocamento prevalente presso uno dei genitori (solitamente, la madre);
  • la scelta non arrechi pregiudizio alla prole.
 
Pubblicato : 28 Ottobre 2023 15:45