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Il fatto non contestato non è necessariamente provato

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(@redazione)
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La mancata contestazione non implica che il giudice debba ritenere vero un fatto: gli è solo vietato di ritenere il fatto non sussistente perché non accertato.

L’onere di ciascuna parte di contestare i fatti dedotti dalla controparte non implica che, in mancanza di tale contestazione (o in caso di contestazione tardiva), il giudice debba ritenere automaticamente i medesimi fatti come provati: potrebbe avvenire invece che i fatti non contestati vengano comunque considerati come non sussistenti se ciò risulti da altri elementi di causa. In estrema sintesi: il fatto non contestato non è necessariamente provato.

Infatti, l’effetto del principio di non contestazione è solo quello di impedire al giudice di ritenere il fatto non contestato come non sussistente perché non provato (da chi aveva il relativo onere della prova). Questo però non vieta al giudice di ritenere comunque non esistente la circostanza non contestata, per via di altri elementi raccolti nel giudizio.

Lo ha chiarito la Cassazione in una importante ordinanza [1]: il fatto, benché non contestato, non è ancora un fatto accertato, bensì è un fatto che si assume per vero in forza della non contestazione, ma è comunque fatta salva la possibilità che le prove raccolte ed acquisite nel giudizio, ne smentiscano l’esistenza.

Detto in termini estremamente semplici, sbaglia a cantare vittoria chi, non avendo provato un fatto, crede che solo perché la controparte non lo abbia contestato, tale fatto debba essere considerato automaticamente certo e provato. Il giudice è libero di verificarne la sussistenza anche sulla base di altri elementi della causa.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte e oggetto della sentenza in commento renderà ancora più facile capire questo principio.

Una donna, alla morte di una sua parente intestataria di un conto corrente, sostenendo di essere sua erede, chiedeva la condanna della banca per aver consentito alla propria cognata, semplice delegataria dell’intestataria dello stesso conto, il prelievo di consistenti somme.

La donna che si era rivolta al tribunale dimenticava, però, di provare la propria qualità di erede. La banca, tuttavia, non contestava tale circostanza. Ciò nonostante, il tribunale rilevava dalle carte, nel corso del giudizio, che la signora, in realtà, non era erede ma semplice legataria e che, pertanto, non aveva interesse processuale ad agire. Così rigettava la domanda della donna. Tesi che è stata confermata anche dalla Cassazione.

 
Pubblicato : 12 Maggio 2023 17:01