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Il diritto dell’erede a disconoscere i debiti del defunto

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(@paolo-remer)
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Quali debiti non passano agli eredi; come opporsi alle richieste di pagamento dei creditori; quando gli eredi possono contestare l’esistenza o l’ammontare dei debiti del de cuius.

Immaginiamo una situazione abbastanza frequente nella pratica: un creditore si presenta ad un figlio che ha perso il padre, per riscuotere un credito non pagato dal genitore deceduto. C’è o no il diritto dell’erede a disconoscere i debiti del defunto?

Abbiamo esemplificato al massimo, ma in concreto le richieste dei creditori – non solo privati, ma anche pubblici, come il Fisco – possono arrivare in vari modi, dopo che essi hanno appreso della morte del loro debitore. Essi, dunque, per soddisfarsi si rivolgono agli eredi, il più delle volte non bussando materialmente alla loro porta e pretendendo di essere pagati, bensì attraverso lettere di diffida e messa in mora, intimazioni di pagamento o vere e proprie azioni esecutive.

Per risolvere queste complesse e delicate situazioni, bisogna, innanzitutto, vedere quali debiti si trasmettono agli eredi, e quali, invece, si estinguono con la sua morte. Da qui, si potrà capire cosa deve fare l’erede che subisce richieste di pagamento dai vari creditori del defunto. L’ultimo, ma non meno importante, profilo riguarda la ripartizione dei debiti tra gli eredi, per capire come si dividono e se uno deve pagare l’intera somma per tutti o se invece è tenuto solo entro i limiti della quota ereditaria ricevuta.

Quali sono i debiti ereditari?

L’eredità comprende l’intero patrimonio della persona defunta, quindi non soltanto la parte attiva, come i beni di proprietà ed i crediti da riscuotere, ma anche le passività, come le obbligazioni (tranne quelle personalissime, come le prestazioni professionali o artistiche) e, appunto, i debiti non ancora saldati.

Volendo fare degli esempi, si pensi alle imposte liquidate in base alla dichiarazione dei redditi o Iva ma non ancora versate prima del decesso, o alle bollette scadute e rimaste non pagate, alle rate di mutui e di finanziamenti in corso, alle quote condominiali.

Chi risponde dei debiti ereditari?

Tuttavia, i debiti (non tutti: tra poco vedremo precisamente quali) passano soltanto a coloro che accettano l’eredità (il che può avvenire in forma esplicita o anche tacita, cioè immettendosi nel possesso dei beni del defunto e disponendone come fossero propri), e non, invece, a coloro che la rifiutano.

Costituiscono atti di accettazione tacita dell’eredità tutte quelle condotte che solo il proprietario potrebbe compiere, come l’incasso dei canoni di locazione degli appartamenti affittati, il prelievo dei soldi depositati sui conti correnti bancari e postali, la vendita di autovetture o altri beni.

Esiste, poi, un’interessante terza via: quella dell’accettazione con beneficio d’inventario, che consente una limitazione di responsabilità per i debiti ereditari. In questo caso l’erede subordina l’accettazione all’esito dell’inventario analitico dei beni lasciati dal defunto, e in questo modo sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo entro il limite del valore dei beni che gli sono pervenuti, e non, dunque, con il proprio patrimonio personale, anche se l’ammontare dei debiti complessivi fosse superiore.

Quali debiti non passano agli eredi?

Gli eredi non sono tenuti al pagamento delle obbligazioni personali del defunto, che comprendono le sanzioni amministrative, penali e tributarie, le multe stradali, gli assegni di mantenimento, le obbligazioni derivante da giochi e scommesse. Per l’elenco analitico, leggi quali debiti non si trasferiscono agli eredi.

Di conseguenza, resta una grossa mole di debiti che passano agli eredi, in base al principio generale di trasmissibilità di tutti i rapporti patrimoniali del defunto rimasti pendenti al momento della sua morte: tra potrebbero esserci imposte e tasse, rate di mutuo, canoni di locazione, quote condominiali, spese per forniture elettriche o idriche, somme accertate in sentenza di condanna, debiti di lavoro nei confronti dei dipendenti. Vediamo come si ripartiscono questi oneri fra gli eredi.

Quanto devono pagare gli eredi per i debiti del defunto?

Ogni erede che ha accettato l’eredità risponde per legge [1] dei debiti ereditari in proporzione alla quota che ha ricevuto, cioè alla percentuale dell’eredità che gli spetta e che gli è stata assegnata. Anche le spese funerarie, se rimaste insolute, vengono addossate agli eredi in proporzione alle rispettive quote. Gli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario rispondono solo nei limiti di quanto ricevuto.

Tuttavia per le imposte sui redditi, in base al principio della solidarietà tributaria degli eredi per i debiti fiscali del defunto, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento del dovuto per l’intero importo ad un singolo erede, che poi si rivarrà sugli altri per farsi rimborsare le parti loro spettanti [2]. Per ulteriori informazioni leggi “Se uno solo degli eredi paga i debiti del defunto, che succede?“.

Invece i legatari, cioè coloro che per effetto delle disposizioni testamentarie hanno ricevuto beni specifici, e non una quota del patrimonio del defunto, non rispondono dei debiti ereditari.

Come contestare i debiti ereditari?

Gli eredi tenuti al pagamento dei debiti del defunto possono far valere tutte le eccezioni sostanziali e procedurali che il de cuius stesso avrebbe potuto sollevare mentre era in vita per contestare l’esistenza del debito, la sua attuale debenza o il suo ammontare: infatti la fonte dell’obbligazione si trasferisce nella sua interezza, e dunque anche nella pienezza di poteri per contestarla ed opporsi ad essa, ad esempio per l’eventuale nullità o illiceità, o per la presenza di vizi, come l’errore, la violenza e il dolo, che comportano l’annullabilità del contratto stipulato, o per l’avvenuta compensazione con altri crediti di cui il defunto era titolare, o se si riesce a dimostrare che il pagamento era già avvenuto, in tutto o in parte, a cura del defunto quando era ancora in vita.

La situazione più frequente nella pratica è quella del debito prescritto: gli eredi non sono tenuti a pagare i debiti che, dal momento dell’ultima richiesta di pagamento avanzata dal creditore, sono caduti in prescrizione. La prescrizione matura dopo 10 anni per tutti i debiti derivanti da contratti e per le imposte dovute allo Stato; si compie in termini più brevi, pari a 5 anni, per le obbligazioni da pagarsi periodicamente in termini non superiori all’anno, e per i tributi locali, richiesti da Comuni e Regioni (come l’Imu, la Tari e la tassa automobilistica, per la quale la prescrizione è ancora più breve e si compie in soli 3 anni).

 
Pubblicato : 24 Aprile 2023 08:15