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Il diritto all’equo compenso

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona la legge che garantisce ai professionisti una retribuzione adeguata al lavoro svolto per banche, assicurazioni e altre società?

Generalmente il professionista è libero di chiedere il compenso che ritiene più opportuno: spetterà poi al cliente decidere se accettarlo o meno. Tale libertà è però soltanto apparente, non solo perché le regole del mercato e della concorrenza fanno sì che i prezzi debbano sempre essere competitivi, ma anche perché molte volte il professionista è costretto di fatto ad accettare il compenso che gli viene proposto, anche se irrisorio. È in questo contesto che si inserisce il diritto all’equo compenso. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il diritto all’equo compenso?

L’equo compenso è una misura a sostegno delle libere professioni, cioè dei lavori autonomi che non vengono retribuiti da un datore e che, quindi, non sono stipendiati.

Nello specifico, l’equo compenso si traduce nell’obbligo di corrispondere ai professionisti un onorario non inferiore a un certo limite.

Non si tratta quindi di un sussidio economico elargito dallo Stato, bensì di una soglia imposta dalla legge al di sotto della quale non è possibile scendere per retribuire il professionista.

A chi si applica l’equo compenso?

Inizialmente pensato solamente per gli avvocati che lavorano per banche, assicurazioni e imprese, l’equo compenso può in realtà essere esteso anche a tutti gli altri professionisti, inclusi quelli non iscritti agli ordini.

L’obiettivo è sempre lo stesso: tutelare il lavoratore autonomo dall’abuso posto in essere dai cosiddetti “contraenti forti” come le banche e le assicurazioni che, approfittando della loro “superiorità economica”, impongono ai professionisti che collaborano con esse onorari irrisori.

Cosa dice la legge sull’equo compenso?

Al momento della redazione del presente articolo, in Italia non esiste ancora una legge che regoli il diritto all’equo compenso.

Il Parlamento è tuttavia vicino all’approvazione definitiva di una normativa che disciplini definitivamente il fenomeno, tutelando tutti i liberi professionisti (anche non iscritti a un ordine) che, per via della loro scarsa forza contrattuale, sono costretti ad accettare compensi bassissimi per incarichi provenienti per lo più da grandi società.

Il testo della proposta di legge in corso di approvazione [1] stabilisce che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, oltre che conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall’ordinamento giuridico.

In pratica, ciò significa che i parametri stabiliti dalla legge per i singoli professionisti (avvocati, ingegneri, ecc.) dovranno essere rispettati anche dai committenti qualificati come banche e assicurazioni.

L’ambito applicativo della legge sull’equo compenso riguarda i rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di:

  • imprese bancarie e assicurative,
  • imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori oppure che hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • pubblica amministrazione;
  • agenti della riscossione.

La legge sul diritto all’equo compenso si applica ad ogni tipo di accordo vincolante per il professionista le cui clausole siano predisposte unilateralmente. In questo senso, gli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese (come sopra individuate) si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

Il giudice, se accerta la non equità del compenso del professionista, annulla la clausola e applica, al suo posto, i parametri tariffari legali.

Infine, la legge sull’equo compenso introduce un importante e innovativo strumento di recupero del credito non pagato: oltra al classico decreto ingiuntivo, il professionista potrà ottenere un parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso richiesto, parere che costituisce titolo esecutivo direttamente azionabile.

 
Pubblicato : 10 Marzo 2023 20:30