Il dipendente pubblico ha diritto alla NASpI?
Sono una dipendente pubblica con contratto a tempo indeterminato (lavoro presso un ente pubblico non economico nazionale). Se mi dimettessi per giusta causa avrei diritto alla Naspi? E se risolvessimo di comune accordo il rapporto di lavoro avrei diritto alla Naspi? Dopo quanto tempo mi verrebbe erogato il Tfs in caso di dimissioni?
La legge vigente (cioè l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015) esclude dal diritto a percepire la cosiddetta NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che include nel concetto di pubblica amministrazione anche gli enti pubblici non economici nazionali).
E l’esclusione dalla possibilità di percepire la NASpI sussiste qualunque sia la causa di cessazione del rapporto di lavoro: questo vuol dire che un dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato non avrà diritto alla NASpI nemmeno nel caso di dimissioni per giusta causa o di recesso consensuale dal contratto (cioè di accordo, fra dipendente e datore, per la cessazione del rapporto).
Per quanto riguarda il TFS (cioè il trattamento di fine servizio) l’Inps, con propria circolare, ha chiarito che i tempi di erogazione, nel caso di dimissioni del lavoratore, sono di non meno di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se il Tfs ammonta:
- ad una somma inferiore ai 50.000 euro, l’erogazione del Tfs avverrà in un’unica soluzione a non meno di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni;
- ad una somma compresa tra i 50.000 ed i 100.000 euro, l’erogazione del Tfs avverrà in due rate la prima delle quali sarà erogata a non meno di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la seconda dopo almeno 12 mesi dall’erogazione della prima;
- ad una somma superiore ai 100.000 euro, l’erogazione del Tfs avverrà in tre rate, la prima delle quali sarà erogata a non meno di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, la seconda dopo almeno 12 mesi dall’erogazione della prima e, infine, la terza dopo non meno di ulteriori 12 mesi dall’erogazione della seconda.
Per un concreto sostegno al reddito, il dipendente pubblico che si sia dimesso per giusta causa, potrebbe contare, se ne sussisteranno i requisiti, solo sulle forme di tutela (assai ristrette per requisiti di accesso) che sono contenute nell’annunciato decreto legge del 1° maggio2023 (non ancora pubblicato) ed i cui contenuti saranno definitivi solo dopo l’eventuale conversione in legge da parte del Parlamento (denominate assegno di inclusione e strumento di formazione).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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