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Il datore può aprire l’armadietto del dipendente?

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(@redazione)
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Quali sono i diritti e i doveri del dipendente, il rispetto della privacy e dello Statuto dei lavoratori? Quali sono i limiti delle perquisizioni e delle ispezioni? »

Potrebbe succedere che un imprenditore nutra sospetti nei confronti di un proprio lavoratore. Potrebbe ritenere che questi abbia sottratto beni aziendali o fascicoli riservati e che li nasconda all’interno del proprio armadietto. O che, al di là del lucchetto, vi siano sostanze psicotrope o altri oggetti vietati dalla legge. In casi del genere quanto è tutelata la sua privacy negli spogliatoi? In altri termini il datore può aprire l’armadietto del dipendente?

La questione è stata affrontata tanto dalla Corte di Cassazione quanto dal Ministero del lavoro. Ecco, in proposito, cosa dice la legge e quali sono i diritti del lavoratore.

Accesso del datore ai beni aziendali: cosa dice la Cassazione?

La sentenza n. 5314/17, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione, ha deciso un’interessante questione. Un dipendente pubblico aveva nascosto numerose pratiche nell’armadio aziendale, evitando di trattarle. Durante una sua prolungata assenza, i superiori hanno aperto con la forza il lucchetto, trovando i documenti nascosti e ponendo tale prova a fondamento del licenziamento disciplinare.

La Cassazione ha ritenuto legittima la decisione dell’ente pubblico di risolvere il rapporto di lavoro. E ciò in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione che impone un comportamento integerrimo sia ai dirigenti – che devono controllare eventuali condotte illecite dei dipendenti – sia ai lavoratori.

Cosa dice il Ministero del lavoro sull’ispezione degli armadietti dei dipendenti?

Abbiamo appena trattato il caso del pubblico dipendente, ma che succede nel comparto privato?

L’articolo 6 dello Statuto stabilisce che le visite personali sui dipendenti sono vietate, a meno che non siano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. Tali visite devono sempre rispettare la dignità e la riservatezza del lavoratore e possono avvenire solo fuori dai luoghi di lavoro. Se un datore di lavoro sospetta che un dipendente stia sottraendo materie prime o prodotti, può effettuare un controllo, ma deve farlo in modo rispettoso e giustificato.

Inoltre le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali.

Tuttavia il Ministero del Lavoro, con parere n. 20542 dell’8 novembre 2016, ha stabilito che l’articolo 6 dello Statuto dei lavoratori, nel citare le “visite personali di controllo”, si riferisce solo a quelle sulla persona del dipendente. Resterebbero quindi esclude le perquisizioni di luoghi o cose che il datore di lavoro può effettuare liberamente per tutelare il patrimonio aziendale, senza bisogno di chiedere prima il permesso ai sindacati.

In altri termini, i limiti imposti dall’articolo 6 riguardano solo le ispezioni corporali, non quelle relative ai beni del lavoratore e tanto meno a quelli del datore, come appunto gli armadietti.

Il datore può aprire borse e zaini?

Per visite personali devono intendersi solo le visite sul corpo. Non sono peraltro ricompresi gli effetti personali o di immediata pertinenza della persona come borse, marsupi, zaini che possono essere aperti senza alcun limite, se c’è un fondato sospetto di furti o altri illeciti (Trib. di Nola, 33634/2019; C. App. di Potenza, 102/2015; Cass. 14197/2012; Cass. 1461/1988).

C’è tuttavia da dire che il datore di lavoro non ha poteri coercitivi: se c’è infatti l’opposizione del dipendente, il datore – non essendo un pubblico ufficiale – non potrebbe sottrarre le borse, i marsupi o gli zaini. Tuttavia, acquisita la prova della condotta non collaborativa del dipendente, il datore potrebbe procedere al suo licenziamento.

 
Pubblicato : 3 Ottobre 2023 06:46