Il ctu può essere chiamato a testimoniare?
Chi è e cosa fa il consulente tecnico d’ufficio? Che cos’è il reato di falsa perizia? Il consulente di parte può testimoniare?
La maggior parte delle cause che hanno ad oggetto una questione particolarmente tecnica sono decise da una ctu, cioè da una consulenza tecnica d’ufficio eseguita da un perito nominato direttamente dal giudice scegliendolo tra i nominativi presenti all’interno dell’albo del tribunale. Spesso gli esiti della consulenza non sono condivisi, nel senso che la parte che li ritiene a sé sfavorevoli cercherà in ogni modo di contestarne la correttezza e la credibilità. Per fare ciò, il ctu può essere chiamato a testimoniare?
Mettiamo il caso che una delle parti coinvolte nel processo chieda al giudice di sentire il ctu come testimone, affinché confermi così la bontà della propria attività e possa altresì riferire ciò che ha visto durante l’espletamento dell’incarico. Una tale richiesta sarebbe ammissibile? Il ctu può testimoniare? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.
Chi è il ctu?
Il ctu (o consulente tecnico d’ufficio) è un professionista munito di specifiche competenze, nominato dal giudice affinché lo aiuti a risolvere una controversia particolarmente tecnica in cui le mere conoscenze giuridiche del magistrato non possono essere sufficienti.
Il ctu è quindi un ausiliario del giudice, una sorta di assistente nominato specificamente per assolvere un determinato compito, ovvero per risolvere quesiti di natura tecnica.
Si pensi al medico legale che deve accertare le cause del decesso di un paziente oppure il suo grado di invalidità, al grafologo che deve verificare l’autenticità di una firma oppure all’agronomo che deve analizzare il grado di inquinamento di un terreno.
Come si fa una ctu?
La legge afferma che, quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica scelti tra le persone iscritte in albi speciali [1].
La nomina del ctu è quindi a discrezione del giudice: le parti non ne hanno diritto né possono supplire alla carenza di prove prodotte in giudizio mediante la richiesta di un consulente tecnico d’ufficio, il quale non è quindi un mezzo istruttorio (come lo sono, ad esempio, i documenti e le testimonianze).
Nominato il ctu, il giudice gli sottopone i quesiti a cui dovrà rispondere (ad esempio, accertare le cause del decesso della vittima, ecc.), fissando altresì un termine entro cui le operazioni dovranno ritenersi concluse.
Una volta terminato il proprio lavoro, il ctu trasmette la bozza dell’elaborato scritto alle parti, risponde alle loro eventuali osservazioni e, infine, deposita la consulenza in cancelleria, dove resta a disposizione del giudice.
Il giudice può disattendere la ctu?
Nella maggior parte dei casi il giudice ratifica le risultanze della ctu: in altre parole, si attiene a quello che l’ausiliario ha stabilito all’interno della propria consulenza.
Ciò non significa che il giudice non possa disattendere la ctu, scostandosi quindi dal parere fornito dal consulente. In tali casi, però, il giudice deve motivare la propria scelta di discostarsi dalla consulenza.
Il ctu può testimoniare?
Il ctu può essere chiamato a testimoniare? Secondo la giurisprudenza [2], la qualità di consulente tecnico d’ufficio è incompatibile con quella di testimone.
In effetti, tanto si evince non solo dalla funzione che il ctu svolge (quella di ausiliario del giudice, come detto), ma anche dalle altre norme che garantiscono l’attendibilità del consulente senza che ci sia bisogno di farlo deporre al banco dei testimoni.
La legge, infatti, così come punisce la falsa testimonianza sanziona anche la falsa perizia [3], cioè la consulenza infedele resa dal ctu.
Da tanto deriva che non occorre che il consulente si sottoponga anche all’ulteriore passaggio della testimonianza, atteso che già nel momento in cui accetta l’incarico conferitogli dal giudice il ctu si impegna a svolgere fedelmente il proprio lavoro, rendendo un giuramento del tutto simile a quello del teste.
A parte questo, il ctu non potrebbe testimoniare per via della particolare posizione che assume all’interno del procedimento: per quanto estraneo ai fatti, egli assume la qualifica di assistente e ausiliario del giudice, aiutandolo a risolvere un problema di natura tecnica particolarmente complesso: pertanto, non potrebbe poi sedere al banco dei testimoni.
In sintesi, il ctu non può essere chiamato a testimoniare.
Il ctp può essere chiamato a testimoniare?
Le cose sono diverse per il ctp: secondo la Cassazione, è valida la testimonianza del consulente tecnico di parte nel processo civile.
In pratica, può essere chiamato a testimoniare il tecnico di parte che, ad esempio, ha elaborato una propria perizia già depositata in atti.
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