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Il coniuge assegnatario della casa paga le spese condominiali?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Chi è tenuto a pagare il condominio in caso di assegnazione dell’abitazione familiare a uno dei coniugi dopo una separazione o un divorzio.

Una coppia si separa e il giudice assegna alla moglie, con la quale vivranno i figli minori dei due, la casa familiare che è di proprietà del marito.  Questa decisione sembra segnare un punto fermo, evitando alla donna il problema di  dovere cercare una nuova abitazione e soprattutto ai bambini il trauma di allontanarsi da un ambiente che conoscono. Tuttavia, emergono presto nuovi interrogativi. Tra questi, uno in particolare si fa strada: il coniuge assegnatario della casa paga le spese condominiali? Questa semplice ma significativa domanda apre la porta a un’analisi più approfondita delle responsabilità legali e finanziarie che accompagnano l’assegnazione della casa familiare dopo una separazione o un divorzio. In questo articolo, esploreremo le norme e le pronunce giurisprudenziali relative a tale argomento, cercando di fornire una guida chiara per chi si trova in tale situazione.

Assegnazione della casa familiare: come funziona?

L’art. 337 sexies cod. civ. regolamenta l’assegnazione della casa coniugale, stabilendo che il principale criterio per l’attribuzione del diritto di godimento dell’abitazione sia il benessere dei figli. Tale disposizione mira primariamente alla protezione dei minori, nonostante sia il genitore a ricevere l’assegnazione della casa.

L’obiettivo fondamentale è quello di salvaguardare i minori dall’ulteriore stress causato dall’abbandono dell’ambiente domestico in cui hanno vissuto fino al momento della separazione dei genitori. Si intende quindi preservare le loro abitudini quotidiane, fornendo loro stabilità e continuità.

Nella decisione relativa all’assegnazione della casa familiare, il giudice considera anche la situazione economica dei genitori e i diritti di proprietà sull’immobile, pur mantenendo come criterio prioritario l’interesse dei figli.

Il fattore determinante nella scelta del coniuge a cui assegnare la casa coniugale è quindi la custodia dei figli. La normativa non specifica nulla sull’assegnazione della casa in assenza di prole. Tuttavia, esistono casi, sebbene rari, in cui l’abitazione può essere assegnata a un coniuge senza figli e senza diritti di proprietà sull’immobile. Queste situazioni si verificano, per esempio, quando il coniuge soffre di gravi patologie o disabilità che rendono necessaria l’assegnazione.

Solitamente, la prassi giurisprudenziale inclina verso l’assegnazione della casa al genitore presso cui i figli risiedono prevalentemente. È importante ricordare che l’intento della norma non è favorire il coniuge economicamente più debole, ma proteggere l’interesse dei minori. Di conseguenza, il diritto all’assegnazione della casa coniugale decade quando essi non vivono più con il genitore assegnatario.

Assegnazione della casa familiare: come si dividono le spese condominiali?

L’orientamento dei giudici di legittimità è che, in caso di separazione o divorzio, per quanto concerne la divisione delle spese relative al condominio della residenza coniugale, è necessario fare una distinzione. Precisamente:

  • le spese legate all’uso effettivo dell’immobile, come il servizio di pulizia o il riscaldamento, sono a carico del coniuge a cui è stata assegnata la casa;
  • le spese per interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del coniuge che è l’unico proprietario dell’immobile.

Questa distinzione risponde a una perfetta logica, visto che le spese utili al godimento della casa da parte di chi vi abita devono ricadere su chi ne trae vantaggio; al contrario, quelle che servono alla conservazione dell’immobile o al suo miglioramento (ad esempio il rifacimento della facciata) vanno a beneficio del proprietario, che deve pertanto  farsene carico.

Spese condominiali: l’amministratore può richiederle al coniuge assegnatario?

Come abbiamo visto, il coniuge assegnatario della casa paga le spese condominiali legate all’uso dell’immobile. Questo significa forse che l’amministratore di condominio può richiedergli il pagamento? La risposta è negativa.

Infatti, il diritto di abitare casa familiare concesso al coniuge o al partner che vive con figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, in virtù di una decisione giudiziaria, è considerato un diritto personale di godimento particolare (come stabilito nelle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11096/2002, n. 13603/2204 e n. 20448/2014). Pertanto non è consentito all’amministratore di rivolgersi direttamente all’assegnatario dell’unità abitativa per il pagamento delle spese a suo carico.

Per quanto riguarda le interazioni tra il condominio, rappresentato dall’amministratore, e i proprietari dei singoli appartamenti, la situazione è differente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16613/2022, ha chiarito che per quanto concerne la riscossione e il versamento delle spese condominiali, la relazione è direttamente tra il condominio e il proprietario dell’unità immobiliare.

In seguito, sarà diritto del proprietario dell’immobile agire per ottenere un rimborso dall’ex coniuge assegnatario per le spese anticipate.

 
Pubblicato : 18 Gennaio 2024 17:30