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Il condomino può chiudere la finestra nel vano scale?

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(@mariano-acquaviva)
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È legale murare la finestra che affaccia sul cortile comune senza chiedere il permesso né all’amministratore né all’assemblea?

La legge consente ai singoli condòmini di apportare modifiche alle cose comuni, purché non siano talmente rilevanti da modificarne la destinazione d’uso oppure da impedire agli altri di potersene servire. Ad esempio, è senz’altro possibile installare, sulla parete esterna, la propria canna fumaria affinché giunga sul tetto; è pure possibile realizzare un’apertura nel muro condominiale per dare maggiore luce all’ambiente interno. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: il condomino può chiudere la finestra nel vano scale?

Si può aprire una finestra nel muro condominiale?

La giurisprudenza [1] non ha dubbi: si può aprire una finestra nel muro condominiale. Ad esempio, è possibile realizzare un’apertura che consenta l’affaccio sul cortile comune.

Ciò è possibile in quanto, per legge [2], ciascun condomino può servirsi delle cose comuni, anche per trarne un’utilità egoistica, purché rispetti il limite della destinazione d’uso del bene e consenta anche agli altri proprietari di potersi giovare della stessa.

Non è possibile trasformare un giardino in parcheggio, in quanto si tratterebbe di un’alterazione della destinazione d’uso della cosa.

L’apertura della finestra nel muro condominiale, nei limiti anzidetti, è consentita senza che sia necessario chiedere il permesso all’amministratore oppure all’assemblea.

Si può murare una finestra nel vano scale?

Vediamo ora l’ipotesi totalmente opposta, e cioè se è possibile chiudere una finestra già presente nel muro condominiale, ad esempio quella che affaccia verso il cortile e che serve a dare luce al vano scale.

Deve ritenersi che tale intervento non sia legittimo se non è autorizzato dall’assemblea. La chiusura di una finestra, infatti, comporta un’alterazione della normale destinazione d’uso della cosa comune, che è quella di far prendere luce e aria alle parti interne dell’edificio.

Pertanto, mentre l’apertura di una finestra può rappresentare una miglioria (per quanto non richiesta), la chiusura di una veduta comporta invece un peggioramento delle condizioni del condominio, che si vedrebbe privato della luce che filtra dall’esterno.

Si può quindi affermare che la chiusura completa di una finestra (ad esempio, la sua muratura) costituisca un’operazione illegittima del condomino, a meno che la stessa non sia stata resa assolutamente necessaria dal ricorrere di determinate circostanze.

Se un violento temporale minaccia di spezzare il tronco di un albero il quale, cadendo, sicuramente sfonderebbe la finestra, penetrando così nell’edificio e causando danni ingenti, il condomino potrebbe legittimamente far chiudere la finestra per scongiurare un pregiudizio maggiore.

Ad ogni modo, al di fuori di ipotesi eccezionali, la chiusura di una finestra condominiale da parte del singolo proprietario costituisce un illecito, sanzionabile con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di pagare il risarcimento.

Si può impedire l’apertura della finestra condominiale?

È illegittimo intervenire in modo tale da impedire che la finestra possa aprirsi, ad esempio installando delle grate oppure un diverso meccanismo che renda impossibile l’apertura dei battenti.

La decisione intervenire sugli infissi di una finestra condominiale, bloccandone l’apertura, non può essere presa da un singolo proprietario.

La finestra, infatti, assicura aria e luce al vano scala, che è parte comune. È evidente che un solo condomino non può autonomamente decidere di privare la parte comune di un’utilità a suo esclusivo vantaggio.

Ciò vale anche se la richiesta di chiusura della finestra è giustificata dalla necessità di scongiurare l’ingresso dei ladri.

Dei problemi di sicurezza della propria unità immobiliare, infatti, dovrà farsi carico il condomino interessato che, ove ritenga, potrà proteggere la sua unità immobiliare, per esempio, con inferriate da applicare alle proprie finestre o impianti di allarme a servizio della propria abitazione.

Previa comunicazione all’amministratore, il condomino interessato potrebbe applicare un’inferriata alla finestra comune (sempre nel rispetto del decoro architettonico e purché l’inferriata stessa non pregiudichi la funzionalità della finestra) e potrebbe anche chiedere all’assemblea di provvedere a detta installazione a spese di tutti.

Non si ritiene, tuttavia, che l’assemblea sia tenuta ad accogliere detta richiesta, non trattandosi di intervento necessario.

 
Pubblicato : 2 Novembre 2023 13:45