Il committente dei lavori può entrare nel cantiere?
Come si esercita il “diritto di cantiere” nei contratti di appalto di opere pubbliche e private; quali regole di sicurezza bisogna osservare durante l’accesso.
Quando si conclude un contratto di appalto per qualsiasi opera, pubblica o privata, dalla costruzione di una scuola alla ristrutturazione di una casa, una domanda pratica che sorge di frequente è: il committente dei lavori può entrare nel cantiere?
L’ingresso nell’area in cui si svolgono i lavori può servire per verificare lo stato di svolgimento delle opere, la qualità dei materiali, l’affidabilità del personale della ditta incaricata, e per molte altre esigenze, ben diverse dalla mera curiosità (che potrebbe essere soddisfatta semplicemente osservando i lavori dall’esterno, come spesso accade).
Tuttavia l’appaltatore potrebbe opporsi, per motivi di sicurezza, all’accesso indiscriminato nell’area di cantiere a persone estranee, compreso il committente ed i suoi eventuali delegati. Si pensi al caso di un condominio, in cui, senza filtri e controlli, l’amministratore, i consiglieri o qualsiasi membro della compagine condominiale potrebbero entrare a loro piacimento e in qualsiasi momento nella zona interessata dai lavori, ove si svolgono spostamenti di materiali e carichi che potrebbero essere pericolosi per i non addetti. Oppure a una villetta in ristrutturazione che potrebbe essere visitata dagli proprietari e dai potenziali acquirenti.
Diritto di cantiere: quando è consentito
Una norma del Codice civile, l’articolo 1662, stabilisce che: «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato».
Esiste, quindi, una facoltà legalmente attribuita al committente che gli consente di verificare in ogni momento le modalità di esecuzione delle opere e lo stato di avanzamento dei lavori appaltati: è quello che, volgarmente, viene chiamato “diritto di cantiere”.
Si tratta di una facoltà attribuita per un preciso scopo di vigilanza e sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori da parte di chi li ha commissionati e li paga: infatti la norma civilistica prosegue stabilendo che: «Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni».
Se tale termine trascorre senza che l’appaltatore si adegui, il contratto è risolto di diritto, fermo restando il diritto del committente al risarcimento del danno derivante dall’incompleta, infedele o tardiva esecuzione delle opere.
Diritto di cantiere: come si esercita
Tuttavia l’esercizio del diritto di cantiere deve conciliarsi con l’autonomia organizzativa, gestionale ed esecutiva dell’appaltatore, il quale, essendo un imprenditore, assume l’incarico predisponendo tutti i mezzi e gli strumenti necessari, facendosi carico dei rischi economici e tecnici connessi all’esecuzione delle opere, secondo lo schema contrattuale delineato dall’articolo 1655 del Codice civile.
Perciò il committente non può abusare del diritto di cantiere entrando a suo piacimento e senza motivo: deve, invece, informare preventivamente il direttore dei lavori, e ricevere di volta in volta il nulla osta per l’accesso, che potrebbe essere condizionato dallo stato del cantiere in quel momento e dalle esigenze di sicurezza.
Diritto di cantiere: le norme di sicurezza
In ogni caso, anche il committente autorizzato all’accesso nel cantiere dovrà rispettare – così come qualsiasi altro soggetto – le regole e le procedure stabilite nel Psc (piano di sicurezza e coordinamento): ad esempio, non potrà salire su impalcature e ponteggi se non munito dell’apposita attrezzatura antiinfortunistica, e non potrà avvicinarsi a materiali esplodenti o infiammabili con una sigaretta accesa.
La normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 626/1994) è ineludibile. Un buon Psc dovrebbe prevedere, sin dall’inizio, le possibilità di visite in cantiere da parte del committente e di suoi eventuali accompagnatori (ad esempio, tecnici ed esperti di sua fiducia) e disciplinarne le modalità di attuazione (percorsi, tempistica, possibilità o meno di contatto diretto con gli operai impegnati nelle lavorazioni, ecc.).
Il ruolo del direttore dei lavori
Va anche detto che è proprio il direttore dei lavori la figura tipica di riferimento che consente al committente, attraverso questo suo rappresentante qualificato e appositamente nominato, di controllare l’andamento del cantiere: negli appalti pubblici la designazione del direttore dei lavori è obbligatoria e avviene a cura della stazione appaltante, e possono essere previsti, in ausilio, anche degli ispettori di cantiere per le opere più complesse ed impegnative.
Negli appalti privati, invece, la nomina del direttore dei lavori non è obbligatoria, ma è consigliabile che il committente la preveda, individuando un professionista tecnico di sua fiducia che potrà svolgere la vigilanza e la sorveglianza necessaria sull’andamento del cantiere, riferendo al committente su eventuali inadempienze e anche impartendo, se del caso, quelle istruzioni che, se non rispettate dall’appaltatore, potrebbero comportare la legittima risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1662, comma 2, del Codice civile che abbiamo riportato sopra.
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