I condòmini possono partecipare alla mediazione?
I singoli proprietari possono prendere parte all’incontro di conciliazione insieme all’amministratore e all’avvocato? Possono partecipare alla discussione?
Tutte le controversie condominiali devono essere anticipate da un tentativo obbligatorio di mediazione. In pratica, ciò significa che prima di andare in giudizio occorre necessariamente avviare una procedura conciliativa che prende, appunto, il nome di mediazione. Si pensi al condomino che impugna la deliberazione con cui è stato approvato il regolamento oppure nominato un nuovo amministratore senza la maggioranza dei voti prescritta dalla legge: in un’ipotesi del genere, prima di citare in giudizio il condominio occorre invitarlo presso un mediatore. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: i condòmini possono partecipare alla mediazione?
In altre parole, si tratta di capire se i singoli proprietari possono prendere parte all’incontro di conciliazione, unitamente all’amministratore (che è il legale rappresentante della compagine) e l’avvocato di fiducia. In caso positivo, potrebbero partecipare alla discussione oppure dovrebbero limitarsi ad assistere? Approfondiamo la questione.
Mediazione condominiale: come funziona?
Come anticipato, la mediazione è obbligatoria in tutte le controversie condominiali, per tali dovendosi intendere quelle che sorgono in ragione della violazione di una delle norme stabilite dalla legge in tema di condominio.
Con riferimento alle ipotesi più frequenti, il tentativo di mediazione è obbligatorio nelle controversie condominiali riguardanti:
- le parti comuni e la destinazione d’uso delle stesse;
- l’impugnazione delle delibere assembleari;
- il regolamento di condominio;
- la nomina, revoca e responsabilità dell’amministratore;
- la riscossione degli oneri condominiali;
- le tabelle millesimali.
Cosa succede se non si fa la mediazione condominiale?
La causa intrapresa senza il tentativo obbligatorio di mediazione condominiale è improcedibile, nel senso che il giudice deve immediatamente archiviarla senza poter entrare nel merito della questione.
Va tuttavia precisato che, nell’ipotesi in cui la mediazione non sia stata esperita, il giudice può rinviare l’udienza affinché la parte che agisce (cioè, l’attore) si metta in regola entro un termine preciso.
Chi partecipa alla mediazione condominiale?
L’amministratore partecipa alla mediazione come legale rappresentante del condominio.
A seguito della riforma Cartabia, non occorre che sia autorizzato dall’assemblea: l’amministratore può presentarsi in sede di mediazione senza aver ottenuto il previo consenso dei condòmini, il quale è invece richiesto nel caso di successiva approvazione della proposta conciliativa.
Oltre all’amministratore, deve necessariamente prendere parte anche l’avvocato difensore: non è infatti possibile presenziare in mediazione senza il legale di fiducia.
Mediazione: i condòmini possono partecipare?
I condòmini possono partecipare personalmente alla mediazione: essi, infatti, costituiscono la “parte in causa” e, come tali, hanno sempre il diritto di presenziare alle vicende, giudiziarie e stragiudiziali, che interessano il condominio.
La lore presenza, tuttavia, non è sempre consigliabile, in quanto potrebbe creare confusione in sede di mediazione, rendendo così ancor più difficoltoso il raggiungimento di una soluzione pacifica della controversia.
Si immagini la mediazione a cui partecipano, oltre all’amministratore e agli avvocati, tutti i proprietari di un grande edificio condominiale.
Per non parlare, poi, dei casi in cui il condomino che partecipa alla mediazione sia portatore di un interesse contrario a quello del condominio stesso.
È il caso del condomino che ha espresso voto sfavorevole alla deliberazione che, in sede di mediazione, è stata impugnata per una presunta illegittimità.
Insomma: i condòmini possono partecipare alla mediazione, ma la convenienza di tale scelta è rimessa alla strategia difensiva suggerita dall’avvocato.
Mediazione: i condòmini possono partecipare alla discussione?
La presenza fisica dei condòmini all’incontro di mediazione non giustifica la loro partecipazione attiva alla discussione.
Infatti, a meno che il mediatore acconsenta, i condòmini che partecipano alla mediazione non possono prendere parte alla discussione in quanto essi sono già rappresentati dal loro amministratore e dall’avvocato.
Quindi, anche se presenziassero all’incontro, i condòmini non potrebbero intervenire prendendo la parola se non autorizzati dal mediatore.
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