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Ha valore una diffida senza firma?

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(@angelo-greco)
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Analisi della sentenza della Cassazione sull’inefficacia della lettera di messa in mora senza firma da parte del mittente: che effetti ha sulla prescrizione?

La firma è un elemento essenziale di ogni documento poiché serve ad attribuire il relativo contenuto a colui che lo ha redatto e dunque a risalire alla sua identità. Si può quindi ritenere che un atto privo di firma non sia valido. Ma l’avvento della tecnologia ci ha anche abituato a comunicazioni informali dove la firma è solo un insieme di caratteri digitati sulla tastiera del computer o una duplicazione fatta allo scanner. Ecco perché ci si chiede se ha valore una diffida senza firma. Potrebbe, ad esempio, una lettera di messa in mora produrre effetti se non è sottoscritta dal creditore?

La questione è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2335/2024 con cui i giudici hanno fornito chiarimenti importanti su questo tema, stabilendo che le lettere di messa in mora prive di firma non interrompono il decorso della prescrizione del credito. Ma procediamo con ordine.

Lettera senza firma: ha valore?

Scopo della firma è risalire all’identità dell’autore del documento. Solo costui quindi potrebbe contestarne l’autenticità e nessun altro.

D’altro canto la giurisprudenza ritiene che le email semplici, anche senza firma digitale, possono avere valore di prova se vi è dimostrazione di ricevimento da parte del destinatario (cosa che può avvenire ad esempio con una risposta).

Con la sentenza n. 12106/2017 la Cassazione ha detto che la lettera di licenziamento priva di firma è ugualmente valida se il datore di lavoro la produce nel corso del giudizio azionato dal dipendente.

Ed ancora è sempre la Suprema Corte a dire che, in tema di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale (Cass, sent. n. 2212/2024).

Infine, con un orientamento ormai stabile, la giurisprudenza ritiene validi i contratti con la banca anche se c’è soltanto la firma del cliente e non quella del funzionario, nonostante la legge richieda la forma scritta per tutti i contratti bancari. Il semplice fatto che l’istituto di credito abbia dato attuazione all’accordo (ad esempio erogando il prestito) è elemento più che sufficiente per dimostrare la sua volontà di accettarne il contenuto.

Da quanto abbiamo appena visto sembrerebbe quasi che ormai ci si stia avviando a un’epoca in cui la firma non è più essenziale come lo era un tempo, potendo ben essere sostituita da ulteriori elementi. Ma non è così quando si tratta di lettere di diffida. Vediamo perché.

La lettera di diffida e di messa in mora deve essere firmata?

La Corte di Cassazione, nella sentenza menzionata, ha evidenziato che la sottoscrizione è un elemento essenziale per la validità giuridica di una lettera di messa in mora. Senza la firma del mittente, il documento non ha l’effetto di interrompere la prescrizione del credito. Il che significa che il suo principale scopo viene meno.

La vicenda

La questione è sorta quando una società ha richiesto al tribunale di essere ammessa al passivo fallimentare di una Sas, in virtù di un credito derivante da un lodo arbitrale. Il fallimento ha contestato, dichiarando la prescrizione del credito. Il tribunale ha inizialmente accolto l’istanza della società, ma la Corte d’Appello ha successivamente ribaltato la decisione, stabilendo la prescrizione del credito.

La Corte d’Appello e la Cassazione hanno ritenuto che le lettere di messa in mora inviate fossero inefficaci nel produrre l’effetto di interruzione della prescrizione del credito, poiché prive della sottoscrizione del mittente. Questo dettaglio ha impedito che le lettere fossero considerate come scritture private produttive di effetti giuridici.

Secondo la Cassazione, un atto di costituzione in mora è inquadrabile come un atto giuridico unilaterale recettizio, con contenuto dichiarativo, e richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità. La sottoscrizione fa quindi parte del contenuto essenziale (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta): la sua mancanza rende l’atto incapace di produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione.

È possibile integrare successivamente un atto privo di sottoscrizione?

La Suprema Corte ha affermato che non è possibile integrare ex post un atto privo di sottoscrizione con efficacia retroattiva, anche se ci sono stati tentativi successivi di formalizzare l’atto con i requisiti di forma richiesti.

 
Pubblicato : 25 Gennaio 2024 09:15