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Guida in stato d’ebbrezza: quale strategia difensiva?

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(@mariano-acquaviva)
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Mi hanno ritirato la patente per violazione dell’art.186, comma 2, lett. b), Cds. Io guidavo una macchina intestata a mio padre defunto, il cui decesso è avvenuto qualche anno fa, ma non l’ho dichiarato né agli agenti né all’assicurazione. Il Prefetto mi ha notificato, in via cautelare, la sospensione della patente per 3 mesi con visita c/o Commissione Patenti. Come posso tutelarmi?

La persona condannata per il reato di guida in stato d’ebbrezza può sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

In alternativa, è possibile chiedere il patteggiamento per guida in stato d’ebbrezza. Il vantaggio è quello di ottenere una pena molto mite, ridotta di un terzo, e di definire velocemente il procedimento, anche se lo stesso è ancora nella fase delle indagini preliminari.

A differenza del lavoro di pubblica utilità, però, il patteggiamento lascia invariate le sanzioni accessorie e, quindi, anche la sospensione della patente.

È poi possibile chiedere la messa alla prova ed essere affidato ai servizi sociali. Oltre allo svolgimento di lavori in favore della collettività, la messa alla prova comporta, altresì, la prestazione di condotte riparatorie e, ove possibile, il risarcimento del danno, volti all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato, ma non le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.

Contro il provvedimento con cui il prefetto sospende in via provvisoria la patente è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro il termine di 30 giorni.

Va infine sottolineato come sia illegale guidare il veicolo di una persona deceduta. Il rischio non è solo quello di dover pagare una sanzione economica ma anche di incorrere in un reato, in quanto l’assicuratore avrebbe dovuto essere informato del decesso dell’originario titolare.

Ciò significa che chi continua a beneficiare dell’assicurazione intestata a un’altra persona potrebbe essere denunciato per truffa o per frode assicurativa.

In caso di sinistro, inoltre, l’assicurazione non è tenuta a pagare l’indennizzo, in quanto i dati dell’assicurato appartengono a persona deceduta.

 
Pubblicato : 10 Giugno 2023 06:00