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Giusta causa recesso contratto di agenzia: ultime sentenze

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Scioglimento del contratto; termine di preavviso; gravità dell’inadempimento.

Nel rapporto di agenzia, in quali casi il preponente può recedere per giusta causa? Quando ricorrono le dimissioni per giusta causa del lavoratore? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Recesso per giusta causa

Il recesso per giusta causa disciplinato espressamente dall’art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia. Tuttavia nel caso precipuo del rapporto di agenzia deve tenersi conto della diversità della posizione dell’agente rispetto a quella del lavoratore subordinato e pertanto il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto anche di una serie di elementi quali le complessive dimensioni economiche del contratto, l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, il rapporto di fiducia, la maggiore autonomia di gestione dell’attività da parte dell’agente.

Tribunale Novara sez. lav., 12/05/2022, n.110

Recesso per giusta causa si applica anche al contratto d’agenzia

Il recesso per giusta causa disciplinato espressamente dall’art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia. Tuttavia nel caso precipuo del rapporto di agenzia deve tenersi conto della diversità della posizione dell’agente rispetto a quella del lavoratore subordinato e pertanto il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto anche di una serie di elementi quali le complessive dimensioni economiche del contratto, l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, il rapporto di fiducia, la maggiore autonomia di gestione dell’attività da parte dell’agente.

Tribunale Novara sez. lav., 12/05/2022, n.110

Revoca dell’incarico accessorio effettuata dal preponente

Nel caso di specie, una volta qualificata come revoca dell’incarico accessorio la condotta della preponente e una volta rilevato che tale revoca, sia pure previa comunicazione scritta, era stata espressamente prevista in contratto, mostra di collegare all’esercizio di tale facoltà la esistenza di una giusta causa di recesso; non si comprende, sul piano logico prima che giuridico, la ragione per la quale l’esercizio della legittima facoltà di revoca, configuri una condotta addebitabile alla società e neppure è chiaro perché la difficoltà per l’agente a raggiungere i risultati precedenti in conseguenza del venir meno dei compiti accessori, ipotesi questa espressamente prefigurata dalle parti al momento della conclusione del contratto e della previsione della clausola che riconosceva alla società la possibilità di revoca dell’ incarico accessorio, rendeva giustificato il recesso dal rapporto di agenzia.

Cassazione civile sez. lav., 11/04/2022, n.11668

Recesso per giusta causa si applica anche al contratto d’agenzia

Il recesso per giusta causa disciplinato dall’art. 2119 c.c. espressamente in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia; tuttavia in tale caso, per valutare la gravità della condotta, si deve avere riguardo al carattere maggiormente fiduciario – in termini di maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – del contratto di agenzia rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Tribunale Parma sez. lav., 01/03/2022, n.7

Recesso per giusta causa nel contratto di agenzia

In tema di contratto di agenzia, la parte che recede per giusta causa dal contratto ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e, dunque, anche la sussistenza in concreto della giusta causa, ossia di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, ai sensi dell’art. 2119, comma 1, c.c..

Corte appello Milano sez. lav., 07/02/2022, n.1622

Scioglimento del contratto di agenzia

Per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia imputabile al preponente o all’agente, può essere utilizzato per analogia il concetto di ‘giusta causa’ di cui all’art. 2119 c.c., con la precisazione che ai fini della valutazione della gravità della condotta che giustifica il recesso si deve considerare che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività svolta dall’agente, con la conseguenza che, per la legittimità della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia, è sufficiente anche un fatto di minore rilevanza rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato.

Tribunale Milano sez. XI, 31/01/2022, n.820

Giusta causa di recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato

L’art. 2119 c.c., che prevede il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato, è applicabile, per analogia, anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di collaborazione, con obbligo reciproco di lealtà tra le parti, previsto dagli artt. 1746 e 1749 c.c.) sicché, in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento dell’altro contraente di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto), è consentito alla parte adempiente di intimare all’altra il recesso per giusta causa, con effetto immediato, ed il termine di preavviso di cui all’art. 1750 c.c. non è dovuto al contraente.

Tribunale Milano sez. XI, 16/12/2021, n.10499

Giusta causa di recesso e poteri valutativi del giudice

Nel caso di recesso operato nell’ambito di un contratto di agenzia il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa, tenendo conto delle dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale. A tal proposito rileverà solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto.

Tribunale Milano sez. XI, 06/08/2021, n.6915

Sussistenza giusta causa di recesso

Nel contratto di agenzia, il recesso dell’agente va disciplinato tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello ‘ordinario’ di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudice deve valutare le complessive dimensioni economiche del contratto, nonché l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, al fine di verificare la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte dell’agente, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto.

Tribunale Modena sez. lav., 23/07/2021, n.303

Recesso contratto di agenzia e obbligo di preavviso

Nel contratto di agenzia, a meno che non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata al preavviso nel termine stabilito dall’art. 1750 c.c., in mancanza del quale resta tenuta al risarcimento del danno derivante da tale omissione.

Tuttavia va escluso che debbano essere risarciti altri danni, poiché la risoluzione del rapporto è espressione di un diritto potestativo delle parti (salva l’ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d’insussistenza dell’inadempimento posto a base del recesso, ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento).

Tribunale Alessandria sez. lav., 14/07/2021, n.199

Principio dell’immediatezza

Nel recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, senza preavviso, il principio della immediatezza deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito.

Corte appello Milano sez. lav., 04/06/2021, n.691

Violazione principi di lealtà e buona fede

Il tentativo da parte dell’agente di sottrarre alcuni collaboratori della società preponente, al fine di intraprendere con essi una attività imprenditoriale in concorrenza con quest’ultima, rappresenta una violazione della lealtà e buona fede che deve caratterizzare l’esecuzione dell’incarico.

Di conseguenza, è legittimo il recesso per giusta causa del contratto di agenzia. Ad affermarlo è la Cassazione che legittima la sanzione del recesso dal rapporto di lavoro per il tentativo di storno dei collaboratori, indice di slealtà e non correttezza dell’agente nei confronti del preponente.

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, n.6915

Obbligo di non concorrenza nel contratto di agenzia

Non spettano all’ex-agente le indennità né di clientela e meritocratica né di preavviso laddove lo scioglimento del contratto di agenzia derivi da esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso per giusta causa, essendo compresa tra le ipotesi di giusta causa la violazione da parte dell’agente dei propri obblighi contrattuali, quale è l’obbligazione di non trattare affari per conto proprio in concorrenza con il preponente ex art. 1743 cod. civ.

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, n.16934

Giusta causa di recesso: in cosa consiste?

In tema di contratto di agenzia, i risultati insoddisfacenti della collaborazione commerciale registrati negli ultimi mesi non possono in alcun modo essere valutati come giusta causa di recesso, e cioè come causa di cessazione del rapporto imputabile all’altra parte, se si considera che la giusta causa di recesso deve consistere, obiettivamente, in un inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto.

Tribunale Trani, 01/06/2020, n.859

La gravità dell’inadempimento dell’agente

In tema di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, per il quale si applicano analogicamente i parametri previsti dall’art. 2119 c.c. del rapporto di lavoro subordinato, la gravità dell’inadempimento dell’agente deve essere parametrata alla durata del rapporto e tale da non consentire la prosecuzione provvisoria dello stesso.

(Nel caso di specie, l’inadempimento dell’agente di commercio con esclusiva  durato sei mesi rispetto al contratto in essere da quattro anni, perché per sei mesi aveva venduto anche prodotti concorrenti con quelli dell’agente, non può essere considerato motivo di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia).

Tribunale Lucca, 03/04/2020, n.318

Durata del contratto di agenzia e recesso

Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 cod. civ., mentre resta tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione.

Tuttavia, come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l’ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d’insussistenza dell’inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento.

Nel caso in esame va quindi rilevato che il contratto di agenzia era sottoposto al regime di libera recedibilità delle parti, per cui, al recesso della mandante consegue esclusivamente il diritto dell’agente di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, dal momento che il recesso avrebbe potuto essere liberamente e legittimamente esercitato con il solo rispetto del preavviso contrattuale.

Tribunale Vicenza sez. lav., 03/02/2020, n.386

Valutazione della gravità della condotta

L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell’agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29290

Contratto di agenzia: dimissioni per giusta causa 

Se nel rapporto di lavoro l’inadempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell’agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo.

Tribunale Lecce sez. lav., 28/04/2019, n.953

Giusta causa di recesso: quando?

Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.

Tribunale Milano sez. lav., 23/01/2019, n.3247

Legittimità del recesso per giusta causa nel contratto di agenzia

L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

Tribunale Catania sez. lav., 16/01/2019, n.141

Inadempimento dell’agente dimissionario

L’inadempimento dell’agente dimissionario, verificatosi nel periodo di preavviso lavorato, non comporta l’insorgenza del diritto alla restituzione della relativa indennità in favore del preponente non inadempiente, che può recedere per giusta causa dal rapporto ancora in atto in quel periodo, e formulare la domanda di risarcimento del danno, assolvendo al relativo onere di allegazione e prova.

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20821

Recesso per giusta causa: è applicabile al contratto di agenzia?

L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tenere conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata.

Tribunale La Spezia sez. lav., 04/04/2018, n.104

Mancata progressione professionale e recesso senza preavviso dell’agente

In merito al recesso senza preavviso dell’agente per l’asserita violazione degli accordi economici contrattuali, le rassicurazioni ricevute dal preponente possono aver creato una aspettativa di mero fatto la cui lesione non può assurgere al rango di giusta causa di recesso né integrare alcun inadempimento imputabile al preponente che, in ogni caso, dopo solo due anni dall’inizio del rapporto ha concesso al promotore un aumento del livello provvigionale in Master, unitamente al conferimento del superiore incarico accessorio di Directional Manager, e successivamente, alla scadenza del patto di stabilità quinquennale, gli ha confermato per iscritto che dal primo giugno successivo avrebbe conseguito l’agognato livello Excellence.

Corte appello Genova sez. lav., 20/03/2018, n.48

Quando si configura la giusta causa di recesso?

Nel rapporto di agenzia il disposto di cui all’art. 2119 c.c. deve essere applicato in vista della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza delle parti nell’economia complessiva dello stesso; ne consegue che il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenuto conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, rilevando principalmente, a tal ultimo proposito, la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non costituire la prosecuzione, pur provvisoria, del rapporto.

(Nella caso di specie, il Tribunale ha escluso la configurabilità di una giusta causa di recesso avendo il ricorrente indicato solo con una missiva, indirizzata peraltro all’agente precedentemente in carica rispetto ai convenuti, l’ingiustificata diminuzione delle provvigioni quale ragione per la sussistenza di una giusta causa di recesso, senza allegare e dimostrare nella missiva di dimissione, né con il ricorso introduttivo del giudizio, l’effettiva riduzione delle provvigioni integrante tale giusta causa).

Tribunale Rovigo sez. lav., 06/03/2018, n.87

Contratto di agenzia: diritto dell’agente all’indennità

In forza dell’art. 1749 c.c., il preponente é tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. È richiesto in particolare, un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo.

Tribunale Marsala, 05/03/2018, n.204

Rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato

Il recesso senza preavviso per giusta causa effettuato dalla società dal contratto stipulato con un agente, avvenuto a mezzo di difensore non munito di procura e non ratificato, è efficace in quanto il rapporto di agenzia non è assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato per cui il recesso non soggiace alle forme di cui all’art. 2 l. 604/1966 e può attuarsi con libertà di forma, del resto il difensore è lo stesso al quale è stata conferita procura per agire in sede cautelare.

Tribunale Ferrara, 16/10/2017

Violazione del patto di non concorrenza

Deve ritenersi pienamente provato il grave inadempimento nel quale è incorso l’agente che ha violato il patto di non concorrenza promuovendo prodotti riconducibili ad aziende diverse dalla proponente in alternativa ad analoghi prodotti di quest’ultima.

Trattasi di comportamento connotato da una gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, che legittima, quindi, il recesso per giusta causa intimatogli dalla società preponente, odierna appellante. In conseguenza del recesso per giusta causa il medesimo non ha diritto a percepire l’indennità di preavviso e quella suppletiva riconosciutegli dal Tribunale.

Corte appello Ancona sez. lav., 07/08/2017, n.334

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Pubblicato : 16 Novembre 2022 05:00