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Ghiaia, pietrame e sabbia sulla strada: responsabile è chi fa i lavori

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(@mariano-acquaviva)
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Comune, committente e ditta appaltatrice: chi risarcisce i danni per i sinistri causati da materiale di risulta sulla strada?

Il proprietario o il gestore della strada deve occuparsi della manutenzione affinché il suo cattivo stato non provochi sinistri. Ad esempio, se un’automobile fa un incidente per colpa di una profonda buca al centro della strada, l’ente che si sarebbe dovuta occupare di essa (ad esempio, il Comune) dovrà risarcire i danni. Ma cosa succede se i detriti presenti sull’asfalto provengono dai lavori eseguiti su un immobile di proprietà privata? Chi è responsabile di ghiaia, pietrame e sabbia sulla strada?

Mettiamo il caso che un’impresa stia effettuando alcuni lavori straordinari su un immobile che affaccia proprio sulla pubblica via. Durante l’esecuzione, materiale proveniente dalla realizzazione delle opere si versa sulla strada, causando un sinistro oppure l’infortunio di un pedone che stava passando di lì. In casi del genere, chi è tenuto a risarcire i danni? L’ente che si occupa della strada, la ditta che esegue i lavori oppure il committente, cioè il proprietario dell’immobile?

Il danno provocato da cose in custodia

Secondo la legge, ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, pur non essendo il proprietario [1].

Ad esempio, chi prende in prestito l’auto di un amico deve risarcire i danni causati dal veicolo che, parcheggiato in salita senza freno a mano, si schianta contro un edificio oppure un’altra vettura.

La regola della responsabilità per le cose in custodia vale anche per chi è proprietario o gestore di un tratto stradale. Si pensi ai Comuni e alle Province citate in giudizio per i sinistri causati dal cattivo stato di manutenzione delle loro vie; stessa cosa dicasi per le società private a cui esse sono affidate, tipo Autostrade per l’Italia s.p.a.

Tutti questi soggetti rispondono per i danni che le strade a loro consegnate causano a coloro che circolano su di esse, sia a piedi che avvalendosi di veicoli. Ciò significa che il pedone che cade in una buca non segnalata potrà chiedere i danni a chi aveva l’obbligo di manutenzione della via.

Cos’è il caso fortuito?

Il custode può andare esente da responsabilità solo se dimostra il caso fortuito, cioè che il danno è riconducibile a un evento improvviso, imprevedibile e inevitabile.

Si pensi agli alberi che si sono abbattuti sulla strada a causa di una violenta tromba d’aria, oppure al fulmine che, abbattutosi sul manto stradale, ha causato una buca che il gestore non ha fatto in tempo a riparare. In ipotesi del genere, il custode non sarebbe tenuto a risarcire i danni.

Ghiaia, pietrame e sabbia: è responsabile il Comune?

Veniamo ora al caso che maggiormente ci interessa. Se in strada ci sono ghiaia, pietrame e sabbia, cioè materiale di risulta dei lavori che una ditta sta realizzando (o che ha appena finito di eseguire) su un immobile di proprietà privata, chi risarcisce i danni eventualmente occorsi a pedoni e automobilisti?

In base a quanto detto sinora si potrebbe pensare che a essere responsabile sia il Comune, cioè l’ente che normalmente si occupa della manutenzione delle strade della città.

In realtà, non è così: il Comune non può addossarsi la responsabilità di ciò che altri soggetti gettano in strada, volontariamente o anche solo per negligenza.

Il Comune, quindi, non è responsabile di ghiaia, pietrame, sabbia e di ogni altro materiale di risulta che dovesse essere versato in strada durante l’esecuzione dei lavori.

Materiale di risulta in strada: chi risarcisce i danni?

Se, al termine dei lavori su un immobile, viene lasciato in strada materiale di risulta, come per esempio sabbia, terra e cemento, l’unico soggetto responsabile, tenuto a risarcire gli eventuali danni provocati alla circolazione, non è il proprietario dell’immobile, ma la ditta che ha eseguito i lavori.

Il codice della strada [2], infatti stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Dunque, la responsabilità per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli, senza l’adozione dei predetti accorgimenti indicati dal codice della strada, deve essere imputata all’esecutore materiale dell’attività e non anche del proprietario dell’immobile in favore del quale detta attività viene svolta. Del resto colui che ha commissionato i lavori non ha poteri di vigilanza e direzione sull’appaltatore (cosa che invece sarebbe avvenuta se la ditta fosse stata propria).

Secondo la Suprema Corte [3], l’impresa che effettua lavori sulla strada deve garantire la sicurezza della circolazione fino alla chiusura del cantiere.

Non è quindi responsabile dei danni provocati alla strada il proprietario di un immobile che ha delegato ai lavori una ditta appaltatrice che, contravvenendo alle regole, deposita in strada un cumulo di sabbione. Le responsabilità devono essere, invece, riconosciute in carico alla ditta esecutrice dei lavori che ha espresso una condotta illegittima [4].

Peraltro, l’impresa responsabile di questa condotta è punita anche con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464, oltre che con l’obbligo di rimuovere il materiale.

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Pubblicato : 16 Dicembre 2022 09:05