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Genitore residente all’estero può avere l’affido condiviso?

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(@mariano-acquaviva)
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Il genitore non collocatario che non vive in Italia ha diritto all’affidamento condiviso dei figli oppure si deve applicare quello esclusivo?

Quando i genitori si separano occorre provvedere all’affidamento dei figli minorenni. Secondo la legge, la prole deve continuare a frequentare entrambi i genitori, compatibilmente alla nuova situazione venutasi a creare a seguito della fine dell’unione familiare. Con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: il genitore residente all’estero può avere l’affido condiviso?

In effetti, è ben difficile immaginare che il genitore che lascia l’Italia, decidendo di trasferirsi altrove per motivi lavorativi oppure per rifarsi una nuova vita, possa continuare a stare con i figli, almeno non con l’assiduità che l’affido condiviso presupporrebbe. La giurisprudenza, tuttavia, non è dello stesso avviso. Vediamo perché.

Affido condiviso: cos’è e come funziona?

L’affido condiviso consente ai figli di genitori separati di frequentare la madre e il padre in maniera tendenzialmente paritaria, in ossequio al principio di bigenitorialità.

Secondo la legge, l’affido condiviso deve essere la regola nei casi di separazione; ciò significa che si può ricorrere all’affidamento esclusivo solo nelle ipotesi in cui uno dei genitori sia manifestamente inadeguato a stare con la prole (ad esempio, perché è violento e abusa di sostanze alcoliche e/o stupefacenti).

Anche quando condiviso, l’affido prevede quasi sempre un “genitore privilegiato” rispetto all’altro: si tratta di colui che è destinato a trascorrere maggior tempo con la prole in quanto continuerà a vivere con essa all’interno della casa familiare.

Si definisce “collocatario” il genitore (solitamente, la madre) con cui i figli continueranno a vivere, stabilendo la residenza nella medesima dimora.

Il genitore non collocatario, invece, potrà tenere con sé i figli secondo un calendario prestabilito, il quale deve garantirgli la possibilità di trascorrere un adeguato periodo di tempo con la prole.

Insomma: affido condiviso non significa che i genitori divideranno il tempo con i figli esattamente a metà (il che sarebbe destabilizzante anche per la prole), ma solo che entrambi mantengono il diritto di prendere parte attiva alla vita dei minori, senza che alcuno possa dirsi escluso.

Affido esclusivo: come funziona e quando si applica?

Come anticipato, l’affido esclusivo è un rimedio del tutto residuale, che può trovare applicazione solamente se è data prova della totale inaffidabilità di uno dei genitori.

Si può applicare l’affidamento esclusivo a favore della madre se il padre è violento, se serba una condotta di vita riprovevole e diseducativa oppure se è completamente disinteressato alla prole.

L’affido esclusivo comporta essenzialmente due conseguenze:

  • il diritto, per il genitore non affidatario, di poter far visita ai figli minorenni e di tenerli con sé solo in determinate occasioni (festività, vacanze, fine settimana, ecc.);
  • la limitazione della responsabilità genitoriale, ridotta per il genitore non affidatario al solo diritto di poter decidere, insieme all’altro, con riguardo alle scelte che esorbitano dalla quotidianità, come ad esempio quelle inerenti alle cure mediche.

Genitore all’estero: affido condiviso o esclusivo?

Veniamo ora al quesito che fornisce il titolo all’intero articolo: se un genitore vive all’estero, ha ugualmente diritto all’affido condiviso della prole?

Secondo la Corte di Cassazione [1], anche nel caso di un genitore residente all’estero, l’affidamento condiviso dei figli a entrambi è la regola da seguire, a meno che non sussistano circostanze talmente gravi che possano mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psicofisico del minore.

Per la giurisprudenza, dunque, la distanza che separa il genitore dalla prole non giustifica, di per sé, l’affido esclusivo a discapito di quello condiviso: i figli hanno sempre il diritto di frequentare entrambi i genitori.

Secondo la Suprema Corte [2], l’assiduità del padre nell’esercizio del diritto di visita, seppur residente all’estero, comprova le sue capacità ad affrontare le responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Perché l’affido condiviso possa avere senso anche se il genitore non collocatario si trovi all’estero, dunque, occorre che quest’ultimo dimostri concretamente di avere interesse per la prole, esercitando il più possibile il proprio diritto di visita.

Al contrario, il totale disinteresse per i figli, dimostrato anche attraverso la mancata visita agli stessi, giustifica il ricorso all’affido esclusivo.

 
Pubblicato : 7 Gennaio 2024 18:15