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Gelsomini, distanza dal confine e accordo tra vicini

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(@angelo-greco)
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Piante: è possibile l’usucapione se la distanza dal terreno confinante è inferiore a quella di legge? Che valore ha l’accordo rispetto al nuovo proprietario?

Un nostro lettore ha piantato un gelsomino sulla rete divisoria col giardino del vicino, ottenendo da questi il preventivo consenso. Negli anni tuttavia l’immobile confinante è stato venduto e ora il nuovo proprietario pretende l’estirpazione della pianta. Può farlo? Cerchiamo di comprendere qual è la distanza dal confine che il gelsomino deve rispettare e che valore ha l’accordo tra vicini nel caso di subentro nella proprietà da parte di un terzo.

Distanza dal confine del gelsomino

Se il regolamento del Comune non prevede diversamente, chi vuol piantare un gelsomino deve rispettare la distanza di mezzo metro (50 centimetri) rispetto al confine con il terreno prospiciente. A prevederlo è l’articolo 892 del codice civile.

La stessa distanza vale per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La disciplina sulle distanze non si applica:

  • se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza pari od inferiore alla sommità del muro stesso (art. 892 co 4, cod. civ.);
  • se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà (Cass. 25 settembre 2007 n. 19936);
  • alle piante in vaso mobile e alle piante rampicanti.

Accordo col vicino: si può derogare alla distanza?

La norma di legge che abbiamo appena illustrato è derogabile: le parti cioè possono stabilire una distanza inferiore. Un accordo di tale tipo dovrà tuttavia risultare per iscritto, anche con scrittura privata.

L’accordo dovrà essere rispettato anche dai successivi acquirenti ma solo se viene annotato nei pubblici registri immobiliari; in tal caso è necessario che le firme sulla scrittura privata siano autenticate dal notaio.

Che fare se il nuovo proprietario chiede di togliere il gelsomino?

Se il gelsomino si trova sul muro divisorio, il vicino non può chiederne l’estirpazione a patto che non superi l’altezza stessa del muro.

In assenza di muro, il nuovo proprietario del terreno confinante non può altresì esigere lo sradicamento del gelsomino se l’accordo col precedente vicino era stato annotato nei pubblici registri immobiliari.

Se invece l’accordo era avvenuto verbalmente, è possibile invocare l’usucapione dopo 20 anni. In altri termini, se è decorso più di un ventennio, si è realizzata una servitùtramite usucapione che non può più essere contestata. A riguardo la Cassazione (sent. n. 35377/2022) ha detto che il divieto di tenere piante a distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune (art. 892 comma 4 c.c.), le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro. In ogni caso le piante devono essere tenute ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.

Ai fini dell’usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare (Trib. Torino, sent. n. 1680/2022).

 
Pubblicato : 21 Agosto 2024 07:30