forum

Fondo Garanzia Inps...
 
Notifiche
Cancella tutti

Fondo Garanzia Inps: quando copre il lavoratore?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
48 Visualizzazioni
(@paolo-florio)
Post: 535
Noble Member Registered
Topic starter
 

Nel caso in cui il datore di lavoro fallisca o comunque non paghi al dipendente il TFR e le ultime tre mensilità quest’ultimo può far richiesta al Fondo di Garanzia presso l’Inps.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, i lavoratori sono tutelati dallo Stato che, attraverso il Fondo di Garanzia dell’Inps, versa loro il TFR e le ultime tre buste paga. Ma cosa si intende per “insolvenza del datore”? Ad esempio se l’azienda non riesce a far fronte ai pagamenti per via di difficoltà economiche il dipendente può rivolgersi all’Inps? In questa guida vedremo quando il Fondo di Garanzia Inps copre il lavoratore: quali cioè sono le condizioni affinché quest’ultimo possa usufruire della tutela statale. Ma procediamo con ordine.

In quali casi un lavoratore può chiedere il pagamento al Fondo di Garanzia?

Sono sostanzialmente due le ipotesi in cui è possibile usufruire del Fondo di Garanzia:

  • quando il datore di lavoro è sottoposto a una procedura di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: in tal caso il dipendente, cessato dal lavoro, deve avere un credito insoluto e fare richiesta di pagamento attraverso l’insinuazione allo stato passivo della procedura (eventualmente avvalendosi di un avvocato);
  • quando il datore non può essere assoggettato a procedure concorsuali per assenza delle condizioni previste dalla legge: in tal caso è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato e che il dipendente abbia inutilmente tentato un pignoramento o comunque che questo non possa essere esperito per assenza di beni pignorabili.

Spetta al dipendente dimostrare l’esistenza del proprio credito.

Fallimento del datore di lavoro

Quando il datore di lavoro è soggetto al fallimento, il dipendente dovrà semplicemente presentare istanza di insinuazione allo stato passivo al Curatore nominato dal Tribunale che gestisce il fallimento.

In una apposita udienza, il Giudice Delegato valuterà l’esistenza dei crediti sulla base della documentazione contabile dell’azienda e delle prove fornite dai vari creditori (dipendenti compresi).

Una volta che il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo del fallimento, il lavoratore può presentare domanda al Fondo di Garanzia dell’Inps in via telematica accludendo la documentazione rilasciata dal Tribunale attestate l’ammissione del credito al passivo.

Il Fondo di Garanzia copre tutto il Tfr e le ultime tre retribuzioni, sempre che il rapporto di lavoro non sia cessato da più di 1 anno dal fallimento.

Datore di lavoro insolvente

La legge prevede che determinate categorie di aziende non possano essere assoggettate al fallimento (succede per quelle di piccole dimensioni, che non soddisfano i requisiti richiesti dal codice della crisi d’impresa). In tali ipotesi, il dipendente – che chiaramente non potrà chiedere il fallimento del datore di lavoro per l’omesso pagamento dei propri crediti – potrà ugualmente agire nei suoi confronti e, in caso di esito negativo dell’esecuzione forzata, rivolgersi al Fondo di Garanzia.

Il lavoratore non ha l’onere di dimostrare di avere tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, ma di avere tentato, in modo serio e adeguato, quell’esecuzione forzata che, in relazione al genere e alla consistenza dei beni pignorati e all’eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo

Secondo la Cassazione (sent. n. 7924/17), per accedere al fondo di garanzia dell’Inps, sono indispensabili tre requisiti:

  • la cessazione del rapporto di lavoro,
  • l’inadempimento integrale del datore di lavoro,
  • l’insolvenza di quest’ultimo.

La Corte ha sostenuto che il fondo di garanzia interviene anche se il datore di lavoro non è assoggettato a fallimento per motivi soggettivi o oggettivi, a condizione che l’esecuzione forzata risulti infruttuosa. Il lavoratore deve quindi dimostrare l’inutilità dell’esecuzione forzata individuale per accedere al fondo.

Chi può rivolgersi al Fondo di Garanzia?

I soggetti che possono rivolgersi al Fondo di Garanzia sono:

  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento
  • gli apprendisti;
  • i dirigenti di aziende industriali;
  • i giornalisti;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • gli sportivi (professionisti e non);
  • i soci delle cooperative di lavoro.

L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto anche dagli eredi, coniuge, figli, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo se vivevano a carico del lavoratore.

Come fare domanda al Fondo di Garanzia?

La domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il servizio telematico dedicato sul portale www.inps.it oppure tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il Fondo liquida le somme spettanti, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, entro 60 giorni dalla richiesta, mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Cosa paga il Fondo di Garanzia?

Il Fondo di Garanzia copre:

  • il TFR;
  • le retribuzioni degli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.

Il credito deve riferirsi solo alla retribuzione propriamente detta, inclusi i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità.

Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso e le indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.

 
Pubblicato : 8 Dicembre 2023 09:15