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Fioriera condominio: ultime sentenze

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Fioriera posta all’esterno del balcone aggettante; richiesta di rimozione; collocazione di tavolini, sedie e fioriere inerenti un’attività di ristorazione.

Rimozione fioriera nel corridoio condominiale

In materia condominiale, la distinzione tra modifica e innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune. Per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Per contro, le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni.

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la rimozione di una fioriera collocata nel corridoio condominiale, al fine di rendere più agevole l’accesso di un condomino allo stabile, non possa essere qualificata come una innovazione vietata, posto che detto intervento non integra un’alterazione sostanziale della destinazione e della funzionalità delle cose comuni su cui incide, non la rende inservibile o scarsamente utilizzabile, né determina la privazione del loro godimento da parte di alcun condomino.

Corte appello Roma sez. VIII, 04/03/2021, n.1671

Il danno proveniente dalle fioriere

La fioriera posta all’esterno del balcone aggettante è da considerare parte condominiale se ha una funzione estetica e architettonica che la rende parte della facciata e, quindi, è il condominio che deve provvedere a risarcire il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore il quale abbia subito dei danni per l’allagamento.

Tribunale Milano sez. XIII, 14/09/2018

Le spese per la riparazione degli elementi esterni e decorativi di fioriere

Gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 n. 3 del Cc, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Cassazione civile sez. II, 02/03/2018, n.5014

Fioriere, balconi e parapetti di un edificio

In tema di condominio, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale (c.d. frontalini) e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero stabile, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Cassazione civile sez. II, 19/09/2017, n.21641

Richiesta di rimozione delle fioriere

Qualora sia ragionevole prevedere che gli altri condomini non possano fare un pari uso della cosa comune, anche per le caratteristiche strutturali dell’immobile, la modifica apportata alla stessa dal singolo condomino deve ritenersi legittima (fattispecie relativa alla richiesta di rimozione delle ringhiere, delle fioriere e altri mobili messi da una condomina sul lastrico solare posto a copertura di alcuni edifici del complesso condominiale di proprietà comune).

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2017, n.16260

Regolamento di condominio

Il proprietario di una unità immobiliare è tenuto a rimuovere le fioriere che ostruiscono la veduta al vicino, così come previsto dal regolamento condominiale, anche se al momento dell’acquisto non esisteva ancora il regolamento ma il compratore aveva conferito l’incarico alla società venditrice di predisporlo in nome e per proprio conto. Ad affermarlo è la Cassazione che, cambiando orientamento, dà il via libera così all’ipotesi di delega “in bianco” al costruttore da parte del compratore.

Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, n.23128

Divieto di predisporre e installare fioriere mobili

È legittimo il divieto di predisporre e installare fioriere mobili, anche se contenuto in un regolamento di natura contrattuale redatto successivamente alla vendita dell’immobile, rientrando la previsione di tale divieto nella materia affidata al regolamento in virtù di clausola contenuta nell’atto di compravendita in forza della quale il regolamento redigendo dal costruttore avrebbe potuto prevedere “limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari delle proprietà”.

Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, n.23128

Attività di ristorazione

L’elencazione di alcune facoltà attribuite al singolo condomino dall’atto di acquisto e dal regolamento condominiale, circa l’uso delle parti comuni dell’edificio, trattandosi di limitazione al diritto degli altri condomini di utilizzare la cosa comune, deve ritenersi tassativa e non suscettibile di estensione analogica nel rispetto dei criteri di cui all’art. 1102 c.c.

(Fattispecie in tema di collocazione di tavolini, sedie e fioriere inerenti un’attività di ristorazione, esercitata con modalità tale da impedire in modo assoluto il passaggio degli altri condomini sull’area comune).

Cassazione civile sez. II, 10/03/2015, n.4735

La sostituzione delle fioriere

L’efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell’obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un’esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall’obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell’originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l’esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l’eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l’esecuzione forzata.

(Nella specie, relativa alla rimozione di alcune fioriere poste nell’androne condominiale, la Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello secondo cui la sentenza che aveva ordinato la rimozione delle fioriere dall’androne condominiale aveva efficacia esecutiva anche rispetto ad altre situazioni, create dal condominio obbligato e dai suoi partecipanti, che fossero idonee a violare il possesso dei condomini appellanti così come quella che aveva determinato la presentazione del ricorso ex art. 1170 c.c.; in particolare, la sostituzione delle fioriere, per le quali era stata emessa sentenza che bene obbligava la rimozione, con altre di tipologia e numero diverso, costituiva comunque una molestia).

Cassazione civile sez. III, 28/06/2012, n.10879

Fioriere in cemento armato

In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all’esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della struttura dello stabile).

Cassazione civile sez. II, 30/04/2012, n.6624

Ripartizione delle spese: quando le fioriere rientrano fra le parti comuni?

Ai fini della ripartizione delle spese le fioriere possono rientrare fra le parti comuni dell’edificio soltanto allorché abbiano un qualche pregio artistico e facciano parte del decoro architettonico dell’edificio ovvero costituiscano parte integrante della struttura dello stabile.

Cassazione civile sez. II, 30/04/2012, n.6624

Infiltrazioni di acqua provenienti dalle fioriere

Per i lavori di rifacimento dell’intero tetto di una scala di condominio a seguito di infiltrazioni di acque provenienti da esso, dai comignoli e dalle fioriere su lastrico solare in uso esclusivo ad un condomino, la spesa va suddivisa in base ai millesimi di proprietà individuale della scala stessa, posto che diversa regola potrebbe adottarsi solo su accordo unanime dei condomini.

Tribunale Milano sez. XIII, 03/02/2012, n.1388

Ricollocazione di piante e fioriere

In materia di terrazzo di una proprietà individuale che funge anche da lastrico solare, tutte le spese estranee al collegamento causale con la funzione di copertura (indifferentemente riguardanti parti fisiche del manufatto, altri beni od attività accessorie) restano a carico del proprietario esclusivo (nella specie, si trattava di spese concernenti la rimozione e la ricollocazione di piante e fioriere al fine di consentire lavori sul lastrico solare).

Tribunale Milano, 06/12/2003

Apposizione di fioriere

In tema di condominio negli edifici l’apposizione di fioriere – munite di sottovasi idonei ad impedire lo stillicidio – al di sotto delle finestre ed in corrispondenza delle mura perimetrali delimitanti la propria abitazione oltre a non integrare un uso indebito del bene comune, non crea pericolo per la pubblica e privata incolumità e non pregiudica l’aspetto ed il decoro architettonico dello stabile.

Tribunale Ariano Irpino, 09/03/1999

Fioriere saldamente ancorate alla ringhiera dei balconi

La collocazione di vasi di gerani su dei sottovasi ed all’interno di fioriere saldamente ancorate alla ringhiera dei balconi non contrasta né con la disposizione di cui all’art. 844 c.c. nè con la norma regolamentare che vieti la collocazione di vasi di piante su parapetti, ove gli stessi non siano fissi e creino problemi di stillicidio.

Tribunale Bologna, 01/03/1993

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Pubblicato : 16 Dicembre 2022 06:00