forum

Feste popolari e co...
 
Notifiche
Cancella tutti

Feste popolari e concerti rumorosi: il Comune è responsabile?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Che fare se il rumore per feste, spettacoli e sagre organizzate dal Comune non fanno né dormire né riposare?

Con l’arrivo dell’estate vorresti riposare di più. E paradossalmente proprio in questo periodo è più difficile poiché la gente si riversa per le strade e fa chiasso fino a notte fonda. Quando poi l’amministrazione locale organizza spettacoli e sagre, le ferie diventano un vero e proprio incubo. In questi casi che puoi fare? Il Comune è responsabile per le feste popolari e i concerti rumorosi per le piazze o tra le vie cittadine?

La risposta è stata fornita dalla Cassazione con una recente pronuncia (ord. n. 18676/2024).

Secondo la Corte, è vero che gli enti pubblici possono stabilire delle soglie di rumore entro cui le attività e gli spettacoli in strada sono consentiti e che esse possono essere superiori rispetto ai limiti previsti per le abitazioni private. Ma è anche vero che ciò non può compromettere la quiete pubblica. E del resto più volte la Cassazione ha condannato i Comuni per non aver saputo contenere la movida.

Sulla scorta di ciò, la Suprema Corte ha decretato l’obbligo per l’ente locale di non provocare immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, per come imposto dall’articolo 844 del codice civile. In caso contrario, l’amministrazione dovrà risarcire i danni procurati sia ai residenti sia ai villeggianti che hanno preso in affitto una casa per passare le vacanze.

Anche l’ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da rumori provenienti da aree pubbliche.

Il giudice a cui rivolgersi è quello civile (si potrà valutare attentamente, con un legale, anche una eventuale querela per disturbo del riposo delle persone). Il tribunale disporrà conseguentemente nei confronti del Comune la condanna sia al risarcimento sia a ridurre i rumori nell’ambito di una soglia più sopportabile. E non importa se il regolamento comunale consente di arrivare a 70 decibel, perché in materia d’immissioni acustiche la tollerabilità deve essere valutata caso per caso, tenendo conto di luoghi, orari, caratteristiche della zona e abitudini degli abitanti. I limiti indicati dai singoli regolamenti, compreso quello approvato dal Comune sono puramente indicativi.

Non rileva poi che gli spettacoli e la rassegna estiva siano d’interesse pubblico: ciò non giustifica il sacrificio del diritto del privato oltre il limite della sopportazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato un Comune della riviera ligure a versare 3 mila euro a una coppia lombarda che non aveva potuto godere dell’appartamento da loro destinato a residenza estiva. L’immobile si affacciava proprio sulla piazza del paese dove erano stati organizzati una serie di eventi, tra palchi e spettacoli fino a notte fonda.

Interessante anche il generoso criterio della quantificazione del danno che è stato tarato sulla “impossibilità di utilizzare la casa per le vacanze”, e non soltanto con riguardo ai giorni di “effettivo probabile utilizzo dell’immobile”, ma tenendo conto della circostanza che “l’immobile diventa per i ricorrenti inutilizzabile comunque”.

Un ragionamento condiviso dalla Cassazione secondo la quale non è rilevante neppure il fatto che il regolamento comunale abbia innalzato la soglia per le manifestazioni a 70 decibel. I limiti posti dai singoli regolamenti, spiega la Corte, “sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/ 2018), che è ciò che il consulente ha fatto”.

 
Pubblicato : 10 Luglio 2024 17:15