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Ferie e lavoratore in malattia: cosa dice la legge?

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(@angelo-greco)
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La Cassazione definisce i diritti dei lavoratori malati sulle ferie stabilendo che la ragione dell’assenza può essere modificata in modo da non far scattare il comporto e quindi il licenziamento.

Ti sei mai trovato nella situazione in cui, pur essendo malato, hai voluto usufruire delle tue ferie per evitare che il datore di lavoro ti licenziasse a causa dell’eccessivo numero di assenze? Il tuo capo potrebbe negarti tale facoltà? Quali sono i tuoi diritti in questo contesto? Una recente pronuncia della Cassazione, la numero 26997 dl 21.09.23, chiarisce le relazioni tra ferie e lavoratore in malattia, spiegando cosa dice la legge in questi casi e come evitare la risoluzione del rapporto di lavoro.

In realtà la pronuncia non fa che affermare un principio già consolidato in giurisprudenza. Vediamo di che si tratta.

Cosa ha stabilito la Cassazione riguardo alle ferie del lavoratore malato?

La Cassazione ha affermato che un’impresa non può rifiutare le ferie a un dipendente malato che desidera usufruirne. Questo al fine di evitare la scadenza del comporto, cioè il periodo massimo di assenza retribuita per malattia e oltre il quale il datore può risolvere il contratto di lavoro e licenziare il dipendente. Le ferie non possono essere negate neanche se il dipendente potrebbe fruire dell’aspettativa.

Tuttavia, ha detto la Corte in passato, non è dovere del datore informare il dipendente, che sta per consumare il comporto, del fatto che può cambiare il titolo della sua assenza da “malattia” a “ferie”.

Il lavoratore in malattia che, va incontro al superamento del periodo di comporto, può evitare il licenziamento decidendo di chiedere al datore di fruire delle ferie maturate o anche del periodo di aspettativa non retribuita prevista sindacalmente.

La vicenda

La questione è stata sollevata da una lavoratrice che, attraverso il suo avvocato, aveva chiesto di fruire delle ferie già accumulate ma non ancora godute. La stessa lavoratrice aveva inoltre manifestato l’intenzione di richiedere un’aspettativa non retribuita al termine delle ferie. Tuttavia, l’azienda aveva negato le ferie e aveva accettato solo la richiesta di aspettativa, decidendo di pagare le ferie solo al termine dell’aspettativa.

La Cassazione ha detto che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, a meno che non ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa (nel caso di specie non ricorreva alcun impedimento a concedere le ferie). Quindi in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 19062/20).

Il licenziamento per superamento del comporto è legittimo?

Secondo la Cassazione, è illegittimo il licenziamento di un lavoratore che chiede di godere delle sue ferie se queste le vengono negate. L’azienda, prima di prendere una tale decisione, deve fornire valide ragioni organizzative o produttive che giustifichino la sua scelta. Ma, in ogni caso, fa parte dei doveri di correttezza quello del datore di lavoro di evitare che il proprio dipendente perda il posto a causa della scadenza del comporto. E quindi, dinanzi a tale estrema ratio, deve consentirgli di usare tutti gli strumenti e istituti che la legge gli mette a disposizione.

Qual è il significato della posizione della Cassazione sulla questione?

Il punto centrale è che la malattia e le ferie sono due diritti separati del lavoratore. Un lavoratore malato ha il diritto di chiedere di fruire delle sue ferie accumulate, soprattutto se questo può aiutare a prevenire la perdita del lavoro a causa del superamento del comporto. Tuttavia, le imprese devono considerare tali richieste bilanciando le esigenze dell’azienda con gli interessi del lavoratore.

Come si legge nella sentenza in commento «il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte a una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattia in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (articolo 2109 del Codice civile, comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto a una considerazione e a una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto» . Lo stesso discorso fatto per le ferie vale anche per il periodo di comporto non retribuito che può essere “utilizzato” per sostituire il comporto ed evitare così il licenziamento del dipendente.

Qual è l’obbligo dell’azienda in presenza di una richiesta di conversione dell’assenza per malattia in ferie?

L’azienda, quando si trova davanti a una richiesta del lavoratore di convertire l’assenza per malattia in ferie, deve valutare attentamente la situazione. Sebbene non esista un obbligo assoluto da parte dell’azienda di accettare la richiesta (visto che il periodo di ferie è solo “proposto” dal dipendente ma di fatto “scelto e autorizzato” dal datore) è necessario fornire motivazioni concrete e reali per un eventuale rifiuto.

 
Pubblicato : 22 Settembre 2023 07:30