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Fattura pagata non dovuta: cosa fare?

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(@paolo-remer)
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Come ottenere il rimborso del prezzo e dell’Iva dall’emittente o dall’Erario.

Tutti possono sbagliare, anche gli amministratori più attenti: così capita piuttosto spesso di saldare il prezzo di beni o servizi mai ricevuti, o per un importo superiore al dovuto. Basta inserire uno zero in più nell’ordine di bonifico bancario online e 10 euro diventano 100; quando ci si accorge dell’errore i soldi sono già stati accreditati al destinatario. E se questi non è disponibile a restituirli spontaneamente, bisogna darsi da fare per riaverli indietro. Cosa fare se c’è una fattura pagata ma non dovuta?

Chi ha ricevuto il pagamento potrebbe fare orecchie da mercante e opporsi alla legittima richiesta di restituzione della somma. Questo accade specialmente se si ha a che fare con un fornitore non abituale o con un’impresa sconosciuta, che ha fatturato cessioni di beni o prestazioni di servizi in realtà mai avvenute, o realizzate in misura inferiore a quanto riportato nel documento. A volte il problema si verifica anche con i fornitori di energia elettrica, gas e servizi telefonici. Vediamo come è possibile tutelarsi di fronte a queste situazioni ed ottenere il rimborso del prezzo pagato e anche dell’Iva: una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha aperto la strada a questa possibilità, consentendo di rivolgersi direttamente all’Erario quando risulta impossibile, o troppo difficile, recuperarla dal privato che aveva emesso la fattura e che magari, dopo aver incassato il denaro, è sparito nel nulla.

Pagamento non dovuto: cosa dice la legge

L’art. 2033 del Codice civile dispone: «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

«Ripetere», in linguaggio giuridico, significa restituire, rimborsare (non, quindi, eseguire una seconda volta). Questa norma generale si applica a tutti i casi in cui viene eseguita una prestazione senza che vi sia una causa giustificatrice: in realtà il debito non sussisteva. Perciò l’azione legale di ripetizione dell’indebito è applicabile anche a chi abbia ricevuto un pagamento non dovuto di una somma di denaro a fronte di una fattura emessa. Questo soggetto dovrà restituire la stessa cifra, più gli interessi, che – se è in buona fede – decorrono dal giorno della domanda di restituzione, anziché da quella, anteriore, di ricezione del pagamento.

Pagamento non dovuto: come tutelarsi

Prima di arrivare alle vie giudiziarie, è opportuno inviare a chi ha ricevuto il pagamento non dovuto una richiesta bonaria di pronta restituzione delle somme. Se l’emittente della fattura è conosciuto dal destinatario e intercorrono buoni rapporti, potrebbe bastare una telefonata per risolvere la faccenda, altrimenti è bene inviare una lettera formale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec, descrivendo l’accaduto e specificando sia gli estremi della fattura sia le modalità del suo pagamento (bonifico bancario, assegno, per contanti, ecc.). Se, trascorso inutilmente il termine intimato, chi aveva ricevuto il pagamento indebito non ha provveduto a restituirlo, non rimane che instaurare una causa civile per recuperare la somma e gli interessi maturati.

È importante sottolineare che la contestazione di cui ci stiamo occupando riguarda esclusivamente il pagamento non dovuto della fattura, e non altri disguidi che riguardano i rapporti sottesi, come il ricevimento di prodotti difettosi o non conformi alla descrizione o la mancata consegna della merce fatturata. In tali casi la controversia non concerne soltanto il pagamento indebitamente eseguito, ma va focalizzata sull’inadempimento, totale o parziale, del contratto a monte, con il quale era stata pattuita una determinata cessione di beni o prestazione di servizi. Per questi aspetti, che ovviamente prescindono dal pagamento già avvenuto o non ancora fatto, ti rinviamo al nostro fac-simile di contestazione fattura.

Rimborso dell’Iva su fattura: come fare

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una sentenza dell’ottobre 2022 [1], ha stabilito la possibilità di ottenere dall’Erario il rimborso dell’Iva erroneamente indicata in fattura, se risulta impossibile o troppo difficile recuperare l’importo presso l’emittente. Questo offre a chi ha eseguito il pagamento indebito un’azione ulteriore rispetto a quella civilistica che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

La normativa europea [2] stabilisce che «chiunque indichi l’Iva in una fattura è debitore dell’imposta indicata in tale fattura»: è il consueto principio secondo cui dalla semplice esposizione dell’importo Iva in fattura sorge l’obbligo di versarla al Fisco entro gli ordinari termini di liquidazione dell’imposta. Ma se l’Iva non doveva essere applicata – dato che è l’intera prestazione fatturata ad essere errata, e dunque non sorgeva il presupposto di imponibilità – occorre regolarizzare la fattura per rettificare anche l’imposta applicata, in modo da neutralizzare correttamente l’intera operazione contabile (leggi “Fattura con Iva errata: cosa fare?“).

Da qui sorge la possibilità, in favore di chi abbia pagato erroneamente e indebitamente anche l’Iva applicata su una fattura, oltre all’importo base (infatti di solito si salda l’intero prezzo, comprensivo di Iva), di farsi rimborsare l’Iva non solo direttamente dal destinatario, attraverso l’azione civile di ripetizione dell’indebito che abbiamo esaminato, ma anche dall’Erario (impersonato, in Italia, dall’Agenzia delle Entrate), se il privato è diventato irreperibile o insolvente. In questo modo chi ha pagato indebitamente, e non riesce più a farsi rimborsare da chi ha incassato la somma, potrà recuperare almeno l’Iva.

La Corte di Cassazione [3] ha precisato che il diritto al rimborso dell’Iva fatturata per errore è soggetto al termine di decadenza di due anni. Per approfondimenti leggi “Come avere il rimborso delle tasse pagate in più” e “Rimborso Iva negato: cosa fare?“.

 
Pubblicato : 24 Luglio 2023 15:15