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Falsità in banconote: ultime sentenze

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Reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate; accertamento del dolo specifico; prova della consapevolezza circa la falsità delle banconote; detenzione di banconote falsificate.

Spendita di monete false: dolo generico

Il reato di spendita ed introduzione nello Stato di monete contraffatte è integrato dal punto di vista soggettivo dal dolo generico caratterizzato dalla coscienza e volontà di usare o comunque mettere in circolazione banconote false senza che sia necessaria l’assoluta conoscenza della falsità delle stesse nel momento in cui siano state ricevute ed è sufficiente il dubbio circa la veridicità delle stesse per escludere la buona fede del soggetto agente.

Tribunale Potenza, 08/06/2022, n.614

Spendita e introduzione di monete contraffatte

In materia di spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte, pur sussistendo l’elemento materiale del reato stante il possesso da parte del prevenuto di due banconote false, non può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato, dolo specifico, della consapevolezza della natura contraffatta delle banconote finalizzate ad essere immesse nel mercato, quando il medesimo soggetto sia stato trovato nella disponibilità di un ingente numero di banconote vere e quelle contraffatte costituiscano un numero davvero esiguo. In siffatta ipotesi, infatti, può ritenersi verosimile che il soggetto non fosse consapevole della natura contraffatta delle predette banconote.

Tribunale Nola, 11/01/2022, n.30

Spendita di monete falsificate: sussistenza del delitto

Ai fini della sussistenza del delitto di spendita di monete falsificate di cui all’ art. 453, co. 1, n. 3 c.p., previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata, attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il ” previo concerto” può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell’ azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura.

Tribunale Lecce sez. II, 04/08/2021, n.1277

Provenienza delle banconote

L’elemento psicologico del reato di spendita di monete false è integrato dal dolo la cui prova è raggiunta dall’aver effettuato acquisti mediante la spendita del contate contraffatto mediante modalità fraudolente. Nel caso di specie gli imputati avevano carpito la fiducia degli esercenti mediante dei tentativi di pagamento con l’utilizzo di carte di credito e prepagate e successivamente, all’atto degli accertamenti, non avevano fornito alcuna informazione circa la provenienza delle banconote.

Tribunale Cassino, 08/07/2020, n.555

Grossolanità della contraffazione

In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile attiene alla materialità della condotta di alterazione della moneta, da chiunque percepibile, e non alle modalità di utilizzo della stessa.

(In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riguardo all’inserimento in una “slot machine” di banconote grossolanamente contraffatte mediante un rudimentale assemblaggio con nastro adesivo di una parte autentica ad una copia, ritenendo che la radicale insussistenza della possibilità di lesione della fede pubblica non venga meno quando il controllo sia affidato ad una macchina piuttosto che ad un uomo).

Cassazione penale sez. V, 11/10/2019, n.16952

Detenzione di banconote false

È legittima la decisione dei giudici del merito che hanno escluso la sussistenza della speciale tenuità per il reato di cui all’art. 455 c.p. (spendita di banconote false) rilevando la non lieve entità dell’importo complessivo delle banconote false detenute pari a 100 Euro.

Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, n.8432

Detenzione di banconote falsificate: il dolo specifico

Il dolo specifico della messa in circolazione nella detenzione di banconote falsificate è dedotto da indicatori sintomatici quali il numero delle banconote e il taglio. (Nel caso di specie si trattava della detenzione nelle mutande di 160 banconote tutte da Euro 50,00).

Tribunale Napoli sez. I, 27/06/2018, n.4867

Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate

In tema di reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all’art. 455 c.p., due o più condotte di messa in circolazione di banconote false sono insuscettibili di assumere ciascuna autonoma rilevanza solo quando unico sia il fatto concreto che integri contestualmente più azioni tipiche alternative, tanto che le condotte illecite minori perdano la loro individualità, rimanendo comprese nell’ipotesi più grave.

Tribunale Avellino sez. I, 04/06/2018, n.1062

Spendita di monete falsificate

E’ integrato il reato di cui all’art.455 c.p. e non la fattispecie prevista dall’art. 453 c.p. se non vi sia un numero considerevole di banconote falsificate perché solo da queste è possibile ritenere il concerto con l’autore della falsificazione.

( Nel caso di specie, l’imputato in servizio al casello autostradale per la riscossione del pedaggio metteva in circolazione n. 30 banconote da Euro 20,00 falsificate).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 24/05/2018, n.2911

Falsità delle banconote: la prova della consapevolezza

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 455 c.p., relativamente all’accertamento del dolo specifico – consistente nella intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione banconote contraffatte -, esso è dimostrabile mediante prova della consapevolezza circa la falsità delle banconote, desunta da omesse indicazioni in ordine alla loro provenienza ed altresì dalle modalità di spendita e dai luoghi di consumazione del reato.

(Nel caso di specie, l’imputato non forniva indicazioni sull’origine delle banconote ricevute in piccoli tagli, in modo da monetizzare l’importo del denaro falso, ed utilizzate in un chiosco di una festa paesana, al fine di evitare accurati controlli).

Tribunale Trento, 03/07/2017, n.430

L’elemento psicologico del reato

Integra reato di falsificazione di monete l’aver pagato con banconote di cui si conosceva la falsità
tema di reato p. e p. dall’art. 455 c.p. l’elemento psicologico del delitto può essere riscontrato attraverso le modalità concrete dei fatti ; integra detta fattispecie di reato la condotta di chi abbia consapevolmente consegnato le banconote false in pagamento.

Tribunale Larino, 01/03/2016, n.104

Falsità di banconote o monete

In tema di falsità di banconote o monete metalliche, l’art. 74 disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che venga nominato come perito un tecnico della direzione generale della Banca d’Italia o della direzione generale del Tesoro, non ha introdotto l’obbligo della perizia nummaria quale prova legale, ma ha semplicemente indicato le categorie dotate di particolare professionalità all’interno delle quali il giudice è tenuto a scegliere l’esperto, nel caso in cui ritenga necessario procedere a tale accertamento peritale.

Cassazione penale sez. V, 06/04/2016, n.38291

Numero rilevante di banconote falsificate

Il numero rilevante di banconote falsificate, da solo, è insufficiente a configurare il reato previsto dall’art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), che esige il previo concerto, anche mediato, con chi ha eseguito la falsificazione, in luogo di quello ex art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per il quale non è richiesta l’intesa tra falsificatore e spenditore.

Cassazione penale sez. V, 14/01/2015, n.12192

Confezionamento delle banconote detenute

In tema di falso nummario, il concetto – che caratterizza il reato di cui all’art. 453, comma 1 n. 3, c.p., distinguendolo dall’ipotesi più lieve di cui all’art. 455 c.p. – può essere desunto dalle modalità di confezionamento delle banconote detenute, dal luogo di rinvenimento delle stesse nonché dalle inverosimili spiegazioni fornite dall’imputato.

(Nella specie si trattava di 220 banconote false da euro 50,00, divise in 10 mazzette da 20 pezzi l’una, rinvenute in buste in cui si trovavano cellulari rubati, mentre l’imputato aveva spiegato il fatto sostenendo che ne aveva ottenuto la ricezione da un napoletano che gliele aveva vendute).

Cassazione penale sez. V, 07/01/2015, n.11092

Cosa succede quando la falsità delle banconote è difficilmente riconoscibile?

In tema di falso nummario, la fattispecie della spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, prevista dall’art. 455 c.p., deve ritenersi integrata in tutti i casi in cui taluno venga trovato con monete e banconote la cui falsità sia difficilmente riconoscibile ictu oculi da una persona di comune avvedutezza, ovvero per riconoscerla non si debba far riferimento alla competenza specifica di soggetti qualificati.

Nel caso di specie, sono stati riconosciuti colpevoli del reato de quo due soggetti trovati in possesso di tre banconote di 50 euro contraffatte in quanto avente un numero seriale identico.

Corte appello Napoli sez. VII, 23/09/2014, n.5599

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Pubblicato : 16 Dicembre 2022 05:00