Estinzione anticipata del prestito: quali sono i costi?
Capitale da restituire, interessi residui, oneri accessori, eventuali penali: cosa controllare quando si chiude un finanziamento prima della naturale scadenza.
Parecchi lettori interessati a fare una estinzione anticipata del prestito ci chiedono quali sono i costi dovuti alla banca o alla società finanziaria per questa operazione.
Molti consumatori sono allarmati perché, oltre all’ovvia restituzione del capitale residuo, gli istituti di credito applicano spesso interessi, costi per servizi vari, altre maggiorazioni e addirittura sanzioni per l’esercizio di una facoltà che dovrebbe, invece, essere un pieno diritto del cliente.
È chiaro che il finanziatore cerca in tutti i modi di scoraggiare l’interruzione del contratto prima della scadenza: il suo guadagno è costituito proprio dalla restituzione programmata nel corso del tempo, in forma rateale, e con l’applicazione degli interessi convenuti.
Ma vi sono norme inderogabili che non gli consentono di applicare costi esorbitanti, o comunque non previsti, alle richieste di estinzione anticipata formulate da coloro che avevano richiesto un prestito, lo stanno regolarmente rimborsando e a un certo punto, per proprie ragioni, decidono di chiudere il rapporto anzitempo, restituendo il dovuto in un’unica soluzione. Il dovuto, appunto, e nulla più di ciò. Cerchiamo, quindi, di individuare quali costi le banche e le società finanziarie possono, o non possono, “caricare” sui clienti che richiedono l’estinzione anticipata di un prestito.
Estinzione anticipata prestito: quando si può fare
L’estinzione anticipata di un prestito – intendendo con questa definizione qualsiasi forma di credito al consumo, finanziamento o mutuo concesso da un operatore professionale, anche in forma di cessione del quinto dello stipendio – è un diritto riconosciuto dalla legge in favore dei consumatori.
Perciò le banche e le società finanziarie che rientrano nel regime normativo dell’Unione Europea e sono abilitate ad operare in Italia non possono opporsi, e neppure indagare sui motivi che hanno determinato la richiesta, se non per fini meramente statistici e di sondaggio.
L’unico adempimento posto a carico del cliente è quello di formulare la richiesta nei modi e termini stabiliti dal contratto stipulato con la banca o con la società finanziaria: ad esempio, con l’invio di una lettera raccomandata, oppure con la compilazione di un modulo in agenzia o, come oggi spesso avviene, di un form online sul sito di home banking o sulla app dedicata.
Estinzione anticipata del prestito: quali interessi?
Siccome l’estinzione anticipata di un prestito risolve il contratto prima della scadenza prefissata, è necessario restituire al finanziatore tutto il capitale erogato che non era stato ancora rimborsato mediante il pagamento delle rate periodiche.
Inoltre devono essere corrisposti anche gli interessi maturati fino al momento dell’estinzione anticipata ma – è bene chiarirlo – non quelli che sarebbero sorti successivamente: vanno esclusi quelli che erano stati inseriti nelle rate programmate per il periodo successivo alla chiusura del prestito, che è avvenuta prima della scadenza programmata. Tali interessi ulteriori non sono più dovuti e devono essere eliminati dal computo.
Bisogna, quindi, controllare il piano di ammortamento ricevuto al momento della sottoscrizione del prestito – nel quale, per ciascuna rata, compare la scomposizione tra capitale rimborsato ed interessi applicati – e confrontarlo con il documento finale, comunemente chiamato conteggio estintivo del finanziamento, che l’istituto di credito è tenuto a fornire a chi richiede l’estinzione anticipata, e nel quale devono essere analiticamente esposti sia gli interessi maturati e richiesti in restituzione, sia gli eventuali costi ed oneri applicati all’operazione di chiusura del prestito.
Estinzione anticipata prestito: i costi da controllare
La giurisprudenza, compresa quella europea e della nostra Corte Costituzionale, è intervenuta ripetutamente affermando che va operata una riduzione proporzionale di tutti i costi collegati al finanziamento per la parte, temporale ed economica, non ancora usufruita dal cliente a causa dell’estinzione anticipata.
La stessa legge (articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario, modificato dal D.Lgs n. 141/2010 e da norme successive, come il Decreto “Rilancio” del 2021, in parte dichiarate incostituzionali e non conformi alla normativa europea), intitolato «rimborso anticipato» prevede che: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
A tal proposito bisogna distinguere i costi cosiddetti upfront (quelli iniziali, collegati alla richiesta di prestito e già pagati in anticipo, come le spese di istruttoria, che sono indipendenti dalla durata del prestito) dai costi recurring (i costi ricorrenti e addebitati periodicamente, come le spese di incasso di ciascuna rata ed anche la parte di premio dell’eventuale assicurazione che era stata collegata al prestito): per questi ultimi l’estinzione anticipata fa venire meno la ragione del loro pagamento e dunque non possono essere addebitati al momento della chiusura.
Tutto ciò significa che, in alcuni casi, il consumatore potrebbe avere addirittura diritto ad un rimborso, anziché dover pagare qualcosa, se risultano essergli state addebitate cifre eccedenti e relative a una parte temporale di finanziamento non fruita a causa della chiusura anticipata. Tuttavia, dopo gli interventi della giurisprudenza europea e le declaratorie di incostituzionalità, le banche e le società finanziarie si sono quasi tutte adeguate al nuovo regime normativo che abbiamo illustrato; pertanto la possibilità dei rimborsi è circoscritta ai prestiti estinti tra il 2010 ed il 2021, quando ancora c’era incertezza applicativa e la prassi – poi giudicata illecita – era quella di applicare in fase di chiusura costi non dovuti.
In concreto, la verifica dei prospetti forniti dalla banca o dalla finanziaria ed il calcolo del dovuto (o dello spettante) potrebbe risultate complesso, specialmente se l’importo finanziato è cospicuo, la durata di restituzione programmata era lunga, ed il prestito risultava collegato ad altre operazioni di dare e avere intercorrenti tra le parti. In tali casi è bene far esaminare la pratica da un qualificato consulente, come il proprio avvocato o commercialista di fiducia o una società di assistenza ai consumatori specializzata in questo ambito.
Nel paragrafo “Approfondimenti” al termine dell’articolo ti forniamo ulteriori informazioni su questo delicato e controverso punto.
Estinzione anticipata del prestito: si paga una penale?
L’estinzione anticipata dei finanziamenti comporta, di regola, l’applicazione di una penale a carico del soggetto che recede prima della scadenza programmata. Si tratta di una forma di compensazione economica una tantum e forfettaria: è un indennizzo previsto in favore della banca o società finanziaria che aveva erogato il prestito, per il mancato guadagno che essa avrebbe ottenuto sugli interessi pattuiti se il rimborso dilazionato con pagamenti rateali fosse proseguito per tutta la durata inizialmente stabilita.
Tuttavia la legge Bersani (L. n. 40/2007) esclude la possibilità di applicare penali sull’estinzione anticipata di mutui sottoscritti per finanziare l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale del mutuatario.
Negli altri casi, la medesima legge Bersani e la successiva normativa sul credito al consumo Direttiva UE n. 48/2008 e D. Lgs. n. 141/2010) limitano l’importo della penale all’1% del debito residuo se il prestito viene estinto prima di un anno dalla scadenza programmata, e allo 0,5% se la chiusura avviene nell’ultimo anno. In ogni caso la penale non è dovuta se l’importo rimborsato anticipatamente non supera i 10mila euro.
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