Espropriazione per pubblico interesse: ultime sentenze
L’acquisizione al patrimonio dell’ente pubblico della proprietà di un bene irreversibilmente trasformato; la determinazione dell’indennizzo; la costruzione di un’opera pubblica.
Pagamento delle indennità agli espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità l’accertamento del soggetto tenuto al pagamento delle indennità dovute agli espropriati, cioè del titolare effettivo del rapporto sostanziale, deve essere compiuto con riferimento ai pertinenti parametri normativi, in base ai quali il soggetto passivo è individuato nel soggetto espropriante, corrispondente tradizionalmente al soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, cioè il beneficiario della espropriazione.
La corrispondenza tra il soggetto espropriante e il beneficiario dell’espropriazione, peraltro, può attenuarsi o divenire poco riconoscibile nei procedimenti pluripartecipati, nei quali più soggetti, anche formalmente privati, possono condividere l’esercizio del potere espropriativo in relazione a fasi e momenti diversi del medesimo procedimento e compiere, nei confronti degli espropriati attività delegate che presuppongono la titolarità o contitolarità – in via diretta o indiretta – del potere espropriativo in capo ai medesimi soggetti.
In una tale fattispecie deve essere escluso che, ai fini dell’integrità del contraddittorio, sia necessaria la partecipazione al giudizio del beneficiario dell’espropriazione quando sia diverso dall’autorità espropriante, dal promotore dell’espropriazione e da altri soggetti delegati con atti di rilievo esterno, atteso che la obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25924
Liquidazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità
In tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, affinché possano considerarsi edificabili le aree ricomprese nella “zona F” di cui al d.m. n. 1444 del 1968 (destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale), non è sufficiente che l’intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta, anche ad iniziativa privata, essendo necessaria la specifica previsione di tale possibilità da parte dello strumento urbanistico, quale espressione di una scelta di programmazione politica finalizzata a dotare il territorio di attrezzature e servizi ritenuti realizzabili secondo tali modalità.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’espropriazione di aree destinate a “servizi sovracomunali”, per le quali le norme tecniche di attuazione escludevano l’attività edificatoria ad iniziativa privata, riservandola al Comune, in maniera diretta o attraverso un soggetto convenzionato).
Cassazione civile sez. I, 12/08/2022, n.24744
Domanda riconvenzionale dell’espropriante
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all’accertamento del “quantum” effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell’indennità “in peius” per l’espropriato, a meno che l’espropriante non formuli domanda riconvenzionale; ne consegue che, ove quest’ultima sia oggetto di rinuncia, il giudice non può condannare l’espropriato alla restituzione delle somme che, in base alla stima giudiziale, abbia incassato in eccesso, incorrendo altrimenti nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2022, n.24355
Differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi
In tema di espropriazione per pubblica utilità i vincoli conformativi vanno distinti dai vincoli espropriativi perché i primi prescindono dalla qualità pubblica o privata del soggetto attuatore, pur rimanendo pubblica la funzione dell’intervento.
Dunque si tratta di vincoli ad iniziativa privata o promiscua, ovvero sia pubblica sia privata, che non comportano necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica. Tra essi, ad esempio, vi sono quelli che impongono fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviaria, dei corsi e specchi d’acqua, e tutti quelli che definiscono in via astratta e generale le possibilità edificatorie, anche in negativo, connesse con il diritto dominicale. Ma lo sono anche le aree destinate a verde pubblico attrezzato o ad attrezzature sportive, le aree di sosta per i veicoli, centri per la distribuzione commerciale, come le aree destinate a strutture sanitarie o scolastiche; in breve, tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato. In conclusione il vincolo conformativo rappresenta la ‘regola generale’ della zonizzazione, laddove il vincolo espropriativo è l’eccezione.
Corte appello Catania sez. I, 15/07/2022, n.1510
Espropriazione finalizzata alla creazione di un’opera privata di pubblica utilità
In tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 d.P.R. n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 d.P.R. cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato.
Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21058
Decreto di esproprio
Va rimessa al primo presidente della Corte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, la questione, su cui sussiste contrasto, inerente all’usucapibilità del bene, oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità, nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione non si sia immessa nel relativo possesso, ed in particolare se, in tal caso, si realizzi in modo automatico il ‘constitutum possessorium’ in favore dell’ente espropriante o se, invece, il possesso continui a permanere in capo all’occupante.
Cassazione civile sez. II, 20/06/2022, n.19758
Pagamento dell’indennità di occupazione e di esproprio
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto legittimato al pagamento dell’indennità di occupazione e di esproprio va generalmente individuato nell’ente beneficiario dell’espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all’acquisizione delle aree e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, occorrendo, invece, una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna. Ne deriva che, ove sia stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablativa in nome e per conto del delegante, non sussiste alcuna solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l’unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità e legittimato a resistere in caso di opposizione alla stima.
Cassazione civile sez. I, 26/05/2022, n.17058
L’indennità di esproprio dei suoli dotati di un soprassuolo arboreo
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell’11 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della cedu, agganciando indissolubilmente l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica.
Cassazione civile sez. I, 09/05/2022, n.14680
Indennizzo per la reiterazione dei vincoli espropriativi
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dalla reiterazione di ciascun vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno, non rilevando che l’azione non fosse esercitabile prima della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, trattandosi di mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, privo di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione.
Cassazione civile sez. I, 28/04/2022, n.13390
Il sistema indennitario e risarcitorio
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative e altro) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.
Cassazione civile sez. VI, 26/04/2022, n.13040
Acquisto da espropriazione per pubblica utilità a titolo originario
Il diritto acquisito dalla pubblica amministrazione in seguito ad espropriazione per pubblica utilità presenta le stesse caratteristiche che aveva in capo al privato sottoposto alla procedura: si tratta, dunque, di un trasferimento coattivo. Da ciò conseguono tre importanti conseguenze: 1. la validità o meno del titolo, in base al quale l’espropriato ha conseguito il bene, non ha alcuna incidenza sull’efficacia del trasferimento coattivo; 2. l’espropriante acquista il bene libero da ogni peso; 3. il diritto all’indennità non è collegato alla cessione del possesso del bene, sebbene all’emissione del decreto di espropriazione ovvero alla cessione volontaria del bene stesso.
Tribunale Imperia sez. I, 13/04/2022, n.240
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
Nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessaria in relazione al procedimento che si conclude con la dichiarazione di pubblica utilità, anche implicita, in quanto si tratta di procedimento autonomo, che si conclude con un atto che incide sulla sfera giuridica del proprietario ed è immediatamente impugnabile.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/04/2022, n.2288
Pubblica utilità e accordi con enti pubblici
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. reg. Veneto n. 11/2004, gli accordi conclusi dai comuni, dalle province e dalla Regione con soggetti privati, per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di interesse pubblico rilevante, sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2022, n.2008
Deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato
In materia di espropriazione per pubblica utilità , nei confronti del soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.
Tribunale Perugia sez. II, 10/03/2022, n.353
Il valore venale del bene
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.
(Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, avendo ritenuto l’area edificabile, in ragione della sola circostanza che la stessa era compresa in zona qualificata centro edificato e ciò pur avendo affermato che il fondo era stato utilizzato per la realizzazione del tracciato di una via pubblica di collegamento con una caserma dei vigili del fuoco: e che lo stesso era compreso già in area più estesa, vincolata alla cosiddetta viabilità di piano).
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.5900
Procedura di espropriazione per pubblica utilità contro l’intestatario dell’immobile
Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l’usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l’intestatario dell’immobile e da quest’ultimo contestata, poiché l’interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l’esercizio, e non da vicende giudiziali tra l’intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, n.5582
Esame delle osservazioni dei privati nel procedimento espropriativo
Nel procedimento avente ad oggetto l’espropriazione per pubblica utilità di aree non sussiste alcun dovere per l’Amministrazione di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine al tracciato e alla caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 03/02/2022, n.84
Espropriazione per pubblica utilità, acquisizione sanante: stima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la materia risarcitoria oggetto del giudizio di primo grado, impugnato in appello, viene assorbita dalla materia indennitaria prevista dal meccanismo dell’acquisizione sanante, tuttavia il valore dell’indennità stabilito dal provvedimento emesso ex art. 42 bis del T.U.E. non può essere ridimensionato quando manchi la domanda riconvenzionale a seguito della richiesta del privato beneficiario che abbia richiesto lo svincolo degli importi versati presso la Cassa Depositi e Prestiti dall’espropriante all’esito della procedura di acquisizione sanante.
Corte appello Potenza, 03/02/2022, n.63
Il giudice del rinvio chiamato a determinare l’entità dell’indennità dovuta
In materia di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della cassazione a opera del giudice di legittimità del capo della decisione di merito che attiene alla stima del fondo espropriato, ritenuto edificabile, deve ritenersi formato il giudicato interno su quest’ultima qualificazione, che non può più essere messa in discussione dal giudice del rinvio, chiamato solo a rinnovare la stima ai fini della determinazione dell’indennità dovuta.
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2115
Termine per l’emanazione del provvedimento ablativo
In materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente al decreto espropriativo, l’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 richiede che, con riferimento al predetto decreto, entro la scadenza del termine di cinque anni sia necessaria la mera emanazione del provvedimento ablativo e non anche la comunicazione ai suoi destinatari.
Consiglio di Stato sez. IV, 24/01/2022, n.428
Espropriazione per pubblica utilità e indennità aggiuntiva
In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell’area l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest’ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all’attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall’art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, n.7975
Stipula dell’atto di cessione volontaria
In tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 un’indennità aggiuntiva, autonoma rispetto a quella di espropriazione, sul presupposto che sia stato firmato un atto di cessione volontaria produttivo dell’effetto di determinare l’abbandono del terreno coltivato in esecuzione di una delle tipologie contrattuali indicate dalla menzionata norma.
(Nell’affermare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di un atto di cessione volontaria stipulato tra le parti, aveva retrodatato la spettanza dell’indennità aggiuntiva alla data della delibera della giunta comunale che aveva deciso di sottoscrivere l’accordo di cessione).
Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, n.7688
Espropriazione per pubblica utilità: determinazione giudiziale dell’indennità
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’azione volta ad ottenere la maggiorazione del dieci per cento dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di determinazione giudiziale dell’indennità dall’art. 54, comma 2, d.P.R. citato – nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta indennità.
Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, n.7369
Per la quantificazione dell’indennità rileva l’edificabilità?
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio rileva l’edificabilità legale dell’area ablata all’epoca dell’adozione del relativo decreto, secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendosi tener conto dell'”aspettativa” di edificabilità futura di un terreno attualmente agricolo in ragione dell’evoluzione degli strumenti anzidetti.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva stimato un’area agricola, valorizzandone la collocazione adiacente al centro comunale e la propensione al mutamento di destinazione urbanistica, come edificabile).
Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4228
Espropriazione per pubblica utilità: la normativa
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la normativa di cui all’art. 42 -bis del D.P.R. n. 327/2001 è applicabile in presenza dei presupposti da essa previsti, quindi laddove un’autorità utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, nonostante tale bene sia stato modificato in mancanza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/01/2021, n.648
L’indennità di esproprio
In materia di indennità di esproprio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 42, comma 3, Cost, dell’art. 14, comma 2, della l. provinciale di Trento n. 6 del 1993, nella parte in cui rimette al proprio regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Provincia n. 24-26 del 2009) l’individuazione delle opere la cui esecuzione comporta la decurtazione del 25 per cento dell’indennità espropriativa, attribuendo alla fonte secondaria il compito di fornire le direttive di attuazione dal momento che l’art. 42, comma 3, Cost. impone la riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità ma a carattere relativo.
Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11070
Espropriazione per pubblica utilità
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell’area residua, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa, ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13598
Espropriazione per pubblica utilità: l’atto di cessione volontaria
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’atto di cessione volontaria deve essere tenuto distinto dall’accordo amichevole sull’indennità. Infatti, la cessione volontaria del bene ha efficacia immediatamente traslativa della proprietà e determina, pertanto, l’esaurimento della procedura ablativa del bene; viceversa, l’accordo amichevole concerne solamente la pattuizione sul quantum dell’indennità e presuppone il completamento della procedura mediante l’adozione dell’atto conclusivo traslativo della proprietà.
Corte appello Bari sez. III, 03/08/2020, n.1453
Trasformazione irreversibile del suolo
Sia in caso di occupazione acquisitiva sia in caso di occupazione usurpativa, in seguito alla trasformazione irreversibile del suolo (utilizzazione senza titolo di un bene per pubblico interesse in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità) l’acquisto della proprietà del bene occupato ad opera dell’ente pubblico avviene con efficacia ex nunc soltanto in seguito all’adozione di un provvedimento formale di acquisizione e soltanto dopo il pagamento o il deposito delle somme dovute al proprietario a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.
Tribunale Potenza, 29/06/2020, n.479
Il valore venale del bene
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.
Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, n.12618
Determinazione dell’indennità di esproprio
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio deve essere esclusa la qualità edificatoria dell’area che risulti destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall’autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione del p.r.g. che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, comportando così un vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, cosicché dell’incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene dovrà tenersi conto per la determinazione dell’indennità.
Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n.6486
Illecito spossessamento del privato dalla PA
L’espropriazione deve sempre avvenire in buona e debita forma. Tanto comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della Pa e l’irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicché il privato ha sempre il diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente.
Deriva da quanto precede, pertanto, che l’occupazione o la manipolazione del bene immobile, allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso (o sia stato annullato), integra (sempre) un illecito di natura permanente, che in linea di principio dà luogo a una pretesa risarcitoria avente per oggetto i danni per il periodo non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero sino al momento della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso.
Ciò sta a significare che la perdita della proprietà non avviene, in simili casi, per accessione invertita sebbene per abdicazione, associata alla proposizione della domanda di risarcimento del danno per equivalente, la quale domanda peraltro è caratterizzata da ciò: che nel giudizio relativo al risarcimento del danno per occupazione illegittima la perdita del diritto di proprietà, determinata dalla realizzazione dell’opera pubblica non seguita dall’emissione del decreto di espropriazione. costituisce una condizione dell’azione, e come tale, secondo i consueti principi di diritto processuale, può sopravvenire in corso di causa.
Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, n.7466
L’area residua rimasta in proprietà degli espropriati
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sè non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.
Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, n.13203
Espropriazione per pubblica utilità: il deprezzamento dell’area residua
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.
Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, n.10747
Azione di determinazione giudiziale dell’indennità: il termine di prescrizione
In tema di indennità di espropriazione, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre opposizione alla stima, opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicchè, ove questo non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finchè non decorra il termine di prescrizione decennale, che decorre dall’emanazione del provvedimento ablatorio
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, n.9217
Assenza di decreto di espropriazione per pubblica utilità: conseguenze
Quando il decreto di espropriazione per pubblica utilità non sia stato emesso o sia stato annullato, l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni.
Tribunale Massa, 09/03/2020, n.175
Controversia sulla misura dell’indennità e applicazione del criterio del valore venale del bene
In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina prevista dalla legge per la determinazione dell’indennità dovuta, nei rapporti non ancora esauriti per essere in corso la controversia sulla misura dell’indennità, deve applicarsi il criterio del valore venale del bene, anche se il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito non abbia contestato la legge applicabile per determinare l’indennità, ma soltanto la sua quantificazione in concreto, poiché sull’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l’acquiescenza allo stesso.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della corte d’appello che, pronunciando in sede di rinvio, ha disatteso i criteri di stima indicati dalla S.C. e ritenuto applicabili i nuovi criteri conseguenti alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 2007).
Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, n.4778
Deposito dell’indennità di esproprio
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità di occupazione d’urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l’effetto dell’acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati.
Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32415
Azioni concesse all’espropriato
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall’art. 19 della citata legge, quando l’indennità definitiva sia stata già calcolata da parte della commissione provinciale, mentre qualora abbia ricevuto solo l’offerta di un’indennità provvisoria, può agire in giudizio nell’ordinario termine di prescrizione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’espropriato avesse impugnato la liquidazione dell’indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della commissione provinciale e che l’indennità era stata determinata dall’autorità espropriante).
Cassazione civile sez. I, 06/11/2019, n.28520
L’apertura di una formale procedura espropriativa
Presupposto indispensabile perché si possa configurare la cessione volontaria e perché si possano produrre i suoi effetti tipici è il collegamento tra il rapporto contrattuale e il procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità che vi ha dato origine, il quale funge da essenziale momento genetico e fondamentale presupposto del trasferimento immobiliare. Senza l’apertura di una formale procedura espropriativa non può esserci spazio per la cessione volontaria.
Consiglio di Stato sez. IV, 30/10/2019, n.7445
Espropriazione per pubblica utilità: il criterio dell’edificabilità legale
In tema di espropriazione per pubblica utilità e ai fini dell’accertamento dell’edificabilità delle aree, il criterio dell’edificabilità legale deve essere completato o integrato da quello nella logica della effettività, pure considerata dalla norma, in modo da prendere in considerazione le condizioni che, in concreto, inducono a conferire ai terreni la natura edificatoria e a determinarne il valore venale, dovendosi esemplificativamente tenere conto dell’esaurimento degli indici di fabbricabilità a causa delle costruzioni già realizzate in zona, delle eventuali cessioni di potenzialità volumetrica effettuate in favore di aree limitrofe, dell’ubicazione o, come nel caso di specie, dell’avvenuto esaurimento da parte del proprietario della volumetria disponibile ai fini edificatoli. Si deve, infatti, considerare ogni elemento che incida in misura determinante sulla edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo a essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori.
Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20899
Migliorie opportunistiche: sono escluse dal computo per l’indennità?
In tema di espropriazione per pubblica utilità, deve rilevarsi come le c.d. migliorie opportunistiche, essendo interventi realizzati al solo fine di conseguire un’indennità maggiore, siano state realizzate successivamente alla conoscenza del procedimento espropriativo, sono escluse dal computo relativo all’indennità.
Consiglio di Stato sez. IV, 09/04/2019, n.2303
Transazione conclusa tra il Comune e il privato illegittimamente espropriato
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la transazione conclusa tra il Comune e il privato illegittimamente espropriato, in relazione ai danni cagionati dall’illegittima attività dell’impresa concessionaria del Comune, non elide la responsabilità solidale di quest’ultima verso il privato danneggiato, né implica un’assunzione di responsabilità esclusiva da parte del Comune, con la conseguenza che, in base alla clausola di manleva integrale contenuta nella convenzione tra il Comune e l’impresa concessionaria, essa è obbligata a tenere indenne l’ente locale da quanto dovuto al privato in relazione alla transazione.
Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, n.19470
Controversia sul risarcimento del danno
Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere.
Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18272
Limiti della competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Nella Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, n. 22, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (recante « approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ») hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale entro i limiti indicati dall’art. 4 dello statuto, ossia in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Quest’ultimo limite viene meno, in applicazione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, solo per le parti in cui le Regioni a statuto ordinario dispongano (sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione) di maggiori poteri rispetto alle Regioni a statuto speciale, in quanto, altrimenti, in tali casi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e delle Province) autonome sarebbe irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa residuale delle Regioni ordinarie, onde devono escludersi ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Tale quadro legislativo è ribadito dall’art. 4 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, secondo il quale le Province di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Cost. per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite .
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/06/2019, n.90
Espropriazione per pubblica utilità: controversie
In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001; appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori; dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello.
Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2019, n.6074
Controversie espropriazione per pubblica utilità: competenza e giurisdizione
Nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà oppure, come nel caso di specie, anche se i provvedimenti con i quali è stata esercitata la potestà ablatoria siano stati annullati alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi al riguardo.
Restano invece attratte alla cognizione dell’AGO le ipotesi residuali in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/06/2019, n.2990
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto questioni relative ad atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2019, n.2114
Cos’è la retrocessione parziale?
Nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, rileva come retrocessione parziale quella che sia stata caratterizzata (in un primo tempo) dall’emanazione di un atto amministrativo che ha dichiarato alcune particelle, in precedenza espropriate, inservibili ai fini dell’opera pubblica nel suo complesso considerata; qualora sia seguita l’emanazione di un secondo provvedimento capace di imprimere all’area interessata dalla complessa opera una destinazione compatibile con la originaria finalità sulla base del mutato assetto degli interessi pubblici coinvolti,ripristinata, quindi, con effetti “ex tunc” la situazione antecedente alla dichiarazione d’inservibilità, viene meno il diritto alla retrocessione insorto a seguito della dichiarazione stessa, con l’ulteriore conseguenza che le posizioni giuridiche del privato, degradando a mero interesse legittimo, restano esposte all’esercizio dei poteri amministrativi di annullamento in autotutela la cui tutela resta affidata alla giurisdizione del g.a.
Corte appello Reggio Calabria, 16/04/2019, n.339
Retrocessione parziale: cosa presuppone?
Nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale presuppone un provvedimento dell’Amministrazione finalizzato a dichiarare l’inservibilità del bene per lo scopo che ne ha determinato l’espropriazione, o comunque la manifestazione di tale volontà, anche a mezzo di acta concludentia.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 01/08/2019, n.1812
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