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Esami universitari: ultime sentenze

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Immatricolazione ad anno successivo al primo; contratto sottoscritto dallo studente con una società di preparazione agli esami universitari; conseguimento di un’abilitazione professionale o di un titolo; procedure abilitative all’esercizio delle professioni; partecipazione al concorso universitario; verbali per gli esami universitari.

Verbalizzazione degli esami universitari suddivisi in moduli

I moduli di esame altro non sono che mere parti di un unico insegnamento, generalmente omogenee, che per agevolare lo studente l’Università consente che vengano sostenuti in itinere parcellizzando l’esame di profitto che viene, pertanto, sostenuto in più riprese. Di tali prove intermedie e parziali non viene effettuata alcuna verbalizzazione e rimane traccia solo in annotazioni informali prese dal docente. Viene, invece, verbalizzato l’esame solo allorché lo studente superi l’ultimo modulo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/07/2022, n.9034

Superamento di un numero significativo di esami e test d’ingresso alla facoltà di medicina

In un giudizio avente ad oggetto il test per l’accesso alla facoltà di medicina, ove il ricorrente sia stato ammesso con riserva, cessa la materia del contendere allorché, nelle more del giudizio, egli abbia superato un numero significativo di esami universitari e sia ormai alla soglia del conseguimento della laurea. Ciò, non in forza dell’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 (norma eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica), ma in considerazione del principio della conservazione degli atti giuridici, dell’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e non potendo la lentezza dei processi rendere incerto l’esito degli esami universitari, frustrando le legittime aspettative del privato.

Consiglio di Stato sez. VII, 14/04/2022, n.2856

Superamento di esami di profitto da parte di studenti universitari ammessi con riserva

Il principio dell’assorbimento di cui all’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005, opera anche nel caso di studenti universitari ammessi con riserva ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e che abbiano superato alcuni esami di profitto nelle more del giudizio.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 24/01/2022, n.32

Trattamento scolastico stabilito per gli studenti universitari

È stabilito per gli studenti universitari un trattamento scolastico più rigoroso rispetto agli altri gradi d’istruzione, in quanto tal rigore si giustificava e si giustifica per la particolare importanza dell’istruzione universitaria, in cui è fondamentale una continua valutazione della formazione culturale e della preparazione professionale dello studente, controllabile mediante esami.

Consiglio di Stato sez. VI, 03/07/2020, n.4287

Carriera universitaria e clausola di riserva

Il notevole decorso del tempo e, di conseguenza, l’insorgenza di una situazione di legittimo affidamento e il superamento di un rilevante numero di esami universitari, costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio enucleabile dall’art. 4, comma 2 -bis, D.L. n. 115 del 2005, con il conseguente definitivo superamento della clausola di riserva.

Consiglio di Stato sez. VI, 10/04/2020, n.2375

Studenti universitari

È stabilito per gli studenti universitari un trattamento scolastico più rigoroso rispetto agli altri gradi d’istruzione, in quanto tal rigore si giustificava e si giustifica per la particolare importanza dell’istruzione universitaria, in cui è fondamentale una continua valutazione della formazione culturale e della preparazione professionale dello studente, controllabile mediante esami.

Consiglio di Stato sez. VI, 03/07/2020, n.4287

Carriera universitaria e clausola di riserva

Il notevole decorso del tempo e, di conseguenza, l’insorgenza di una situazione di legittimo affidamento e il superamento di un rilevante numero di esami universitari, costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio enucleabile dall’art. 4, comma 2 -bis, D.L. n. 115 del 2005, con il conseguente definitivo superamento della clausola di riserva.

Consiglio di Stato sez. VI, 10/04/2020, n.2375

Diritto degli iscritti alle università telematiche ai permessi per motivi di studio

Fermo restando il diritto ai permessi per motivi di studio anche a coloro i quali siano iscritti alle università telematiche, occorre però che questi, al fine di fruire di 150 ore di permessi studio, certifichino in maniera incontrovertibile la frequenza delle lezioni ovvero il sostenimento degli esami in concomitanza con l’orario di servizio.

Tribunale Trapani sez. lav., 20/05/2020

Riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Facoltà universitaria

Sono, in astratto, riconoscibili gli esami sostenuti presso altra Facoltà universitaria, senza che sia necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a Medicina e Chirurgia), ove l’Amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti in Facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/04/2020, n.3757

Esami sostenuti in altre Facoltà e test d’ingresso

Il principio secondo il quale gli studenti stranieri che intendano iscriversi presso un’università italiana possono essere ammessi alla frequenza di anni anche successivi al primo senza sottoporsi al test di ingresso previsto per le ammissioni al primo anno facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell’Unione, non può (ovviamente) non valere anche per gli studenti italiani che siano già in possesso di laurea conseguita presso altra università italiana e chiedano la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a « numero chiuso » (nella specie, Medicina e chirurgia).

Laddove lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no « affine » a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi; con la specificazione che tale verifica è comunque subordinata alla sussistenza dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ciascun anno di corso.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 18/03/2020, n.703

Equipollenza degli esami affini sostenuti in altro corso di laurea

Va ammessa l’equipollenza degli esami affini, sostenuti in altro corso di laurea rispetto a quelli previsti nell’ambito del corso ad accesso programmato che il candidato ha interesse a frequentare, laddove quest’ultimo abbia maturato un numero di crediti formativi sufficienti all’immatricolazione ad anno successivo al primo, sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili e senza che, in tale situazione, sia necessario affrontare il test, previsto solo per il primo accesso agli studi universitari in questione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/01/2020, n.154

Passaggio ad altra facoltà e mancato superamento test iniziale

Se il superamento di uno o due esami del corso di laurea consente a uno studente già iscritto al Corso di Laurea in Medicina, a seguito del superamento del test d’ingresso, di mantenere l’iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità, non si può negare lo stesso diritto allo studente che, pur provenendo da un altro percorso di laurea, avrebbe titolo al riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l’iscrizione a nulla rilevando il mancato superamento del test iniziale.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 20/09/2019, n.215

Diritto alla borsa di studio

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in “Igiene mentale” sul rilievo della equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita, seppur ai fini degli esami di idoneità del personale di ruolo sanitario, dal d.m. 27 luglio 1990).

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, n.19730

Superamento di un rilevante numero di esami universitari

Il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, costituiscono elementi idonei a ingenerare una situazione di legittimo affidamento giustificando, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dall’ art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di « prove d’esame scritte ed orali », a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo.

Consiglio di Stato sez. VI, 01/04/2019, n.2155

Concorsi universitari

L’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, oltre a riferirsi all’abilitazione all’esercizio delle professioni (e non certo all’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso), si riferisce altresì a procedure di tipo idoneativo, nelle quali non viene in considerazione un numero limitato di posti disponibili, da assegnare sulla base di una procedura comparativo — selettiva, quale è quella di specie.

Al contrario, il superamento delle prove d’esame da parte del candidato ammesso con riserva, che nel contesto dell’abilitazione professionale può valere, a posteriori, quale prova dell’idoneità ad esercitare una determinata professione, non può svolgere analoga funzione con riguardo agli esami universitari sostenuti, il cui superamento non può incidere retroattivamente su una fase selettiva a quiz, per l’accesso ad un numero limitato di posizioni e ormai conclusa, anche perché non sarebbero individuabili coloro che, legittimamente classificatisi in graduatoria, sarebbero « scalzati » da chi ha superato gli esami del primo anno di laurea. Sicchè manca il presupposto imprescindibile dell’analogia legis costituito dalla necessità che le fattispecie in raffronto integrino «casi simili».

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 11/09/2018, n.9253

Ammissione con riserva

Il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, detto anche « principio dell’assorbimento » desumibile dall’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168 del 2005, secondo il quale « conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela », può ben estendersi — secondo principi ermeneutici di equilibrio di parità di trattamento — anche al caso degli esami universitari sostenuti dallo studente-ricorrente in virtù di ammissione con riserva disposta dal Giudice amministrativo, all’interno dell’impugnativa avverso il diniego di immatricolazione, in conformità del resto a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 108 del 1 aprile 2009 sulla questione di legittimità costituzionale della predetta norma.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 09/06/2016, n.359

Esami universitari sostenuti con riserva di ammissione disposta dal GA

Il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, detto anche “principio dell’assorbimento” desumibile dall’articolo 4, comma 2- bis, del D.L. 30/06/2005 n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005 n. 168, secondo il quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, può applicarsi, secondo i principi ermeneutici di equilibrio e di parità di trattamento, anche al caso degli esami universitari sostenuti dallo studente-ricorrente in virtù di ammissione con riserva disposta dal giudice amministrativo, all’interno dell’impugnativa avverso il diniego di immatricolazione.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 14/07/2016, n.429

Esame di Stato per l’abilitazione all’insegnamento

La dedotta adozione di un sistema informatizzato di gestione e registrazione degli esiti, con dematerializzazione dei verbali secondo la prassi invalsa presso l’Ateneo trentino per gli esami universitari, non può giustificare e surrogare – in relazione alle prove conclusive dei percorsi abilitanti – l’assenza di un documento ostensibile che dia conto delle operazioni svoltesi dinanzi la Commissione, contenente gli elementi minimi propri della verbalizzazione, nella fattispecie trascurati, necessari per dimostrare la correttezza, imparzialità e trasparenza del processo esaminativo e valutativo dell’organo collegiale e a consentire il sindacato dell’autorità giurisdizionale, sia pure entro i limiti che ne circoscrivono in materia l’esercizio.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 11/09/2015, n.346

Esercizio della professione di avvocato

Se deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita, è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa (fattispecie in cui un abogado aveva prodotto una autocertficazione di assenza carichi pendenti, ma da indagini era emersa la pendenza di procedimenti penali nei confronti dell’abogado, nonché di una sentenza comportante la cancellazione emessa nei confronti del medesimo da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

Cassazione civile sez. un., 27/07/2015, n.15694

Accesso alla professione di avvocato

L’art. 3 della direttiva 98/5/Ce deve essere interpretato nel senso di non ostare a che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e, a seguito del superamento di esami universitari, faccia ritorno nello Stato di cui è cittadino per esercitarvi la professione forense con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita; un siffatto comportamento non costituisce abuso di diritto dell’Unione europea.

Corte giustizia UE grande sezione, 17/07/2014, n.58

Esami universitari e annullamento in autotutela di esami universitari

In tema di istruzione universitaria, l’annullamento in autotutela di esami universitari (e conseguentemente del titolo accademico), per mancato rinvenimento di ogni riscontro documentale degli stessi (non essendo ritenuta idonea la registrazione informatica ai fini della attestazione del loro superamento), costituisce un procedimento amministrativo di secondo grado autonomo da quello penale, per cui non sussiste alcun obbligo di attendere la definizione del processo penale in corso per gli stessi fatti, dal momento che, al contrario, l’interesse pubblico all’annullamento del titolo accademico rende opportuno un celere intervento finalizzato al ritiro del titolo illegittimamente conseguito.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 04/09/2013, n.1643

Preparazione agli esami universitari

Il contratto sottoscritto dallo studente con una società di preparazione agli esami universitari crea, se nel contratto non sia previsto diversamente, a quest’ultima un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto, la società di preparazione agli esami universitari non è inadempiente qualora lo studente non superi gli esami.

Tribunale Parma, 08/08/2013, n.1067

Elaborato scritto: ha natura di atto pubblico 

L’elaborato scritto redatto in occasione di una prova di esame universitario ha natura di atto pubblico perché è funzionale ad individuare i candidati da ammettere alla prova orale e ad orientare l’esaminatore nell’attribuzione del voto definitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 490 c.p. con riferimento alla soppressione di elaborati scritti di una prova di esame e di sostituzione con altri, redatti giorni dopo).

Cassazione penale sez. V, 25/06/2013, n.32789

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Pubblicato : 15 Novembre 2022 05:30