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Eredi legittimi: chi sono e cosa prevede la legge

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(@angelo-greco)
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Successione legittima o per legge: a chi va l’eredità se non c’è un testamento. 

Quando si parla di eredi legittimi ci si riferisce sempre a una successione che si apre senza che vi sia un testamento o quando il testamento risulti nullo (ad esempio perché senza firma) o sia stato annullato dal giudice. La legge infatti detta delle norme specifiche per la divisione dell’eredità in assenza di valide disposizioni da parte del cosiddetto de cuius (ossia il defunto). Questo perché è necessario che il patrimonio di colui che è passato a miglior vita si trasmetta a qualcuno, non potendo per legge essere abbandonato a sé stesso. Sicché, anche in assenza di eredi o in caso di rinuncia all’eredità da parte di questi, il patrimonio finirà allo Stato. 

Vediamo allora chi sono gli eredi legittimi e cosa prevede la legge. Come vedremo a breve gli eredi legittimi sono coloro che, secondo la legge italiana, hanno diritto a ricevere l’eredità di una persona defunta: coloro cioè che, in base alle norme del codice civile, hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto in assenza di un testamento. 

In questo articolo, approfondiremo appunto il concetto di eredi legittimi, chi sono e cosa prevede la legge italiana in materia di successione. Ma procediamo con ordine.

Cos’è la successione legittima o per legge

In assenza di un valido testamento è la legge ad individuare quali parenti ereditano, e in quale misura. La disciplina è contenuta agli articoli 565 e seguenti del codice civile. Per regola generale, i parenti più prossimi escludono i più remoti.

Gli eredi legittimi sono dunque classificati in ordine di priorità, in base al grado di parentela con il defunto. 

Se c’è solo il coniuge (marito o moglie) e non ci sono figli, né, genitori, né fratelli o sorelle, il coniuge è erede universale.

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto: 

  • alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio
  • a un terzo dell’eredità, se ci sono più figli.

In mancanza di figli, ma in presenza di genitori e/o di fratelli/sorelle del defunto, al coniuge superstite spettano i due terzi dell’eredità. Il residuo terzo spetta agli ascendenti e/o ai fratelli/sorelle.

Se non c’è il coniuge, i figli ereditano tutto il patrimonio che andrà diviso in parti uguali. 

Se uno dei figli è premorto o ha rinunciato all’eredità, i suoi figli, cioè i nipoti del defunto, subentrano nella quota spettante al genitore defunto.

In mancanza di figli e del coniuge, l’eredità spetta ai genitori del defunto o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle del defunto. Se invece, in mancanza di figli e coniuge, ci sono sia i genitori che i fratelli/sorelle, ai primi va metà dell’eredità mentre ai secondi l’altra metà.

Se uno dei fratelli o sorelle è premorto o ha rinunciato all’eredità, i suoi figli subentrano nella quota spettante al genitore defunto.

Se non ci sono figli, genitori, fratelli o sorelle del defunto, l’eredità spetta ai parenti entro il 6° grado di parentela, come cugini, zii o nipoti dei fratelli o delle sorelle del defunto. 

Questo significa che se esistono parenti di terzo grado (ad esempio zii), quelli di quarto (ad esempio cugini) non ereditano. Quelli di quarto grado ereditano solo se non ci sono eredi di terzo, e quelli di terzo 

In mancanza di parenti entro il quarto grado di parentela, l’eredità viene devoluta allo Stato.

I figli e il coniuge

Tutti i figli sono eredi legittimi, anche quelli nati da una relazione di fatto. Lo sono anche quelli non riconosciuti che possono agire prima per il riconoscimento del loro stato di figli legittimi e poi rivendicare la propria quota di eredità.

Il coniuge è erede legittimo fintanto che non interviene il divorzio. Quindi anche in caso di separazione, il coniuge è erede dell’altro, salvo che la separazione non sia intervenuta con addebito ossia con imputazione di responsabilità in capo al coniuge superstite.

La rinuncia all’eredità

È importante sottolineare che gli eredi legittimi possono rinunciare all’eredità, se ritengono che l’eredità stessa comporti più svantaggi che vantaggi per loro. La rinuncia va fatta, così come l’accettazione, entro 10 anni. Tuttavia, l’erede che sia nel possesso dei beni dell’eredità (si pensi a un figlio che convive con il padre) deve obbligatoriamente fare l’inventario dei beni entro 3 mesi e, nei successivi 40 giorni, comunicare la rinuncia all’eredità.

Se l’accettazione dell’eredità è irrevocabile – sicché non si può più tornare indietro e si è quindi responsabili dei debiti del defunto – la rinuncia invece può essere revocata. L’erede che ha rinunciato può quindi revocare la rinuncia e accettare l’eredità a patto però che non siano ancora decorsi 10 anni dal decesso e il patrimonio del defunto non sia stato integralmente diviso.

Gli eredi legittimi possono anche accettare l’eredità con beneficio di inventario. Ciò comporta che l’erede risponderà dei debiti del defunto nei limiti della quota ricevuta con la successione: in pratica i creditori potranno pignorare solo i beni ottenuti in eredità.

I tempi dell’accettazione con beneficio di inventario sono gli stessi dell’accettazione o della rinuncia all’eredità:

  • 10 anni, per la generalità dei casi;
  • 3 mesi per inventario e 40 giorni per accettazione con beneficio per chi invece è nel possesso dei beni dell’eredità.

Chi sono gli eredi legittimi: la tabella

Successione per legge (assenza di testamento)

In caso di

Eredi

Quota spettante

Art. codice civile 

Coniuge vivente*

(in assenza di figli, e in assenza di fratelli e ascendenti del defunto):  solo il Coniuge Intera eredità 583
Coniuge
+
Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto)
1/2 eredità + dir. abitazione
1/2 eredità
581
Coniuge
+
2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto)
1/3 eredità + dir. abitazione
2/3 eredità in parti uguali
Coniuge
+
Ascendente/i del defunto (in assenza di figli e fratelli del defunto)
2/3 eredità + dir. abitazione
1/3 eredità in parti uguali
582
Coniuge
+
1 o più fratelli del defunto (in assenza di figli e ascendenti del defunto)
2/3 eredità + dir. abitazione
1/3 eredità in parti uguali
Coniuge
+
Ascendente/i + 1 o più fratelli del defunto (in assenza di figli)
2/3 eredità + dir. abitazione
1/3 eredità (suddivisa in parti uguali)

Senza coniuge*

1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto) Intera eredità in parti uguali 566
(in assenza di figli e fratelli del defunto): Ascendente/i del defunto Intera eredità 568
(in assenza di figli e ascendenti del defunto): 1 o più fratelli del defunto Intera eredità in parti uguali 570
(in assenza di figli): Ascendente/i
+
1 o più fratelli del defunto
1/2 eredità
1/2 eredità in parti uguali
571
In assenza di figli, genitori, fratelli/sorelle o loro discendenti: ascendenti paterni e ascendenti materni 1/2 eredità + 1/2 eredità 569
Parenti purché entro il 6º grado (in assenza di figli, ascendenti e fratelli del defunto) Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo 572
*  Al coniuge è equiparata la parte di una  unione civile

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Pubblicato : 17 Febbraio 2023 10:45