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Eccesso di velocità oltre 40 km/h: cosa si rischia?

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(@paolo-remer)
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Modi di contestazione dell’infrazione, importo della multa, decurtazione punti, sospensione patente, tolleranza, recidiva, comunicazione dati del conducente, inasprimento pene per omicidio stradale: tutto ciò che occorre sapere.

Un lettore, che probabilmente ha il piede pesante sull’acceleratore, ci chiede che cosa rischia per un eccesso di velocità oltre 40 km il limite massimo consentito nel tratto percorso.

Il suo problema sta nel fatto che si rende conto di aver commesso la violazione e ne è consapevole, ma il verbale non gli è ancora pervenuto in quanto è stato rilevato – come il più delle volte accade – con un apparecchio elettronico di misurazione della velocità, come l’autovelox o il tutor; o, forse, da una pattuglia di Polizia su strada che lo seguiva a distanza, ma non lo ha fermato nell’immediatezza, intimandogli soltanto di rallentare.

Eccesso di velocità: è ammessa la contestazione differita?

In queste situazioni la contestazione in modalità differita – vale a dire ricevendo il verbale con lettera raccomandata a domicilio o sulla propria casella Pec – è perfettamente legittima, in quanto la rilevazione degli eccessi di velocità mediante apparecchiature elettroniche rientra tra i casi espressamente previsti dall’articolo 201 comma 1 bis del Codice della strada che prevedono la contestazione differita anziché immediata, cioè sul posto e nel momento in cui è stata commessa l’infrazione.

L’importante è che il verbale di accertamento pervenga al domicilio del trasgressore – o, come più frequentemente accade, dell’intestatario del veicolo, se il conducente non è noto – entro 90 giorni dalla data di rilevamento dell’infrazione, o di 360 giorni per i residenti all’estero, altrimenti la multa può essere annullata per tardività, proponendo ricorso al giudice di pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica, o al prefetto del capoluogo di provincia entro 60 giorni.

Eccesso di velocità: tolleranza

È importante sapere che la legge prevede una fascia di tolleranza per gli eccessi di velocità: essa è di 5 km/h per velocità inferiori a 100 km/h e del 5% per le velocità superiori.

Nel nostro caso, quello dell’eccesso di velocità oltre 40 km/h, ciò significa che, applicando le tolleranze previste, il conducente sarà sanzionato se, ad esempio, percorre un’autostrada – ove il limite imposto è a 130 km/h – alla velocità, istantanea o media, pari o superiore a 137 km/h, perché fino a 136 opera la tolleranza del 5%.

Allo stesso modo, su una strada che percorre un centro abitato ove il limite è di 50 km/h, sarà sanzionato chi la percorre ad oltre 55 km/h, perché fino a quel punto rientra nella tolleranza di 5 km/h, mentre su una strada extraurbana con limite di velocità a 90 km/h le multe scattano a partire da 96 km/h in su.

Per approfondire e conoscere altri casi ed esempi riferiti ad altri tipi di strade ed ai correlativi limiti di velocità, leggi l’articolo “Tolleranza autovelox: come si calcola?“.

Solitamente gli apparecchi di rilevamento sono già predisposti per tenere conto di tali soglie di tolleranza, quindi non dovrebbero pervenire multe se la velocità rientra in tali limiti aumentati, tant’è che sui verbali stessi la velocità viene indicata al netto della tolleranza già precalcolata dagli organi accertatori.

Multa per eccesso di velocità oltre 40 km/h

La multa per eccesso di velocità che supera 40 km/h o più rispetto al limite imposto in quel tratto di strada consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria, che è molto più pesante rispetto a quella prevista per le violazioni minori. Precisamente, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 142 del Codice della strada va da un minimo di 532 euro ad un massimo di 2.127 euro.

Se poi la velocità è addirittura superiore a 60 km/h rispetto ai limiti, si applica il successivo comma 9 bis della norma sopra citata e la multa è ancora più alta: parte da 829 euro ed arriva a 3.316 euro.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 5 giorni dalla notifica del verbale, con uno sconto del 30% sull’importo minimo.

Ricordiamo, per completezza, che la sanzione prevista per chi supera i limiti di velocità di non oltre 10 km/h va da 41 a 169 euro, mentre quella applicata a chi eccede i limiti di oltre 10 km/h ma rimane entro i 40 km/h va da 169 a 680 euro.

In sostanza, l’aumento graduale delle sanzioni per eccesso di velocità è molto più che proporzionale rispetto al superamento dei limiti, perché il legislatore ha voluto ottenere un effetto deterrente, anche mediante le sanzioni accessorie come la decurtazione dei punti e la sospensione, o la revoca, della patente di guida, che fra poco esamineremo.

Eccesso di velocità in ore notturne: multa aumentata

Attenzione: tutte le sanzioni che abbiamo riportato sono aumentate di un terzo, ai sensi dell’articolo 195 del Codice della strada, se la violazione viene commessa tra le ore 22,00 e le ore 07,00.

Decurtazione punti patente

La decurtazione dei punti dalla patente di guida per chi commette un eccesso di velocità ha una durata variabile stabilita proprio in base all’entità del superamento dei limiti, ed è di:

  • 0 (zero) punti se non oltre 10 km/h;
  • 3 punti tra 10 e 40 km/h;
  • 6 punti oltre 40 km/h ed entro i 60 km/h;
  • 10 punti oltre i 60 km/h.

Sospensione patente

L’eccesso di velocità oltre i 40 km/h comporta anche la sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

Se c’è recidiva nel biennio, cioè se viene commessa un’ulteriore violazione analoga nell’arco di due anni dalla prima infrazione, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi.

Il superamento dei limiti di velocità oltre i 60 km/h comporta, invece, la sospensione della patente per un periodo da 6 a 12 mesi, e in caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente.

Omicidio stradale: pene aumentate

L’articolo 589 bis del Codice penale, in tema di omicidio stradale, prevede un significativo aumento di pena detentiva per il «conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona».

La pena base per l’omicidio stradale è la reclusione da da 2 a 7 anni, ma nelle ipotesi sopra descritte parte da 5 anni ed arriva a 10 anni, proprio come nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico nel sangue compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (se superiore, o se l’intossicazione deriva dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena va da 8 a 12 anni di reclusione).

In caso di omicidio stradale colposo plurimo si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma con un massimo insuperabile di 18 anni di reclusione.

Eccesso di velocità: comunicazione dati conducente

Chi riceve una contravvenzione per eccesso di velocità rilevato mediante apparecchiature elettroniche, come autovelox e tutor, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni dalla notifica, il nominativo di chi era alla guida al momento della commessa violazione, e a fornire gli estremi della sua patente di guida.

L’inosservanza – salvo che avvenga per giustificati motivi – è sanzionata con un’ulteriore multa, da 286 a 1.186 euro. Questo vale anche se il guidatore era lo stesso proprietario del veicolo, che aveva ricevuto il primo verbale per eccesso di velocità: in tal caso, infatti, bisogna comunicare il nominativo di se stessi, altrimenti l’omissione sussiste ugualmente.

Siccome l’eccesso di velocità oltre i 40 km/h è sanzionato con la decurtazione di 6 punti dalla patente (o di 10 punti oltre i 60 km/h), alcuni omettono volutamente di comunicare i dati del conducente, preferendo pagare la seconda multa anziché incorrere nel taglio dei punti. Per ulteriori informazioni leggi l’articolo “Multa per omessa comunicazione dati conducente: cosa fare?“.

 
Pubblicato : 14 Settembre 2024 12:45