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È trasferimento d’azienda il cambio di titolare dello studio professionale

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(@valentina-azzini)
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Successione nella titolarità di uno studio professionale: i dipendenti hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro con i medesimi diritti precedentemente attribuiti

Lavori come segretaria in uno studio professionale e il titolare ha deciso di ritirarsi dall’esercizio della professione, di andare in pensione, oppure ha vinto un concorso e si cancella dal’Albo professionale; decide di lasciare la propria attività ai figli, oppure a colleghi. Costoro hanno deciso di mantenere il tuo posto di lavoro e ti chiedi se potrai conservare anche i medesimi diritti di cui hai finora beneficiato. Devi sapere che è trasferimento d’azienda anche il cambio di titolare dello studio professionale, con la conseguenza che avrai diritto al mantenimento del tuo posto di lavoro alle medesime condizioni finora godute. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare di un’attività a seguito di operazioni quali fusione, affitto d’azienda, usufrutto, cessione contrattuale.

Il trasferimento può riguardare l’intera azienda, oppure una parte di essa, purché funzionalmente autonoma al momento del trasferimento; in quest’ultimo caso si parla di trasferimento di ramo d’azienda.

Con il trasferimento d’azienda, o di ramo d’azienda, si ha un mutamento del titolare dell’attività e, di conseguenza, un mutamento del datore di lavoro.

Per tale ragione, l’art. 2112 c.c. stabilisce una serie di diritti inderogabili a tutela dei dipendenti, che da tale operazione societaria potrebbero subire altrimenti un pregiudizio.

In particolare, la legge stabilisce innanzitutto che rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento non si estinguono, ma continuano con il nuovo titolare d’azienda, alle medesime condizioni precedentemente godute.  Il nuovo datore dovrà infatti continuare ad applicare CCNL di categoria in vigore al momento del trasferimento e fino alla sua scadenza.

Oltre a ciò, il lavoratore che abbia maturato crediti da lavoro nei confronti del precedente titolare, potrà richiederne il pagamento al nuovo datore.

Infine, il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento e, se si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, il datore all’obbligo di avvertire con comunicazione scritta almeno 25 giorni prima dell’atto di trasferimento le rappresentanze sindacali, affinché avvisino procedure di verifica a tutela dei lavoratori.

Le tutele in materia di trasferimento d’azienda operano sia quando il trasferimento riguardi imprese più strutturate, sia quando venga realizzato da ditte individuali e liberi professionisti, quali, ad esempio, avvocati, commercialisti, o notai.

Caso particolare: lo studio notarile

La figura del notaio rappresenta un’ipotesi particolare, in quanto costui assume per legge la figura di pubblico ufficiale e ci si è chiesto pertanto se, in ragione di tale qualifica del professionista, anche il mutamento di titolarità dello studio notarile possa comportare l’applicazione delle tutele in materia di trasferimento d’azienda.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 16/11/2023, ha affermato che le norme relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda sono applicabili anche nell’ipotesi di mutamento di titolarità di uno studio notarile, in quanto i notai, pur essendo pubblici ufficiali, non possono essere equiparati agli enti amministrativi, poiché esercitano un’attività economica a fronte del pagamento dei propri compensi, in regime di libera concorrenza.

Di conseguenza, per quanto pubblico ufficiale, il notaio in ragione delle caratteristiche dell’attività effettivamente esercitata deve essere equiparato ad un imprenditore privato e, pertanto, i dipendenti dello studio devono beneficiare di tutti i diritti loro riservati in materia di trasferimento d’azienda.

Affinché  possa sussistere trasferimento d’azienda, è necessario che lo studio mantenga la stessa identità e cioè il nuovo titolare mantenga:

  • il medesimo personale precedentemente in forza
  • eserciti l’attività nei medesimi locali occupati dal precedente titolare
  • mantenga in tutto o in parte la medesima clientela
  • realizzi, in sostanza la prosecuzione dell’attività esercitata dal suo predecessore.
 
Pubblicato : 24 Febbraio 2024 17:30