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È reato la divulgazione satanica?

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(@mariano-acquaviva)
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Le pratiche sataniche costituiscono reato? In cosa consiste la libertà di professare la propria fede religiosa? Quando c’è istigazione a delinquere?

In Italia ciascuno è libero di professare la propria religione. A dirlo è direttamente la Costituzione, che inserisce la libertà di culto tra i diritti fondamentali della nostra Repubblica. Come avviene praticamente sempre, però, a ogni diritto corrisponde un dovere o, per meglio dire, un divieto. È ciò che accade sia con la religione che, più in generale, con la libertà di pensiero. È in tale contesto che si pone il seguente quesito: la divulgazione satanica è reato?

Il satanismo è spesso associato a culti esoterici, talvolta violenti e, pertanto, illegali. Sin da subito possiamo affermare che su questo argomento non esiste una norma di legge specifica; ciò significa che la risposta alla nostra domanda dovrà essere fornita in base alle ordinarie regole stabilite dall’ordinamento, soprattutto dalla Costituzione e dal codice penale. Approfondiamo la questione.

Cos’è il satanismo?

Per “satanismo” si intende solitamente il culto di Satana, cioè del diavolo o di altre potenze maligne.

In realtà, il termine non ha un significato univoco ed è mutato nel corso della storia.

Un tempo, infatti, il satanismo rappresentava una corrente letteraria, sviluppata soprattutto in Inghilterra, nata da una costola del movimento romantico.

Solo in tempi più recenti il satanismo è stato associato all’adorazione del demonio o di entità ad esso assimilabili.

Il satanismo è legale?

Comunque lo si voglia intendere, il satanismo è legale: non c’è infatti una norma di legge che ne impedisca il culto o la devozione.

Tanto deriva dall’applicazione diretta dei principi costituzionali che sanciscono la libertà di religione sul territorio italiano.

Per essere più precisi, l’articolo 19 della Costituzione afferma che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Proprio partendo da quest’ultima affermazione possiamo elencare i casi in cui il satanismo è illegale.

In quali casi il satanismo è illegale?

Il satanismo è illegale ogni volta in cui la pratica del suo culto viola una delle leggi vigenti.

Si pensi, ad esempio, alle famose messe nere caratterizzate dal sacrificio di animali: una condotta del genere non solo è illegale ma costituisce perfino reato (maltrattamenti o uccisione di animali).

Va da sé che è illegale ogni forma di violenza, fisica o psicologica, commessa ai danni di un’altra persona, fatta in nome di Satana o di qualsiasi altra forza diabolica.

Il satanismo è altresì illegale quando viene esternato con riti contrari al buon costume.

Sono quindi pratiche illecite quelle che comportano denudamenti o atti sessuali esibiti in pubblico o in luoghi aperti al pubblico, potendo sfociare fino al reato di atti osceni.

È invece legale compiere queste pratiche in privato (in casa, in un locale accessibile solo a chi ha le chiavi, ecc.), purché ovviamente coinvolgano persone maggiorenni e consenzienti.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Sono legali i riti satanici?

La divulgazione satanica è legale?

La divulgazione satanica, cioè la propaganda del culto di Satana, non è illegale in quanto rientra nel diritto di professare pubblicamente la propria fede nonché in quello di esercizio della libertà di pensiero (di cui all’articolo 21 della Costituzione).

Quanto appena detto va però contemperato con il divieto, stabilito dall’articolo 414 del codice penale, di istigare pubblicamente alla commissione di uno o più reati.

Se pertanto la divulgazione satanica consiste nella propaganda di condotte violente, immorali, oscene o comunque illecite, c’è il rischio di commettere il reato di istigazione a delinquere, punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Commette reato chi diffonde volantini che incitano a profanare i luoghi di culto cattolici in nome di Satana.

C’è reato di istigazione a delinquere per chi, in un luogo pubblico, invita i cittadini a compiere atti sessuali in strada, anche con persone non consenzienti.

Insomma: la divulgazione satanica, intesa come propaganda di una fede religiosa basata sul culto di divinità diaboliche, non costituisce reato, a meno che non si configuri come un’istigazione a commettere determinati crimini.

 
Pubblicato : 16 Dicembre 2023 15:15