È possibile ottenere l’assegno di divorzio se si è invalidi e disoccupati?
La Corte di Cassazione conferma che l’inabilità al lavoro e l’assenza di redditi giustificare la richiesta di assegno di divorzio.
In caso di divorzio, l’assegno di mantenimento scatta solo quando uno dei due coniugi non ha le capacità economiche per mantenersi da solo. Ciò non deve dipendere da un suo comportamento colpevole (come nel caso di inerzia nella ricerca di un lavoro) ma da oggettivi impedimenti. Di qui la domanda che spesso ci si pone: è possibile ottenere l’assegno di divorzio se si è invalidi e disoccupati? Di tanto si è occupata l’ordinanza n. 13420/2023 della Cassazione con riferimento alla richiesta dell’ex marito di essere mantenuto dalla moglie.
Come ottenere l’assegno di divorzio?
Secondo la Cassazione (n. 13420/2023) per ottenere l’assegno di divorzio è sufficiente dimostrare un’attualenecessità economica ossia la mancanza di risorse economiche per una vita dignitosa. O, in alternativa, la rinuncia alle proprie ambizioni lavorative per badare alla famiglia (scelta però che deve essere stata concertata con l’altro coniuge).
L’assegno divorzile infatti ha due funzioni:
- funzione assistenziale: serve per sostenere chi non è autosufficiente;
- funzione compensativa: serve per ricompensare chi ha sacrificato il lavoro per dedicarsi (anche solo part time) al ménage domestico.
In ogni caso, la situazione di necessità non deve dipendere da un comportamento colpevole del richiedente. Non avrebbe diritto al mantenimento né chi è disoccupato perché non si dà animo di cercare un posto, né chi durante il matrimonio non ha lavorato per una scelta personale, non condivisa con l’ex.
La prova dell’incapacità economica o del sacrificio alla propria carriera spetta al coniuge richiedente l’assegno.
Come si calcola l’assegno di divorzio?
L’assegno di divorzio non deve essere rapportato alle condizioni economiche del soggetto obbligato al versamento e, quindi, prescinde dal tenore di vita di cui si era goduto quando ancora la famiglia era unita. L’assegno infatti mira solo a garantire l’autosufficienza economica, uno stile di vita dignitoso in rapporto all’ambiente in cui si vive.
Tuttavia, quando l’assegno svolge la funzione compensativa, la sua misura deve essere rapportata alla ricchezza dell’ex coniuge che, proprio grazie all’altrui sacrificio, è riuscito a dedicarsi pienamente al proprio lavoro incrementando così il proprio reddito.
Qual è il caso specifico esaminato dalla Cassazione?
Un uomo, invalido e senza redditi, aveva richiesto una modifica delle condizioni di divorzio per ottenere un assegno di 500 euro al mese dalla ex moglie. Nonostante il rigetto iniziale del tribunale e della Corte d’appello, la Cassazione ha accolto il suo ricorso, considerando la sua situazione di invalidità e la difficoltà nella ricerca di lavoro.
Quali sono i criteri per il riconoscimento dell’assegno?
La Cassazione sottolinea che per l’assegno di divorzio è fondamentale verificare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e l’impossibilità di procurarseli. È importante valutare la situazione attuale del richiedente, tenendo conto delle sue condizioni personali e del contesto economico in cui vive.
L’ex coniuge richiedente deve provare l’impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati. Questa prova può essere raggiunta anche tramite presunzioni e valutazioni concrete sulla situazione attuale, senza basarsi su ipotesi o contesti economici precedenti.
Quale invalidità dà diritto al mantenimento?
Affinché una situazione di invalidità possa dare diritto al mantenimento è necessario che la stessa abbia determinato una significativa riduzione della capacità lavorativa, con conseguente riduzione o perdita dello stipendio.
Se, ad esempio, un uomo non può più svolgere le mansioni a cui era in precedenza addetto e perciò è costretto a dimettersi o viene licenziato dal datore (stante la possibilità di non poterlo ricollocare in altre mansioni) è indubbia l’assenza di colpa da parte di questi per la sua condizione di incapacità economica. Questo è un tipico caso in cui un soggetto disoccupato e invalido ha diritto al mantenimento.
Ma l’invalidità non è di per sé un rifugio per chi non vuole lavorare laddove residui una capacità lavorativa, anche minima, e questa consenta di procurarsi uno stipendio che garantisca l’autosufficienza economica. Chi, ad esempio, non può stare in piedi ma può rivestire ruoli di segretario, deve adattarsi a tale situazione per rendersi indipendente dall’ex.
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