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È possibile addebitare le spese al singolo condomino?

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(@redazione)
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Quali spese e costi vivi non devono essere ripartiti tra tutti i condomini e l’assemblea può imputarli a uno soltanto.

Se il condominio vanta ragioni di credito verso un condomino, a titolo di risarcimento del danno, non può addebitare su di lui la relativa spesa senza prima aver ottenuto una sentenza di condanna da parte del giudice. E questo perché solo il magistrato, previo accertamento dell’obbligazione, ha il potere di liquidare l’esatto importo.

Allo stesso modo, le spese postali per l’invio della convocazione per l’assemblea al condominio che ha richiesto la raccomandata (al posto di altre modalità più economiche) devono essere ripartite secondo millesimi. Ma allora quando è possibile addebitare le spese al singolo condomino senza bisogno di dover ricorrere al tribunale? Esistono quattro casi che val la pena di rammentare qui di seguito.

Le spese per i costi delle copie della documentazione contabile

Ogni condomino ha diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale custodita dall’amministratore, come quella contabile (bilanci, registri, fatture, pagamenti, estratti conto, piano di riparto, ecc.).

L’amministratore non può esigere uno specifico compenso per tale attività ma può imputare al richiedente le spese vive sostenute (ad esempio per le fotocopie). Dunque, in tale caso, per addebitare le spese al singolo condomino non c’è bisogno neanche di una delibera dell’assemblea, avendo l’amministratore il potere di esigere tali somme direttamente dall’interessato, riscuotendole insieme alle quote mensili.

Le spese per le ricerche anagrafiche

La legge impone a chi acquista un appartamento in un condominio di comunicare le proprie generalità all’amministratore affinché questi aggiorni l’anagrafe condominiale e vi inserisca le generalità del nuovo condomino. Se tale adempimento non viene eseguito tempestivamente, spetta all’amministratore effettuare le dovute ricerche, ponendo però tutte le spese sostenute a carico del soggetto inerte. Anche in questo caso la spesa viene addebitata al singolo condomino senza necessità che vi sia una condanna del giudice o una delibera dell’assemblea.

Le spese per la revisione dei millesimi

Potrebbe succedere che uno dei condomini effettui dei lavori all’interno o all’esterno della sua proprietà suscettibili di alterare i valori millesimali della stessa e quindi dell’intero edificio. In tali casi, secondo il codice civile, quando risulta variato più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare, le spese della perizia per la modifica delle tabelle millesimale condominiali sono a carico del condomino che ha dato causa a tale modifica.

Le spese per le informazioni personali

Secondo la Cassazione (sent. n. 1704/2024) le spese vive per le informazioni richieste all’amministratore da uno o più condomini, che comportano un lavoro di ricerca, fotocopie e spedizione di diverse raccomandate, ricadono unicamente sui richiedenti e non sul condominio. Si tratta – sottolinea la Suprema Corte – di servizi legati a specifici interessi e non, quindi, a tutti gli inquilini dello stabile.

L’attività svolta dall’amministratore in risposta alle esigenze specifiche di un condominio deve essere addebitata esclusivamente a questi. Di conseguenza, non è corretto imporre tale costo agli altri condomini, i quali non hanno beneficiato in alcun modo di tale attività.

 
Pubblicato : 17 Gennaio 2024 12:15